Il Consiglio e la Fondazione nazionali dei commercialisti hanno pubblicato il documento “Gli adempimenti dell’amministratore giudiziario nelle misure ablative”. Il lavoro, rientrante nell’attività dell’area “Funzioni giudiziarie e ADR” alla quale è delegata il Consigliere nazionale segretario Giovanna Greco, si pone l’obiettivo di fornire agli operatori del settore un vademecum operativo nella gestione della procedura sin dalla fase cosiddetta “preparatoria” per accedere agevolmente alla fase cosiddetta “gestionale”. In particolare, sono esplicitati i principali adempimenti operativi dell’amministratore giudiziario dal giorno della nomina alla eventuale approvazione del programma di gestione da parte del Tribunale.
La gestione dei beni sequestrati disposta nell’ambito di misure ablative (sequestri e confische di prevenzione ex d.lgs. n. 159/2011 – per brevità CAM – o penali previste in molteplici disposizioni di legge), costituisce un’attività di amministrazione affidata, dagli organi giudiziari, a esperti professionisti scelti, generalmente, tra i dottori commercialisti o avvocati iscritti nell’Albo degli Amministratori Giudiziari.
I commercialisti sottolineano come l’attività dell’amministratore giudiziario “non è una custodia statica di beni, ma si estrinseca in una vera e propria attività gestoria: trattasi di attività dinamica avente per oggetto spesso il “bene azienda”, con tutte le sue caratteristiche e peculiarità. Il custode-amministratore è tenuto a una “diligente” amministrazione nei confronti dell’autorità giudiziaria che gli ha conferito un incarico di munus publicum. Il professionista, qualificato come ausiliario di giustizia, è un soggetto privato che, a seguito di un provvedimento del giudice, viene temporaneamente incaricato di un pubblico ufficio temporaneo. Il custode-amministratore in quanto ausiliario del giudice, viene definito anche longa manus degli organi giudiziari, con specifiche responsabilità, sia di natura civile che penale, per l’attività svolta”.
Sotto un profilo normativo, aggiungono, “è lo stesso CAM che riconosce la qualifica di pubblico ufficiale all’amministratore giudiziario, con doveri di adempiere con diligenza al proprio mandato. Detta qualifica, se da un lato attribuisce autorevolezza istituzionale al ruolo svolto dal professionista, essendo previste una serie di norme, anche di natura penale, a tutela dello stesso, dall’altro è certamente fonte di maggiori responsabilità civili, penali e contabili”.
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