“I trust istituiti prima della circolare n. 34/e del 2022 tra tassazione “in entrata”, tassazione “in uscita” e tutela dell’affidamento del contribuente” è il titolo del documento pubblicato oggi da Consiglio e Fondazionale nazionali dei commercialisti, che si si propone di esaminare, con taglio operativo, le principali tematiche inerenti ai trust le cui dotazioni patrimoniali sono state perfezionate anteriormente all’emanazione della circolare dell’Agenzia delle entrate.
La Circolare, aderendo ad un ormai consolidato orientamento della Corte di cassazione, secondo il quale è rilevante, ai fini dell’applicazione delle imposte sulle successioni e donazioni di cui al d.lgs. n. 346 del 1990, il solo trasferimento stabile e definitivo dei beni in trust a favore dei beneficiari, ha rovesciato la precedente impostazione dell’Amministrazione finanziaria che prevedeva l’applicazione delle imposte di successione e donazione all’atto della destinazione dei beni in trust, aderendo al diverso schema di tassazione al momento del trasferimento dei beni in trust ai beneficiari del medesimo.
“Il passaggio dalla regola di tassazione “in entrata” a quella “in uscita” – scrivono i commercialisti nella prefazione – pone la necessità di risolvere una serie di problemi di coordinamento intertemporale con riferimento ai trust le cui dotazioni patrimoniali si sono (almeno in parte) perfezionate in costanza del precedente orientamento manifestato dalla prassi amministrativa. Ciò in quanto le vicende che riguardano i trust si sviluppano nel corso del tempo e non esauriscono i loro effetti istantaneamente”.
Il documento, predisposto dalla Commissione “Fiscalità del trust e norme di comportamento tributario per il trustee”, presieduta da Roberto D’Imperio e operante nell’area fiscalità alla quale è delegato il Consigliere nazionale tesoriere Salvatore Regalbuto, prende in considerazione le fattispecie che potrebbero presentarsi con maggiore frequenza e propone delle linee interpretative da impiegare per altre casistiche che potrebbero sorgere nella pratica.
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