Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dopo aver trasmesso agli Ordini locali della categoria il Regolamento sulle modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli Ordini locali dei commercialisti – e comunicati alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura – per la formazione dell’Elenco di esperti previsto dal decreto 118/2021 in materia di crisi d’impresa, con l’informativa n. 108/2021 ha inviato ai presidenti ulteriore documentazione.
Si tratta della copia del modello di domanda per l’iscrizione nell’Elenco degli esperti indipendenti in cui sono specificati gli incarichi che ciascun professionista potrà documentare per comprovare le precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa e del modulo/tracciato per la trasmissione dell’elenco alle Camere di commercio compilato con i dati essenziali dei professionisti in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa.
Il primo foglio è compilato a cura del professionista e inviato da quest’ultimo all’Ordine di appartenenza unitamente alla domanda completa della documentazione prevista dalla normativa; il secondo foglio è compilato a cura dell’Ordine di appartenenza.
L’informativa n. 108/2021 è stata inviata anche alle Istituzioni competenti per richiedere uniformità nelle indicazioni che le diverse professioni interessate hanno diffuso o diffonderanno ai loro iscritti e agli Ordini territoriali.
La possibilità di allegare la dichiarazione dalla quale risulta che l’iscritto produrrà l’attestazione relativa all’assolvimento dell’obbligo formativo entro trenta giorni in base al regolamento adottato dal CNDCEC (art. 2, comma 2, lett. c) è prevista al solo fine di consentire all’Ordine di avviare l’attività istruttoria fin dal ricevimento della domanda e di provvedere all’iscrizione nell’Elenco solo dopo aver verificato l’effettivo espletamento dell’obbligo formativo di 55 ore da parte dell’iscritto.
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