Meno tasse e più incentivi per i nuovi investimenti: dalle imprese alla casa, dai professionisti alle famiglie. Anche se alcune misure – tra le quali il taglio dell’aliquota d’imposta sulle società – troveranno applicazione solo a partire dal prossimo anno, , la manovra di stabilità per l’anno 2016 (legge n. 208/2015) si differenzia dagli analoghi provvedimenti orientati all’austerity adottati negli ultimi anni e punta a cavalcare gli sprazzi di ripresa che l’economia italiana sembra mostrare.
Un’ondata di novità, specialmente quelle di natura fiscale, che impattano significativamente sull’attività quotidiana dei commercialisti, soprattutto in qualità di consulenti di cittadini ed imprese, ma anche nelle vesti di contribuenti stessi.
Una delle modifiche più rilevanti riguarda infatti il regime forfetario per le piccole partite IVA, introdotto dalla legge di Stabilità 2015 in sostituzione del precedente meccanismo super-agevolato previsto dal D.L. n. 98/2011 (che prevedeva un’imposta sostitutiva del 5% degli utili dichiarati, con un fatturato massimo di 30 mila euro, applicabile per 5 anni o comunque fino al compimento del 35° anno di età del contribuente). Il nuovo regime forfetario applicabile dal 1° gennaio 2015 può essere invece riconosciuto senza limiti di tempo e fissa l’aliquota di imposta al 15% del reddito determinato forfetariamente, applicando ai ricavi/compensi percepiti specifici coefficienti di redditività in base all’attività esercitata (per i professionisti pari al 78%). Un meccanismo che aveva sollevato alcune critiche alla luce del ridottissimo tetto di ricavi fissato per potervi accedere. Tale limite, pari ad esempio nel 2015, per i professionisti, a 15.000 euro, è stato ora elevato a 30.000 euro dalla manovra, che ha anche ridotto l’aliquota al 5% per i primi cinque anni d’imposta e mantenuto i vantaggi contributivi nella fase di start-up. In questo modo il forfetario è stato reso decisamente più conveniente che in passato. Anche perché a partire dallo scorso 1° gennaio chi apre la partita IVA non ha più la possibilità di scelta tra i due diversi regimi sostitutivi, stante l’abrogazione di quello disciplinato dal D.L. n. 98/2011 (fatta salva la possibilità, per chi lo applicava alla data del 31 dicembre 2015, di continuare ad utilizzarlo fino a naturale scadenza, se in possesso dei requisiti).
Una seconda novità significativa per la consulenza professionale consiste nella riproposizione di agevolazioni fiscali alle società (incluse quelle di comodo) che entro il 30 settembre 2016 cedono o assegnano beni immobili o beni mobili registrati ai propri soci. Si tratta di un’opportunità che mancava da diversi anni e che era stata invocata a più riprese dagli operatori. Tale facoltà temporanea è riconosciuta a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci alla data del 30 settembre 2015 (laddove il libro soci non sia prescritto è sufficiente che i soci vengano iscritti entro il 31 gennaio 2016). Analoga possibilità è prevista a favore delle società immobiliari di gestione che si trasformano entro il prossimo 30 settembre in società semplici. Vantaggi anche sul fronte delle imposte d’atto (registro ed ipo-catastali) dovute nel trasferimento di immobili. Necessario il pagamento di un’imposta sostitutiva, applicabile alla differenza tra il valore normale dei beni assegnati ed il loro costo fiscalmente riconosciuto: l’aliquota è pari all’8%, incrementata al 10,5% per le società non operative.
Un’opportunità che consentirà di regolarizzare numerose situazioni ormai non più ragionevolmente sostenibili, eliminando le società “inutili” e semplificando in questo modo anche i controlli dell’Amministrazione Finanziaria.
Di una certa importanza pure l’istituto del “super-ammortamento”, vale a dire la possibilità di fruire di una deduzione fiscale in misura pari al 140% del costo sostenuto dalle imprese per l’investimento in beni strumentali nuovi. La finestra temporale per acquistarli va dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. I beni ammissibili sono quelli che, sostanzialmente, presentano un periodo d’ammortamento inferiore a 15 anni, tra i quali anche le autovetture, mentre restano esclusi gli immobili, i beni usati ed una serie di “grandi” investimenti (condutture industriali, aerei, navi, silos, ecc.) specificamente individuati dalla norma. Il beneficio opera in primo luogo per le imprese, ma è aperto anche ai lavoratori autonomi: i commercialisti, quindi, possono beneficiarne in prima persona, oltre che intervenire come consulenti delle aziende.
Un altro intervento a favore degli operatori economici è quello che consentirà il recupero anticipato dell’IVA sui crediti non incassati verso committenti in default. La possibilità di emettere le note di credito in caso di mancato pagamento (e dunque di detrarre l’IVA corrispondente alla variazione in diminuzione) viene anticipata al momento di apertura di una procedura concorsuale. Ciò consentirà un recupero accelerato, senza più dover necessariamente attendere la chiusura di procedimenti che possono durare anche diversi anni. L’intervento, accolto positivamente dalle categorie, sarà operativo però nei casi in cui l’impresa cessionaria/committente sia assoggettata a procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016.
Altro intervento è quello relativo alla riapertura dei i termini per la rivalutazione del costo fiscale di terreni e partecipazioni in società non quotate detenute da persone fisiche. L’istituto, introdotto per la prima volta dalla legge finanziaria 2002 e puntualmente riproposto negli anni, riguarda beni posseduti al di fuori del regime di impresa alla data del 1° gennaio 2016. Termine di versamento dell’imposta sostitutiva è fissato al 30 giugno 2016, con obbligo di perizia giurata entro la medesima data.
Per le società viene prevista una riduzione dell’IRES, che passerà dall’attuale 27,5% al 24% a decorrere dal 1° gennaio 2017. Ma a differenza delle bozze inizialmente circolate, che prevedevano una prima riduzione d’imposta al 24,5% già a partire dal 1° gennaio 2016 (previo concessione di una ulteriore clausola di flessibilità da parte dell’Unione Europea), il taglio è stato rimandato al prossimo anno alla luce della necessità di destinare i corrispondenti fondi alla gestione dell’emergenza sicurezza. Se l’intervento appare ovviamente positivo, andando ad alleggerire il tax rate complessivo del sistema produttivo, non va dimenticato che ciò comporterà la necessità di ricalcolare nei prossimi bilanci le imposte differite attive già iscritte facendo riferimento all’aliquota ordinaria. Con possibili conseguenze negative sul conto economico e quindi sul patrimonio netto delle società.
Con modalità analoghe a quelle già recate dalla precedente legge di Stabilità, inoltre, per i soggetti IRES ritorna la possibilità di rivalutare a titolo oneroso i beni d’impresa e le partecipazioni iscritte in bilancio alla data del 31 dicembre 2014. Si tratta di uno strumento che tuttavia dovrebbe trovare scarsa applicazione, sia alla luce dell’elevato costo (imposta sostitutiva al 16% per i beni ammortizzabili ed al 12% per i beni non ammortizzabili), a fronte peraltro di un beneficio riconosciuto solo nel 2018, sia alla luce di una congiuntura economica che difficilmente ha portato gli asset ad apprezzarsi negli ultimi anni.
Come anticipato dal viceministro dell’Economia Luigi Casero nel corso del Congresso nazionale dei commercialisti svoltosi a Milano lo scorso mese di ottobre, inoltre, è stata anticipata al 2016 l’entrata in vigore delle nuove sanzioni amministrative tributarie definite dalla delega fiscale. Il decreto delegato aveva originariamente fissato la decorrenza al 1° gennaio 2017, ma subito è apparso chiaro che ciò avrebbe favorito atteggiamenti dilatori da parte dei contribuenti per poter fruire in seguito del più favorevole regime.
Le imprese che operano con l’estero dovranno fare i conti con altre novità sul fronte della fiscalità transfrontaliera, a pochi mesi di distanza peraltro dalla riforma apportata dal D.Lgs. n. 147/2015. La deducibilità dei costi black list entro il valore normale resterà in vigore solo per il 2015, mentre a partire da quest’anno tali componenti negativi saranno deducibili secondo le regole ordinarie.
Ai fini del regime sulle imprese controllate estere (controlled foreign companies, meglio note come CFC), viene meno l’elenco degli Stati a fiscalità privilegiata per l’applicazione del meccanismo che prevede sostanzialmente la tassazione per trasparenza in capo al socio residente dei redditi prodotti in detti Paesi. D’ora in avanti i Paesi CFC saranno individuati esclusivamente in base al livello di tassazione applicato, che non dovrà essere inferiore alla metà di quello applicabile in Italia.
Recependo le indicazioni fornite dall’OCSE sui prezzi trasferimento nell’ambito del piano internazionale contro l’elusione denominato BEPS (Base erosion and profit shifting), viene introdotto per le multinazionali con ricavi superiori a 750 milioni di euro l’obbligo di predisporre una rendicontazione Paese per Paese (country by country reporting), relativa a fatturato, utili, imposte pagate e maturate, nonché ad altri elementi indicatori di una attività economica effettiva per ciascuno Stato nel quale il gruppo opera.
Mentre sul fronte del patent box, il regime di tassazione agevolata sui redditi derivanti dallo sfruttamento economico di beni immateriali d’impresa (marchi, brevetti, know-how, disegni e modelli, ecc.), sono stati operati alcuni aggiustamenti di natura tecnica che dovrebbero semplificare il calcolo della quota detassabile in sede di contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate.
Prima di passare all’esame delle misure previste per le persone fisiche, non va dimenticato il credito d’imposta per il Mezzogiorno: l’agevolazione favorisce l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. Gli investimenti devono essere realizzati tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2019. La misura dell’agevolazione è differenziata in relazione alle dimensioni aziendali: 20% per le piccole imprese, 15% per le medie imprese e 10% per le grandi imprese. Le medesime aziende potranno altresì godere di un esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2017.
Per concludere, si ricorda che la legge n. 208/2015 contiene anche numerose disposizioni a favore delle famiglie. Dall’esenzione TASI per le prime case (escluse quelle di lusso) agli sgravi IMU sugli immobili concessi in comodato a figli e genitori. Senza dimenticare le novità sul canone RAI, che a partire dal luglio 2016 sarà addebitato nella bolletta dell’energia elettrica, anche a rate, ed il cui importo scende da 113 a 100 euro.
Confermate pure per il 2016 gli ecobonus fiscali su ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica nelle misure “potenziate” vigenti nel 2015, pari rispettivamente al 50% e al 65%. Prorogato il bonus arredi per chi già fruisce della detrazione per ristrutturazioni, con la previsione di una nuova forma di incentivo fiscale (connesso invece all’acquisto dell’abitazione principale) per le giovani coppie. Un pacchetto di misure, quello pensato a favore dei privati cittadini, che include anche l’ecoincentivo per la rottamazione di camper (fino a 8.000 euro per l’acquisto di un autocaravan di classe pari almeno a Euro 5) ed il tax credit a favore delle persone fisiche che, al di fuori della loro attività di lavoro autonomo, installano nel 2016 sistemi di videosorveglianza digitale o allarme oppure stipulano contratti con istituti di vigilanza per rendere la propria casa più sicura.
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