Assicurare un’informativa aziendale affidabile, significativa, completa e tempestiva da parte di professionisti neutrali e indipendenti, che costituisca un’imprescindibile premessa all’assunzione di decisioni che coinvolgano interessi economici e valutazione di rischi. È il fine delle “Linee guida per il rilascio del visto di conformità e del visto di congruità sull’informativa finanziaria aziendale da parte dei Commercialisti”, pubblicate dal Consiglio e dalla Fondazione nazionali della categoria dopo una pubblica consultazione, per disciplinare il processo operativo per il rilascio di un visto di conformità per l’informativa finanziaria storica e corrente (backward-looking information) e di un visto di congruità per quella prospettica (forward-looking information).
Il documento è stato emanato in conformità alla normativa europea di vigilanza bancaria – giunta a compimento con le “Guidelines on loan origination and monitoring” (LOM) dell’EBA (European Banking Autority) – per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili a cui l’ordinamento professionale attribuisce la verificazione in merito all’attendibilità dei bilanci e di ogni altro documento contabile delle imprese.
Le Linee guida sono suddivise in tre parti. Dopo un’Introduzione che circoscrive il contesto normativo e operativo di riferimento e declina i postulati generali dell’attività di assurance, si delinea un Protocollo operativo per le tre diverse procedure proposte: semplificata per le piccole imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435 bis del Codice civile, ma comunque obbligate ai sensi dell’art. 2477 del Codice civile alla nomina dell’organo di controllo societario; ordinaria per le piccole imprese obbligate alla presentazione del bilancio in forma ordinaria; avanzata per le imprese di media e grande dimensione. Completano il documento gli Allegati necessari al rilascio dei visti di conformità e congruità da parte del commercialista incaricato.
L’approvazione delle Linee guida LOM rappresenta la conclusione di un lungo e articolato processo di armonizzazione e adeguamento della normativa europea in materia di valutazione del merito creditizio, concessione e gestione dei crediti (sia in bonis che deteriorati) e monitoraggio del rischio di credito, che ha avuto il suo epilogo normativo con la definitiva applicazione della nuova definizione di default a partire dal 1° gennaio 2021 e verrà integrato con l’applicazione delle nuove Linee guida EBA LOM dal prossimo 30 giugno in relazione ai nuovi finanziamenti.
“L’evoluzione regolamentare ha indotto un cambiamento, sotto certi aspetti “epocale”, per le banche del nostro Paese e, più in generale, per tutte le istituzioni finanziarie soggette a vigilanza prudenziale – afferma Massimo Miani, presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti -. Un cambiamento che comporterà necessariamente una sorta di vera e propria “rivoluzione culturale” per tutti gli operatori economici coinvolti, in primis le banche e le imprese, ma anche i professionisti. A ciò si aggiunga che le imprese, in particolare quelle costituite sotto forma di società, sono già tenute ad adottare, pur nel rispetto del principio di proporzionalità richiamato dall’art. 2086 del Codice civile, adeguati assetti amministrativi, organizzativi e contabili”.
Questi ultimi, sul piano operativo, si tradurranno in modelli di risk governance (corporate governance, controlli interni e gestione proattiva dei rischi) in grado di assicurare alle varie categorie di stakeholders (fornitori, dipendenti, clienti, banche ed erario, in particolare) la necessaria trasparenza e affidabilità dell’informazione finanziaria aziendale, storica, corrente e prospettica.
“Tutto avverrà secondo un approccio, metodologie e metriche non più esclusivamente basate su set di dati storici o derivanti da mere estrapolazioni puntuali di dati storici – spiegano Maurizio Grosso e Lorenzo Sirch, consiglieri nazionali dei commercialisti delegati alla Finanza aziendale -, ma strutturate su analisi e valutazioni di tipo prospettico, che richiedono di considerare esplicitamente anche la dimensione rischio che caratterizza il futuro (c.d. forward-looking approach). Ciò comporterà l’utilizzo di modelli statistico-econometrici per poter considerare, oltre ai valori obiettivo definiti dall’impresa, tutti i possibili scenari di scostamento dagli obiettivi (scenari diversi per entità e probabilità di accadimento) e la quantificazione dei loro effetti. “L’approccio orientato al futuro – concludono i consiglieri – si coniuga con il radicale cambiamento del modello economico-aziendale di riferimento: dal tradizionale shareholder model basato sul primato dei portatori di capitale di rischio e sulla insindacabilità della corporate judgmental rule si passa a uno stakeholder model basato sulla prevalente tutela delle terze parti portatrici di interessi presenti all’interno e all’esterno dell’ambito aziendale”.
Allegati
CNDCEC
Revisione enti locali 2022, su Concerto il corso del Ministero dell’InternoA renderlo fruibile Consiglio e Fondazione nazionali dei commercialisti dal 27 marzo al 30 novembre 2023. Valido per l’iscrizione nell’Elenco revisori degli enti locali 2024
fisco
Superbonus: commercialisti, per sblocco crediti F24 fondamentaleRegalbuto in audizione alla Camera: “Prorogare almeno al 28 aprile il termine per presentare le comunicazioni per l’opzione della cessione del credito e lo sconto in fattura”
CNDCEC
Revisori legali, adottato dal MEF il programma formativo per il 2023Nuove materie previste per gli iscritti nel Registro: contabilità pubblica, crisi d’impresa e diritto tributario, con un tetto massimo ai crediti conseguibili, per rispondere alle esigenze di un aggiornamento diversificato