ll Ministero dell’Università e della Ricerca ha definito le modalità di svolgimento dell’esame di Stato 2021 (decreto n. 238/2021) dovute al protrarsi dello stato di emergenza causato dal Covid-19. Come per il 2020, l’esame di Stato sarà costituito da un’unica prova orale svolta con modalità a distanza. Il decreto ha inoltre confermato la possibilità di svolgimento del tirocinio secondo modalità a distanza.

Lo comunica il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in una nota informativa inviata ai presidenti degli Ordini territoriali della categoria con i quali gli atenei dovranno accordarsi per quanto riguarda la nomina delle commissioni d’esame.

Il decreto del Ministero, in deroga alle disposizioni normative vigenti, prevede che la prima e la seconda sessione dell’esame di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni regolamentate, tra cui quelle di dottore commercialista, esperto contabile e revisore legale, siano costituite da un’unica prova orale svolta con modalità a distanza.

Nel prevedere apposite modalità a distanza per lo svolgimento degli esami, gli atenei devono garantire che la prova orale verta su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento e che sia in grado di accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti ogni singolo profilo professionale.

I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non avranno ancora completato il necessario tirocinio, ma lo completeranno entro la data di inizio degli esami, devono dichiarare nella domanda che si impegnano a produrre l’attestato di compiuta pratica professionale prima dello svolgimento degli esami.

Gli atenei, con decreto rettorale, provvederanno, in accordo con gli Ordini professionali territoriali di riferimento, alla nomina delle commissioni d’esame esclusivamente per quanto riguarda la prima e la seconda sessione dell’anno 2021 degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni indicate nelle ordinanze del 21 gennaio 2021 (art. 1).

Le attività strutturate di tirocinio professionale che devono essere svolte, laddove previste per l’abilitazione all’esercizio della singola professione, all’interno del percorso di studio o successivamente ad esso, possono essere compiute in modalità a distanza. Il tirocinio professionale, anche nello svolgimento con modalità a distanza, dovrà in ogni caso perseguire gli obiettivi e le finalità previsti negli accordi eventualmente stipulati tra gli atenei, le istituzioni, gli enti accreditati e gli Ordini professionali per le professioni che ne prevedono l’esistenza e comunque nel rispetto di quanto previsto dalle linee guida sull’organizzazione e il riconoscimento dei tirocini professionali (DM 11 dicembre 2019).

L’informativa del Consiglio Nazionale

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