Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha inviato agli Ordini territoriali la nuova convenzione, siglata con il MEF, per il riconoscimento dell’equipollenza della formazione continua già assolta dagli iscritti negli Albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, prevista dal decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 (art. 5, commi 10 e 11).
A decorrere dal 1° gennaio 2021, nel rispetto della nuova convenzione, i crediti formativi acquisiti dai revisori legali non iscritti negli Albi attraverso le attività formative organizzate dagli Ordini non saranno più riconosciuti equipollenti ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo posto a carico dei revisori legali, mentre gli eventi di formazione previsti dal Regolamento della formazione professionale continua (art. 1, comma 5), consentiranno la maturazione dei crediti formativi nella misura di 1 ora = 1 credito formativo professionale ai soli fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo dei revisori legali.
Per l’assolvimento dell’obbligo formativo degli iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che risultano iscritti anche al Registro dei revisori legali, è prevista l’acquisizione in ciascun anno almeno di 20 crediti formativi per un totale di almeno 60 crediti formativi nel triennio, nelle materie, temi ed argomenti indicati nel programma annuale per la formazione definito dal MEF. Ogni anno, almeno 10 crediti formativi devono essere conseguiti nelle materie caratterizzanti la revisione legale (materie del Gruppo A nel programma annuale), mentre i restanti i 10 crediti possono essere conseguiti nelle materie dei Gruppi B e C.
Eventuali casi di esonero o di riduzione dei crediti formativi per i commercialisti non possono essere fatti valere ai fini dell’adempimento dell’obbligo formativo degli iscritti nel Registro dei revisori legali. Inoltre, lo svolgimento delle attività formative particolari di cui all’art. 16 del nuovo regolamento per la formazione professionale continua (FPC) adottato dal Consiglio nazionale e pubblicato nel Bollettino del Ministero della Giustizia in data 15 agosto 2019, non consente di acquisire crediti utili per la formazione dei revisori legali, fatti salvi eventuali provvedimenti normativi.
Qualora un iscritto all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili acquisisca in un anno più di 20 crediti formativi utili ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo previsto per i revisori legali, quelli eccedenti non possono essere riportati nel computo di quelli necessari per assolvere l’obbligo formativo triennale dei revisori legali. Infine, i docenti maturano i crediti formativi relativi ai corsi tenuti.
L’informativa del Consiglio nazionale con il protocollo d’intesa (allegato 3)
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