Come noto, l’art. 2621 c.c. è stato modificato dalla L. 69/2015. Questi gli elementi fondamentali della novella: 1) condotta antigiuridica: esporre fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettere fatti materiali rilevanti, la cui comunicazione è richiesta dalla legge; 2) dolo specifico: al fine di conseguire per sé od altri un ingiusto profitto; 3) reato di pericolo: condotta consapevole in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore; 4) delitto procedibile d’ufficio; ma per i piccoli imprenditori (soggetti non fallibili) il reato è perseguibile solo su querela.
All’indomani del varo della novella, il dibattito si è subito acceso in merito all’eliminazione dell’inciso “ancorché oggetto di valutazioni”, riferito ai fatti materiali non corrispondenti al vero.
Se ne è occupata la Suprema Corte con ben quattro sentenze della Sez. V penale: in tre casi si è ritenuto che l’eliminazione dell’inciso costituisse una abolitio criminis; al contrario, in una quarta intermedia sentenza (n.890), gli ermellini hanno confermato il giudizio di merito della Corte d’Appello di Torino riconoscendo rilevanza penale ad una dissimulata esistenza di un’elevatissima percentuale di crediti incagliati nel bilancio di una Srl, stigmatizzando che “il mancato rispetto di tali parametri comporta la falsità della rappresentazione valutativa, ancor’oggi punibile ai sensi del nuovo articolo 2621 c.c., nonostante la soppressione dell’inutile inciso ‘ancorchè oggetto di valutazioni’”.
Le Sezioni Unite, con la sentenza n.22474 del 27.5.2016, hanno ripreso tale ultimo orientamento riconoscendo che, a certe condizioni, anche le valutazioni possono rilevare: “la nuova normativa affida al giudice la valutazione – in concreto – della incidenza della falsa appostazione o della arbitraria preterizione della stessa;” (…). “Tale rilevanza, (…), dunque, deve riguardare dati informativi essenziali, idonei ad ingannare ed a determinare scelte potenzialmente pregiudizievoli per i destinatari. (…), tale potenzialità ingannatoria ben può derivare, oltre che dalla esposizione in bilancio di un bene inesistente o dalla omissione di un bene esistente, dalla falsa valutazione di un bene che pure è presente nel patrimonio sociale. (…) ben potendo anche il c.d. “falso qualitativo” avere un’attitudine ingannatoria ed una efficacia fuorviante nei confronti del lettore del bilancio. Invero, l’impropria appostazione di dati veri, l’impropria giustificazione causale di “voci”, pur reali ed esistenti, ben possono (…) incidere negativamente su quel bene della trasparenza societaria, che si è visto costituire il fondamento della tutela penalistica del bilancio”.
Penalmente rilevano dunque i fatti materiali, non le mere valutazioni; ciò non toglie che talune valutazioni possano comunque rilevare penalmente nella misura in cui attengano ad elementi di fatto; ad esempio, se taluni crediti in contenzioso vengono esposti nello stato patrimoniale come esigibili, ebbene questa è una valutazione che si fonda su un fatto materiale rilevante: il credito (il fatto) esiste, ma nelle more della causa civile la misura dell’esposizione del credito è conseguenza di valutazioni.
Il bilancio è notoriamente frutto di valutazioni le quali devono rispettare i criteri di verità, nel rispetto di norme (art.2246 c.c., standard Ias/Ifrs, dir. UE 34/2013) e della tecnica (principi OIC).
L’interesse che la norma persegue è la tutela del mercato; blindando i tipici valori di riferimento (chiarezza, correttezza e trasparenza dell’informativa), il mercato può affidarsi alla solidità patrimoniale espressa con le comunicazioni sociali.
Oggetto di tutela sono sia lo stato patrimoniale che il conto economico; nei reati tributari invece l’attenzione è di norma focalizzata solo su quest’ultimo e le valutazioni hanno rilevanza marginale.
Dopo il D.Lvo 24.9.2015 (modifica della L.74/2000), nei reati dichiarativi (infedeltà/fraudolenza) in ogni caso non danno luogo a fatti punibili le rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio eseguite in violazione dei criteri di determinazione dell’esercizio di competenza sulla base di elementi costanti di impostazione contabile (se c’è un errore sulla competenza; ma ove la scelta della competenza è criterio costante, non v’è reato).
Anche le valutazioni estimative alla base di situazioni di abuso di diritto sono, dalla legge (art.10 bis Statuto del contribuente), oggi considerate non più punibili penalmente.
Ma quando e da chi, in concreto, verrà ipotizzato il reato di falso in bilancio? L’esperienza professionale indica che il reato è stato ipotizzato con scarsa frequenza. La casistica più diffusa attiene, invero, a situazioni fallimentari e di insolvenza in genere; i soggetti danneggiati e/o gli organi delle procedure attivano le indagini penali, ma il reato viene poi assorbito dalle fattispecie di bancarotta fallimentare.
Al di fuori di queste situazioni è abbastanza inverosimile che i creditori o, comunque, le controparti negoziali dell’imprenditore denuncino ipotesi di falso nella consistenza patrimoniale (del resto spesso non dispongono neppure di informazioni all’uopo sufficienti).
Invece nelle verifiche fiscali, ad esempio, la falsa fatturazione rileva oltre che in ambito penal-tributario, anche quale falso di bilancio; i verificatori sono così tenuti a comunicare all’Autorità giudiziaria la doppia notizia criminis. Tale ‘convergenza’ genera (e genererà probabilmente sempre più in futuro) maggiori input ai fini delle indagini sul falso in bilancio.

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