Il continuo sviluppo dell’economia dematerializzata, basata su operazioni che nascono e si perfezionano nella rete, solleva rilevantissime problematiche fiscali a livello internazionale la cui soluzione richiede necessariamente azioni coordinate a livello sovranazionale, multilaterale o bilaterale, che diano corpo al principio di equità di trattamento fiscale per tutti gli operatori sul mercato.

È quanto emerge dal Documento diramato dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti e dal CNDCEC, titolato “La fiscalità nell’economia digitale – Problematiche e scenari possibili”.

Più nel dettaglio, il documento analizza le proposte avanzate nei principali documenti attualmente esistenti sulla tassazione dell’economia digitale, ossia il Progetto BEPS – Base Erosion and Profit Shifting e due proposte di Direttive Com (2018): la n. 147 e la n. 148.

Il Progetto BEPS propone delle modifiche sulla definizione di stabile organizzazione, sia per affrontare situazioni che possono interessare le vendite online, sia per introdurre delle eccezioni per garantire che ciascuna di esse sia limitata alle attività di carattere ausiliario e stabilire una nuova regola anti-frammentazione. Propone, altresì, di intervenire sulle regole della CFC per includere, nel reddito imponibile della società controllante estera, quello prodotto dall’impresa controllata operante nell’economia digitale.

La proposta di Direttiva 147 stabilisce la tassazione in un determinato Paese del reddito ivi prodotto da una società residente in un altro Stato mediante una “Presenza Digitale Significativa” (PDS), una sorta di “stabile organizzazione digitale”. Essa si configura quando l’attività svolta dalla società in uno Stato membro è costituita dalla fornitura di “servizi digitali” e soddisfi almeno una delle seguenti condizioni:
1. ricavi derivanti da servizi digitali resi a utenti situati nello Stato membro superiori a € 7 milioni nel periodo di imposta;
2. numero di utenti (privati o imprese) dei servizi digitali situati nello Stato membro superiore a 100 mila nel periodo di imposta;
3. numero di contratti commerciali (cioè conclusi con imprese dello Stato membro) per la fornitura di servizi digitali superiore a 3 mila nel periodo di imposta.
Il secondo intervento proposto dalla Commissione europea consiste nell’introduzione di una Imposta sui Servizi Digitali (ISD), nella misura del 3%, sui ricavi derivanti da servizi digitali forniti da società di grande dimensione.

L’Italia, con alcuni interventi contenuti nella legge di bilancio 2018, è pioniera in questo scenario cangiante della fiscalità nel settore digitale, in particolare mediante l’introduzione di una nuova ipotesi di stabile organizzazione italiana (modificando il tenore dell’art. 162, Tuir) e l’istituzione di una nuova forma di prelievo sulle transazioni digitali, la famosa “web tax”, sebbene tuttora inefficace mancando le norme per la sua attuazione. Insieme a queste novelle si affiancano un paio di documenti di prassi, non pubblicati, che delineano una presa di posizione dell’Amministrazione finanziaria circa gli adempimenti dichiarativi relativi alle criptovalute(bitcoin, ethereum, ecc.).

Si riporta di seguito una sintesi delle novità domestiche in tema economia digitale, evidenziandone le criticità emerse nella trattazione proposta nel Documento:

Norma
Art. 162 Tuir, comma 2 lett. f-bis) e comma 5.

Analisi e criticità
Si attendono chiarimenti circa gli indici in presenza dei quali debba darsi per certa l’assoggettabilità alla normativa fiscale nazionale; sembrano infatti non bastare più, quali indicatori evidenti di presenza significativa e continuativa l’entità dei ricavi generati sul territorio dello Stato o il numero degli utenti registrati.
Si auspica che il concetto di “presenza significativa e continuativa” possa materializzarsi soltanto al cospetto di ulteriori elementi, quali, ad esempio:
• la disponibilità di un nome di dominio locale e
• l’adattamento dei contenuti della piattaforma tecnologica utilizzata al gusto, alla cultura, al quadro normativo nazionale (per esempio in materia di quantificazione dei prezzi e/o di predisposizione delle clausole generali di vendita)

Norma
Commi 1011 – 1019, art. 1 della L. 205/2017

Analisi e criticità
– La natura assegnata al tributo pone dei problemi in merito al diritto allo scomputo da parte del prestatore del servizio estero, non potendo lo stesso avvalersi a tale fine delle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, efficaci in materia di imposizione sui redditi.
– Non è assicurato il diritto alla deduzione in favore del fornitore di servizi digitali nazionale, a meno che – soluzione preferita – non possa essere fatto valere il principio di derivazione dal risultato dell’esercizio ottenuto mediante applicazione dei principi contabili (OIC 12)
– Si attende la pubblicazione del decreto di attuazione che si rende tanto più necessario quanto più ci si avvicina alla decorrenza del prelievo è fissata a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo alla pubblicazione dello stesso.

Norma
Risposta AdE all’Interpello n. 956-39/2018

Analisi e criticità
– I dubbi riguardano le considerazioni tecniche contenute nel documento di prassi: la sentenza dei giudici comunitari citata in esso, infatti, sancisce l’equiparazione fra valute virtuali e valute estere in un procedimento ai fini IVA e giunge all’equiparazione nella misura in cui «(…) tali valute siano state accettate dalla parti di una transazione quale mezzo di pagamento alternativo ai mezzi di pagamento legali e non abbiano altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento»; questo vincolo appare ormai desueto, non solo in considerazione del tumultuoso incremento del valore di dette valute virtuali, ma pure della estrema volatilità che lo caratterizza
– Sarebbe opportuna la declinazione del regime fiscale assegnabile ad altre tipologie di operatori di questi nuovi mercati
– Si attende inoltre una conferma ufficiale circa l’esclusione dell’accezione occasionale, visti gli ingenti investimenti in tecnologia che detta attività va via via rendendo necessari (per inciso, l’organizzazione di beni che viene allo scopo allestita può a ragione essere considerata il paradigma del nuovo concetto di stabile organizzazione)

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