La sanzione della sospensione dall’Albo, prevista dall’art. 37 del decreto Semplificazioni (DL 76/2020) in caso di mancata comunicazione del domicilio digitale, non riveste carattere disciplinare bensì amministrativo. Pertanto, viene disposta dal Consiglio dell’Ordine e non da quello di Disciplina. Lo comunica ai presidenti degli Ordini locali dei commercialisti il Consiglio nazionale della categoria attraverso l’informativa n. 143/2000.

L’informativa recepisce le indicazioni fornite dal Ministero della Giustizia con la nota n. 186506 dello scorso 18 novembre in relazione ai chiarimenti richiesti dallo stesso Consiglio nazionale in merito alla natura della sanzione della sospensione dall’Albo, prevista per la mancata comunicazione all’Ordine del domicilio digitale.

L’obbligo di tale comunicazione è stato stabilito dal decreto-legge 185/2008 (art. 16) in base al quale gli Ordini e i Collegi sono tenuti a inviare agli iscritti che non hanno comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata – oggi domicilio digitale – una diffida ad adempiere all’obbligo entro 30 giorni e, in caso di mancata ottemperanza, a irrogare la sanzione della sospensione dall’Albo fino alla comunicazione del domicilio digitale.

La comunicazione della PEC da parte degli iscritti, oltre a costituire un obbligo di legge a carico dei professionisti, è strumentale all’adempimento da parte dell’Ordine degli obblighi legati alla conoscibilità degli indirizzi PEC. In particolare, la pubblicazione dell’elenco riservato consultabile in via telematica dalle pubbliche amministrazioni e la trasmissione dei dati al registro INI-PEC, obblighi la cui reiterata inadempienza costituisce motivo di scioglimento e di commissariamento dell’Ordine da parte del Ministero vigilante.

L’informativa del Consiglio nazionale

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