Per le elezioni territoriali dei commercialisti non servirà il green pass, ma solo se il seggio sarà costituito presso la sede dell’Ordine. L’indicazione per la tornata elettorale dell’11 e 12 ottobre prossimi è contenuta in un’informativa firmata del presidente nazionale della categoria, Massimo Miani. Nella nota del Consiglio nazionale si sottolinea come allo stato attuale nessuna norma preveda il possesso della certificazione verde per l’accesso al seggio costituito presso la sede dell’Ordine. Attenzione deve essere posta, invece, nei casi in cui il seggio sia costituito nei luoghi indicati negli artt. 9 bis e 9 ter.1 del DL 52/2021. In tali casi si invitano gli Ordini a verificare presso le strutture individuate per l’istituzione del seggio se per l’accesso alle stesse sia richiesto il possesso del green pass. In tal caso il Consiglio nazionale invita gli Ordini a darne tempestiva comunicazione agli iscritti.
La nota del Consiglio nazionale arriva dopo che la questione era stata posta da alcuni Ordini locali. “Si evidenzia – è scritto nell’informativa – che la fattispecie oggetto del quesito non è espressamente contemplata dalla normativa di rango primario vigente. Ad oggi infatti l’art. 9-bis del DL n. 52 del 2021, comma 1, prevede che: “A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, l’accesso ai seguenti servizi e attività: a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all’articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso; b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all’articolo 5; c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all’articolo 5-bis; d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso; e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all’articolo 7; f) centri termali, parchi tematici e di divertimento; g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all’articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all’articolo 8-ter; i) concorsi pubblici”. L’art. 9-ter, comma 1, dello stesso D.L. n. 52 del 2021, inoltre, ha previsto che “[…] tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2”. L’informativa prosegue ricordando come l’art. 9-ter.1., comma 2, ha stabilito, infine, che “chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all’articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS)”.
Come risulta dalle norme richiamate, dunque, non è al momento previsto per legge un generale obbligo di esibizione della certificazione verde Covid-19 per l’accesso a sedi e/o uffici di enti pubblici. Il Consiglio nazionale evidenzia inoltre che il nuovo decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 settembre 2021, con il quale sono state apportate modifiche al DL 52/2021 ed è stato esteso l’obbligo di green pass ai dipendenti pubblici e privati, non è stato ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. A quanto si legge nella bozza di decreto il nuovo art. 9 quinquies del DL 52/2021 dovrebbe prevedere che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, al personale delle amministrazioni pubbliche (tra cui rientrano i dipendenti degli Ordini professionali), ai fini dell’accesso nei luoghi in cui il predetto personale svolge l’attività lavorativa, sia fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19. Analogo obbligo per effetto del comma 2 e del comma 11 dello stesso articolo dovrebbe essere posto in capo “a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni” e “ai soggetti i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice”. Per il momento, dunque, nessuna norma impone l’obbligo del Green pass per accedere alle sedi degli Ordini territoriali.
L’informativa si conclude ricordando agli Ordini che hanno optato per il voto in presenza che sino al 23 settembre 2021 possono mutare la scelta optando per il voto da remoto, nel rispetto di quanto indicato nelle informative 79/2021 e 85/2021.
CNDCEC
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