Palazzo Madama, sede del Senato
Ripristinare l’originaria platea dei soggetti abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni annuali, e, quindi, all’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni trasmesse, senza estenderla ai revisori legali. E’ una delle richieste formulate dal Consiglio nazionale dei commercialisti nel corso di un’audizione tenutasi presso le commissioni Finanze, Tesoro, Lavoro e Previdenza sociale del Senato in merito alla conversione in legge del decreto-legge recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili
“Gli iscritti nel registro dei revisori legali – ha spiegato il Consigliere nazionale delegato alla fiscalità, Maurizio Postal – non possiedono la specifica competenza in materia fiscale e tributaria necessaria per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alle detrazioni d’imposta richieste dai contribuenti nelle dichiarazioni annuali. Si pensi, solo per fare un esempio, alle verifiche in merito alla spettanza delle detrazioni edilizie, tra cui il superbonus del 110 per cento, caratterizzate da una notevole complessità della relativa disciplina istitutiva. A differenza dei professionisti iscritti negli albi dei commercialisti e dei consulenti del lavoro – ha proseguito Postal – già abilitati al rilascio del visto di conformità, gli iscritti nel registro dei revisori legali non sono peraltro sottoposti alla vigilanza di un ordine professionale né al rispetto delle cogenti norme deontologiche espressamente previste per ciascuna delle due predette professioni”. La richiesta dei commercialisti di esclusione dal novero dei soggetti abilitati gli iscritti nel registro dei revisori legali è finalizzata anche ad “evitare quindi ai contribuenti l’irrogazione di sanzioni per l’indebita fruizione di deduzioni e detrazioni fiscali dovuta ad errori nelle valutazioni effettuate in sede di rilascio del visto di conformità dal professionista incaricato, nonché di garantire il legittimo affidamento dei contribuenti nella correttezza delle dichiarazioni in cui è richiesta l’apposizione del visto di conformità”.
Nel corso dell’audizione parlamentare la categoria ha anche insistito sulla sua proposta di neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo. Secondo i commercialisti “è necessario garantire alle operazioni straordinarie che interessano i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo lo stesso principio di neutralità fiscale previsto per le attività commerciali”. Per Postal “bisogna evitare che operazioni di apporto o conferimento di studi individuali o associati in società tra professionisti ovvero di trasformazione, fusione o scissione eterogenea di società semplici svolgenti attività professionale in società tra professionisti sia considerato, sotto il profilo fiscale, di natura realizzativa, con conseguente emersione di materia imponibile in relazione ai beni, ai crediti, al valore della clientela o agli elementi immateriali comunque riferibili all’attività professionale”. Sotto il profilo fiscale, tali operazioni, comportando il passaggio da un’attività riconducibile alla categoria dei redditi di lavoro autonomo ad un’altra suscettibile di produrre redditi di impresa o viceversa, “è opportuno -sottolineano i professionisti – che trovino espressa disciplina al fine di riconoscere il carattere neutrale di tali operazioni e di garantire i necessari accorgimenti tecnici che regolino il predetto passaggio di categoria”. I commercialisti ritengono necessario “che l’intervento sia attuato con una norma di interpretazione autentica al fine di assicurare il medesimo trattamento fiscale anche alle operazioni straordinarie poste in essere fino al momento di approvazione della norma stessa”. La proposta sulla neutralità fiscale di queste operazioni favorirebbe, secondo Postal, “lo sviluppo di una forma societaria, la società tra professionisti, attualmente ancora poco utilizzata, proprio per le incertezze sulla normativa fiscale applicabile a tali fattispecie.
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