Sospensione al professionista che non comunica all’Ordine di appartenenza il proprio “domicilio digitale”. Lo prevede l’art. 37 del decreto-legge Semplificazioni (n. 76 del 16 luglio 2020) che ha introdotto un sistema sanzionatorio per gli iscritti che non comunicano l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) al proprio Ordine professionale.
Lo ricorda il Consiglio nazionale dei commercialisti ai propri iscritti, attraverso l’informativa n. 98 del 31 agosto, in cui si sottolinea che l’obbligo di tale comunicazione è stato stabilito dall’art. 16 del decreto-legge 185/2008.
Nei confronti degli iscritti che non abbiano comunicato l’indirizzo PEC, gli Ordini territoriali dei commercialisti dovranno prima di tutto formulare apposita diffida ad adempiere all’obbligo entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, informando che in caso di mancata ottemperanza il Consiglio dell’Ordine provvederà alla segnalazione dell’inadempimento al Consiglio di Disciplina per l’apertura del procedimento disciplinare e l’irrogazione della sanzione della sospensione fino alla comunicazione del domicilio digitale.
La comunicazione della PEC da parte degli iscritti – si legge nell’informativa –, oltre a costituire un obbligo di legge a carico dei professionisti, è strumentale all’adempimento da parte dell’Ordine degli obblighi legati alla conoscibilità degli indirizzi PEC. In particolare, la pubblicazione dell’elenco riservato consultabile in via telematica dalle pubbliche amministrazioni e la trasmissione dei dati al registro INI-PEC, obblighi la cui reiterata inadempienza costituisce motivo di scioglimento e di commissariamento dell’Ordine da parte del Ministero vigilante.
L’informativa del Consiglio nazionale
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