Era la fine degli anni ’90 quando, in alcuni Tribunali – Bologna ed in particolare Monza – vennero ideate, con l’intento di ridurre i tempi eccessivamente lunghi del processo esecutivo, le c.d. “prassi virtuose” che ben presto, grazie alla felice intuizione di alcuni Giudici delle Esecuzioni, si diffusero nei Tribunali di tutta Italia (seppur a macchia di leopardo), con il fine di smaltire l’enorme numero di procedure esecutive immobiliari che intasavano gli uffici giudiziari. I positivi risultati conseguiti suscitarono l’intervento del legislatore in una materia fino allora tenuta ai margini del suo interesse: il D.L. 14.03.2005 n. 35, convertito dalla Legge n. 80 del 14.05.2005, ha dato inizio al percorso di riforma del processo esecutivo. Dopo la stabilizzazione delle “prassi virtuose”, il legislatore è intervenuto più volte, introducendo modifiche migliorative al sistema, con un susseguirsi impetuoso di provvedimenti quali tra gli altri, la L. n. 52/2006, la L. n. 69/2009, la L. n. 228/2012, il D.L. n. 132/2014 convertito dalla L. n. 162/2014 ed in ultimo il D.L. n. 83/2015 – entrato in vigore il 27 giugno 2015 – intitolato “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”. Quest’ultimo decreto ha sensibilmente modificato il processo esecutivo sotto vari aspetti, sempre nell’ottica di incentivare le vendite giudiziarie, tenuto anche conto del periodo di crisi recentemente attraversato dal Paese. Tuttavia, l’intervento normativo non sempre sembra ispirato alla medesima linea, registrandosi ora modifiche atte ad accelerare i tempi del procedimento (come ad es. la dimidiazione dei termini per il deposito della documentazione ipo-catastale) ora atte invece ad allungarne la durata (come ad es. le previste agevolazioni introdotte per il pagamento del saldo prezzo o il raddoppio dei termini per la conversione del pignoramento, ora eseguibile in trentasei mesi).
Le novità numerose e sostanziali apportate in materia di Processo esecutivo con il D.L. n. 83 del 27 giugno 2015, convertito con modifiche nella Legge 6 agosto 2015 n. 132, sono state oggetto di analisi nel documento “Linee guida sul nuovo processo esecutivo”, pubblicato dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, elaborato dalla commissione di studio “Esecuzioni mobiliari ed immobiliari” e rivolto ai colleghi che svolgono le attività di custode giudiziario e/o professionista delegato ex art. 591 bis c.p.c..
I temi trattati nel documento riguardano non solo le modalità di vendita degli immobili pignorati, l’efficacia dell’offerta di acquisto che preveda anche una offerta minima pari al 75% del valore base dell’immobile, il contenuto della relazione di stima ed i criteri di determinazione del valore dell’immobile pignorato, i termini e le modalità di pagamento del prezzo, la sostanziale obbligatorietà della delega delle operazioni di vendita, la sostanziale abrogazione della vendita con incanto (oggi prevista solo in via residuale), l’istanza di assegnazione e tanto altro, ma anche il contenuto dell’atto di precetto – che adesso deve includere l’avvertimento al debitore che egli può porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento avvalendosi di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, per trovare un accordo o proporre ai propri creditori un piano del consumatore – l’introduzione di modalità telematiche per lo svolgimento della vendita, la previsione di un’area pubblica denominata “portale delle vendite pubbliche” presso il Ministero della Giustizia per la pubblicità degli avvisi di vendita, in conformità alle specifiche tecniche allo stato ancora non adottate, nonché l’introduzione nel codice civile di una nuova disposizione, l’art. 2929 bis “Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazione a titolo gratuito” che introduce una sorta di revocatoria ordinaria anticipata, tutelando il creditore che, nel caso di atti di disposizione del patrimonio da parte del debitore, in frode alle sue ragioni, può procedere, se munito di titolo esecutivo, ad esecuzione forzata, eseguendo e trascrivendo il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto è stato trascritto, sebbene non abbia ancora ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia dell’atto medesimo. Nel documento pubblicato dal CNDCEC sono approfonditi tutti questi argomenti, ma v’è anche molto altro di notevole interesse per i colleghi. Ad esempio “i rapporti tra il processo esecutivo e le procedure di risoluzione della crisi da sovraindebitamento”. Inoltre, per un utile apporto pratico, sono allegati al documento alcuni provvedimenti ed istruzioni operative adottati in vari Tribunali dopo l’entrata in vigore della Riforma.
I colleghi che svolgono le attività di custode e di professionista delegato alle vendite ex art. 591 bis c.p.c. possono così approfondire le recenti novità legislative introdotte dal D.L. n. 83/2015. Tutto ciò, naturalmente, in attesa della prossima Riforma della Riforma, che già bussa alle porte, essendo stato approvato recentemente dalla Camera dei Deputati il disegno di legge delega n. 2953 intitolato “delega al Governo recante disposizioni per l’efficienza del processo civile”, recante i criteri cui il Governo dovrà attenersi per l’ennesima modifica del codice di procedura civile, tra cui l’esecuzione forzata.
Tornando comunque all’attualità, di evidente interesse per il commercialista che svolge le attività di professionista delegato è anche il recente Decreto del Ministero della Giustizia del 15 Ottobre 2015 n. 227, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24.02.2016, entrato in vigore il 10.03.2016, concernente la determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell’esecuzione ai sensi degli articoli 169-bis e 179- bis delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile. Nell’espropriazione forzata immobiliare il predetto D.M. ha fissato tra l’altro un compenso per il professionista delegato di € 1.000,00 per ciascuna delle quattro fasi in cui si articola l’attività delegata e per ciascun lotto, in caso di aggiudicazione o valore di assegnazione pari o inferiore ad € 100.000,00; di € 1.500,00 quando il valore dell’immobile è compreso tra € 100.000,00 ed € 500.000,00; di € 2.000,00 per valori superiori ad € 500.000,00.
Trattasi di novità che recepisce in parte le istanze della nostra categoria, anche allo scopo di consentire una remunerazione più adeguata ed incentivare la sempre più necessaria specializzazione richiesta dai Tribunali.
CNDCEC
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