L’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica nel nostro Paese a decorrere dal 1° gennaio 2019 costituisce una novità di rilevante impatto per la nostra categoria professionale.

L’esortazione a prendere parte attiva a questo cambiamento emerge chiara nel documento titolato “La Fatturazione Elettronica: elementi di comparazione con gli ordinamenti degli altri paesi, criticità da ponderare e proposte da considerare per la fluidità del processo” emanato dal CNDCEC di concerto con la FNC, nel quale si propone altresì un’analisi comparativa delle legislazioni in materia degli altri Stati UE ed extra-UE nonché si evidenziano aspetti critici e opportunità che possono essere determinate dalla generalizzazione del suddetto obbligo.

Nel documento emerge che, relativamente al quadro normativo dell’Unione Europea, la fatturazione elettronica costituisce un metodo alternativo rispetto al metodo classico di fatturazione.

Infatti, dall’analisi svolta, attualmente risulta che su 28 paesi Ue (inclusa la Gran Bretagna) in 12 non esiste una regolamentazione specifica sulla fattura elettronica e in altri 14 l’obbligo più o meno esteso riguarda i soli rapporti con la pubblica amministrazione.

Tuttavia, con specifico riferimento all’ambito degli appalti pubblici, il gap sarà colmato dal momento che l’obbligo della fatturazione elettronica dovrà essere recepito entro il 27 novembre 2018, così come espressamente previsto dalla Direttiva 2014/55/UE.

Guardando oltreoceano la fattura elettronica è molto diffusa in alcuni Stati e ha portato i risultati sperati in Cile, Messico e Brasile. In questi Paesi, il modello ha raggiunto una diffusione di massa e oggi iniziano a svilupparsi altre pionieristiche procedure di adempimento fiscale. La diffusione più accentrata, in pratica, si registra nei paesi caratterizzati da uno sviluppo sociale ed economico non particolarmente brillante.

Si rileva peraltro che nei paesi in cui la FE è stata resa obbligatoria, il tasso di evasione nel settore dell’Iva (e non solo in quello) si è effettivamente ridotto.
Come sappiamo in Italia il processo di trasformazione del sistema di fatturazione si è andato sviluppando “a tappe”, partendo dalla prima che porta la data del 6 giugno 2014, quando la FE divenne obbligatoria con riferimento alle fatture emesse per qualunque tipologia di transazione nei confronti di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale, obbligo poi esteso a tutte le altre PP.AA. dal 31 marzo 2015, fino a giungere ai giorni nostri con l’anticipo dell’obbligo nel settore dei subappalti e delle cessioni di carburanti, sebbene quest’ultimo prorogato al 2019 dal recentissimo D.L. 79/2018, anno in cui la FE sarà estesa a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi, nonché alle relative variazioni, effettuate tra soggetti privati residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato (B2B e B2C).

Con riguardo alle criticità, nel documento si evidenzia che per garantire uno sviluppo fluido del processo di modernizzazione in corso, è necessario superare alcuni ostacoli attualmente esistenti. A titolo esemplificativo, posto che, per quanto concerne le prestazioni di servizi, queste sono effettuate al momento del pagamento del corrispettivo e la data riportata nella fattura deve essere pari o antecedente rispetto alla data dell’incasso, potrebbero verificarsi alcuni problemi qualora la fattura venisse emessa in formato elettronico: i problemi sono collegati alla velocità con cui la FE viene accettata dal SdI e successivamente inviata al destinatario, poiché un’eventuale ritardo nella fase di trasmissione al SdI, porterebbe all’applicazione delle sanzioni relative alla fatturazione omessa/intempestiva.

Da qui la proposta da parte del CNDCEC, al fine di concedere a imprese e professionisti il tempo necessario ad adeguare gli strumenti e le procedure, che l’obbligo di FE si applichi a partire: a) dal 1º gennaio 2019, per le società quotate in borsa e per gli altri soggetti con più di 250 dipendenti; b) dal 1º gennaio 2020, per gli altri soggetti con più di 50 dipendenti; c) dal 1º gennaio 2021, per gli altri soggetti con più di 10 dipendenti; d) dal 1º gennaio 2022, per tutti gli altri soggetti non esonerati.

Il CNDCEC, inoltre, al fine di favorire la diffusione della fatturazione elettronica e della tracciabilità dei pagamenti su base volontaria, suggerisce di introdurre un regime premiale per coloro che si obbligano ad emettere tutte le loro fatture in formato elettronico e, sussistendone i presupposti, a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi, nonché corredare le dichiarazioni presentate ai fini dell’IVA, delle imposte sui redditi e dell’IRAP del visto di conformità, ulteriormente “rafforzato” dall’attestazione, da parte degli stessi soggetti abilitati al rilascio del visto (tra cui i Commercialisti), della corrispondenza degli importi risultanti dalle fatture emesse e ricevute con le relative manifestazioni finanziarie, limitatamente alle fatture con base imponibile non inferiore a 500 euro.

In chiusura, ci si auspica che in futuro i tempi di accredito dei rimborsi (fissati con termine ordinatorio in 60 giorni dalla normativa comunitaria, ma spesso non rispettati dalle strutture locali) risultino velocizzati dai nuovi processi di fatturazione, nonché porre attenzione ai rischi di violazione della privacy indotti dai nuovi processi, onde evitare un nuovo “Facebook case” a livello nazionale o le criticità già riscontrate in occasione dell’invio dei dati delle fatture relativi al primo semestre 2017.

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