Il Codice deontologico dei commercialisti si rifà il look. E dal prossimo 1° marzo tutti gli iscritti all’Albo di categoria avranno un nuovo pacchetto di norme a cui si dovranno attenere per svolgere la professione.
Ad essere precisi si tratta di un aggiornamento dell’esistente (l’ultima modifica risale al 2010) che tiene conto dell’evoluzione, anche normativa, della professione e del suo contesto di riferimento. Una revisione necessaria, tra l’altro, dopo che la riforma delle professioni (DPR 137/2012) voluta dall’ex ministro della Giustizia, Paola Severino, ha introdotto nuovi adempimenti per i professionisti ed abolito alcuni divieti.
Una revisione necessaria
L’attuale Codice deontologico, elaborato dalla commissione Deontologia del CNDCEC coordinata dal consigliere nazionale Giorgio Luchetta, è stato riscritto alla luce delle liberalizzazioni tariffarie e della pubblicità professionale, delle nuove società tra professionisti o dei nuovi obblighi, per esempio, in materia di assicurazione. Ma non solo, perché, oltre al necessario allineamento all’ordinamento professionale, il nuovo testo presenta rilevanti novità soprattutto nel riferimento ai rapporti tra colleghi e con clienti, con il semplice obiettivo di individuare regole di condotta chiare, dando nello stesso tempo una risposta alle criticità rilevate negli ultimi anni (quali, ad esempio, i casi di subentro ad un collega ovvero di rinunzia al mandato professionale).
Il nuovo testo ha ricevuto il via libero definitivo del Consiglio nazionale di categoria al termine della pubblica consultazione alla quale era stato sottoposto nei mesi scorsi. Da questa, che ha permesso di instaurare un proficuo confronto con Ordini ed iscritti, sono emerse diverse novità che ora fanno parte del nuovo testo. Inoltre al Codice deontologico sarà a breve affiancato anche un Codice delle sanzioni diretto a fornire ai Consigli di disciplina indicazioni uniformi sull’applicazione delle sanzioni disciplinari in caso di violazione delle norme deontologiche.
Le novità principali
Una delle novità più significative è l’ambito di applicazione delle nuove disposizioni, che, oltre ai professionisti ed ai tirocinanti, si estenderà d’ora in poi anche alle società tra professionisti.
Passaggio necessario, poi, proprio in attuazione delle recenti norme, la previsione dell’obbligo da parte del professionista di rendere noti al cliente gli estremi della polizza rc professionale ed il massimale della stessa. Una norma questa che punta alla tutela ed alla qualità del rapporto col cliente, così come il principio che prevede la consegna tempestiva al cliente della ricevuta di pagamento delle imposte, se naturalmente ha ricevuto somme per tale adempimento. Del resto lo stesso cliente deve essere debitamente informato delle prescrizioni del Codice deontologico.
E poi ancora, nei rapporti con i colleghi sono stati meglio precisati alcuni comportamenti diretti a rendere effettivo il dovere di colleganza e quindi, in particolare, è specificato come nessuna azione di responsabilità disciplinare sia prevista per i colleghi che avviino azioni risarcitorie contro altri colleghi se i primi, sentite le giustificazioni dei destinatari dell’azione, abbiano adeguatamente argomentato e documentato il rapporto di causalità tra la condotta ed il danno che si vuole risarcito. Tra le novità, anche quella che prevede espressamente la facoltà di concordare con il cliente, in caso di suo recesso, la possibilità di un indennizzo del professionista, così come è precisata la condotta del professionista in caso di rinunzia all’incarico professionale laddove il cliente si renda irreperibile.
In attuazione poi della riforma Severino, il nuovo pacchetto prevede due passaggi precisi: il primo relativo al preventivo professionale, specificando che la misura del compenso debba essere concordata per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale con preventivo di massima comprensivo di spese, oneri e contributi.
Ed il secondo relativo alla pubblicità, che, seppur ormai prevista, deve comunque uniformarsi a determinati criteri. In generale, quindi, è sancito un divieto di acquisire clientela tramite agenzie o procacciatori, il sito internet dello studio non può contenere riferimenti commerciali o pubblicitari e non è consentito utilizzare l’incarico di componente delle commissioni di studio per fini pubblicitari, su carta intestata o biglietti da visita, ferma restando la possibilità di indicarlo sui curriculum vitae. Infine sono state introdotte specifiche disposizioni in merito all’utilizzo del titolo accademico.
In questo senso, un capitolo a parte è legato all’assunzione di incarichi istituzionali: vengono infatti introdotti obblighi informativi diretti a rafforzare la trasparenza della loro attribuzione e viene espressamente fatto divieto di utilizzare alcun incarico istituzionale per fini pubblicitari o per sollecitare l’affidamento di incarichi professionali. Poi ancora è espressamente previsto in capo all’iscritto un dovere di collaborazione con gli organismi di categoria, anche tramite la tempestiva, esauriente e veritiera risposta a specifiche richieste poste da questi nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali.
Infine, assecondando una delle criticità particolarmente avvertite dalla categoria negli ultimi anni, sono rafforzate tutte le possibili misure di contrasto del fenomeno di esercizio abusivo della professione.
Tra le novità emerse dalla pubblica consultazione vi è infine la riformulazione delle disposizioni in tema di trattamento economico del tirocinio che, al contrario di quanto accadeva finora, prevede espressamente il rimborso forfettario per i tirocinanti già a partire dall’inizio del tirocinio (e non dopo i primi sei mesi, come previsto dalla prima versione del nuovo Codice).
Soddisfazione per l’approvazione definitiva del nuovo codice viene espressa dal Presidente nazionale dei commercialisti, Gerardo Longobardi, secondo il quale «il coinvolgimento della categoria, attraverso la pubblica consultazione, anche su questo tema è il frutto della scelta di questo Consiglio di aprirsi alla partecipazione democratica dei suoi iscritti. Il nuovo codice è l’ennesimo risultato raggiunto dal Consiglio nazionale nel suo lavoro volto a colmare i ritardi creatisi per la professione negli scorsi anni. Nei prossimi mesi arriverà anche un Codice relativo alle sanzioni che ci consentirà di superare finalmente l’anomalia per la quale ai nostri colleghi, a seconda dell’Ordine al quale sono iscritti, vengono comminate sanzioni differenti per identiche violazioni del Codice deontologico».
«Il testo appena approvato», commenta il consigliere Luchetta, «oltre all’importanza pratica che rivestirà per i colleghi nello svolgimento quotidiano della professione, rappresenta anche un insostituibile punto di riferimento etico per tutti gli iscritti. I commercialisti svolgono ruoli spesso delicatissimi, basti pensare al presidio di qualità e controllo che rappresentano all’interno dei collegi sindacali. Dotarsi di regole deontologiche sempre più stringenti ed aggiornate garantisce ancor di più la qualità delle nostre prestazioni professionali”.
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