La rilevazione in bilancio della fiscalità differita è un’esigenza insita nella predisposizione del bilancio di esercizio, che emerge in caso di adozione sia dei principi contabili nazionali che internazionali (IAS/IFRS) e che nasce dall’esigenza di rispettare il principio della competenza economica.

Le differenze temporanee vengono rilevate in caso sfasamento temporale tra imposizione fiscale e competenza economica del componente positivo o negativo di reddito, differenza che, tuttavia, proprio in virtù del meccanismo di funzionamento della fiscalità differita, è destinata ad annullarsi negli esercizi successivi.

Nello specifico, devono essere rilevate in bilancio attività per imposte anticipate nel caso in cui le differenze temporanee risultano deducibili (o negative), ovverosia si identifichino in componenti negativi di reddito deducibili ai fini fiscali in esercizi successivi a quello in cui vengono imputati a conto economico in base al principio di competenza.

Il documento della Fondazione Nazionale dei Commercialisti “La contabilizzazione e lo ‘storno’ delle attività per imposte anticipate”, si propone di fare chiarezza sul tema della fiscalità differita, con specifica focalizzazione sulle attività per imposte anticipate.

Relativamente a ciò, nel summenzionato documento, viene affrontato il tema della collocazione in bilancio delle imposte anticipate e le modalità tecniche/operative per la loro rilevazione, riassorbimento (negli esercizi futuri) e eventuale “storno”, coerentemente con quanto disposto dai principi contabili nazionali di riferimento.
Gli aspetti tecnici e operativi sono affrontati mediante l’utilizzo di esemplificazioni numeriche ed esempi con l’obiettivo di facilitare la comprensione del tema oggetto di trattazione.

Il documento fornisce, inoltre, una rassegna delle principali e più frequenti casistiche contabili nelle quali è prescritta la necessità di rilevare attività per imposte anticipate, tra le quali: spese di manutenzione, ammortamento beni materiali e immateriali, avviamento, spese relative a più esercizi, compenso degli amministratori, svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti, interessi di mora, imposte deducibili e perdite fiscali.

Da ultimo, il documento si propone di fare chiarezza sul trattamento contabile relativo alla presenza di perdite pregresse e allo “storno” delle attività per imposte anticipate.
È indubbio, infatti, che l’iscrizione delle attività per imposte anticipate debba essere connotata dal pieno rispetto del principio della prudenza poiché, a causa della loro rilevazione, la società chiuderà l’esercizio con un maggior utile (o una minore perdita) e, di conseguenza, procederà all’iscrizione di un maggior patrimonio netto contabile, controbilanciato nell’attivo da un credito per imposte anticipate, inficiando, potenzialmente, il principio ex art. 2423 del codice civile della rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria, patrimoniale e reddituale.

In tale circostanza, non si può non considerare che l’eventuale accumulo di perdite fiscali si accompagna, in genere, a risultati reddituali insoddisfacenti, per cui nel prevedere futuri “redditi imponibili” l’impresa deve utilizzare particolare accortezza e prudenza, valutando l’esistenza della “ragionevole certezza che la perdita fiscale possa essere utilizzata negli esercizi futuri”, come esplicitamente previsto dal principio contabile nazionale OIC 25.

Qualora tale requisito dovesse venir meno, al fine di garantire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, si deve procedere con una riduzione del valore delle attività per imposte anticipate dallo stato patrimoniale attivo, in quanto il beneficio derivante dalle imposte pagate anticipatamente non potrà essere sfruttato, in tutto o in parte, negli esercizi futuri. Pertanto, le attività per imposte anticipate dovranno essere stornate addebitando la voce 20) del conto economico, con conseguente aggravio delle imposte di esercizio.

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