L’attuazione della delega sulla riforma del sistema fiscale (L. n. 23/2014), dopo un lungo periodo di letargo, è tornata all’ordine del giorno il 29 aprile scorso con la presentazione alle Camere.
Per il rilascio dei prescritti pareri parlamentari, di tre schemi di decreti legislativi su certezza del diritto, con la nuova disciplina in tema di abuso del diritto e raddoppio dei termini, su fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle operazioni IVA e su crescita e internazionalizzazione delle imprese.
I decreti sono ispirati dalla finalità di garantire maggiore stabilità e certezza all’ordinamento tributario, elementi indispensabili per le decisioni di investimento e per la crescita del Paese, nonché di fornire ai contribuenti strumenti più semplici e moderni per adempiere correttamente agli obblighi tributari, in modo da stimolare la c.d. tax compliance.
Il decreto più “corposo” è sicuramente quello sull’internazionalizzazione. Al fine di illustrarne le principali novità, le misure contenute nel decreto possono essere suddivise in quattro linee di intervento.
Rafforzamento della cooperazione tra contribuenti e amministrazione finanziaria
Nella prima categoria di norme può annoverarsi la disciplina sugli accordi tra fisco ed imprese con attività estera che manderà in soffitta gli attuali ruling di standard internazionale. Con le modifiche proposte si estende la procedura di accordo preventivo anche alla definizione dei valori di ingresso e di uscita in caso di trasferimento della residenza, nonché all’attribuzione di utili e perdite alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente. Per il periodo intercorrente tra presentazione dell’istanza e conclusione dell’accordo viene data la possibilità di effettuare il ravvedimento operoso ovvero di presentare dichiarazione integrativa, senza applicazione di sanzioni, a condizione che ricorrano le circostanze di fatto e di diritto a base dell’accordo. Una seconda misura riguarda la nuova tipologia di interpello per le imprese, italiane o estere, che intendono effettuare investimenti in Italia pari o superiori a 30 milioni di euro con significative e durature ricadute sull’occupazione. Sulla base di un business plan presentato dall’impresa, il parere (o il silenzio) dell’Amministrazione finanziaria sarà vincolante per quest’ultima finché restano invariate le circostanze in base alle quali è stata resa o desunta la risposta.
Incentivazione degli investimenti in Italia da parte di imprese estere
Riguardo alle seconda linea di intervento, si segnalano le modifiche al regime del consolidato nazionale per adeguarlo alla giurisprudenza comunitaria (CGUE 12 gi- ugno 2014, C-39-40-41/13), secondo cui violano la libertà di stabilimento le normative nazionali che non ammettono la partecipazione al regime del consolidato alle società “sorelle” residenti la cui controllante non ha né sede né stabile organizzazione in Italia.
Una secondo gruppo di disposizioni modifica i criteri di determinazione del reddito della stabile organizzazione di un soggetto non residente al fine di renderli conformi ai principi Ocse. Viene eliminato il principio della “forza di attrazione della stabile organizzazione”, per cui quest’ultima non sarà tassabile per quegli elementi di reddito prodotti in Italia non conseguiti per il suo tramite. Si introduce il principio della “functionally separate entity”, secondo cui la s.o. è un’entità autonoma e indipendente rispetto alla casa madre, con conseguente obbligo per i soggetti non residenti di redigere un apposito rendiconto secondo i principi contabili previsti nel Paese di stabilizzazione. Un ultimo intervento riguarda il trasferimento della residenza in Italia da parte di imprese estere.
L’innovazione principale riguarda il riconoscimento al valore normale dei valori di ingresso, non più subordinatamente all’applicazione dell’exit tax da parte dello Stato estero di provenienza. Se il trasferimento avviene da Paesi non “collaborativi”, in assenza di un accordo di ruling, il valore fiscale di ingresso sarà invece pari, per le attività, al minore tra il costo di acquisto, valore di bilancio e valore normale, e, per le passività, al maggiore tra questi.
Semplificazione degli investimenti all’estero da parte di imprese residenti in Italia
In tale ambito, il decreto introduce la c.d. branch exemption, ossia l’opzione per l’esenzione degli utili (e l’irrilevanza delle perdite) realizzati dalle stabili organizzazioni all’estero di un’impresa residente, in deroga al principio di tassazione su base mondiale.
L’opzione è irrevocabile (è auspicabile che il decreto sia rivisto sul punto) e deve riguardare tutte le s.o. estere (“all in, all out”). Per le s.o. già esistenti, l’opzione potrà essere esercitata entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.
Si interviene poi sul regime di deducibilità dei costi derivanti da operazioni con imprese e professionisti localizzati in Paesi black list, prevedendo il riconoscimento della loro deducibilità entro il limite del valore normale dei beni e servizi acquistati, anche se non si dimostra l’esimente. Riguardo al regime CFC, viene abrogato il regime di trasparenza per le società black list meramente collegate.
Eliminata altresì l’obbligatorietà dell’interpello disapplicativo. Si introduce tuttavia l’obbligo di segnalazione in dichiarazione delle partecipazioni nelle controllate estere. Infine, per assicurare il contraddittorio, è previsto l’obbligo della richiesta di chiarimenti prima della notifica dell’accertamento. Modifiche anche al regime dei dividendi e plusvalenze relativi a società black list. Si limita innanzitutto la tassazione integrale degli utili provenienti da tali società ai casi di partecipazioni dirette o di partecipazioni indirette per il tramite di società localizzate in Paesi white list controllate, anche di fatto, dal socio residente in Italia.
Si prevede inoltre uno speciale credito per le imposte pagate all’estero nel caso in cui la partecipata pur avendo le caratteristiche della CFC non abbia applicato tale disciplina per aver dimostrato la prima esimente, ossia lo svolgimento di un’attività economica effettiva nel mercato di insediamento (che comporta comunque la tassazione integrale dei dividendi “provenienti” da tale partecipata).
Viene infine modificato il regime del trasferimento intracomunitario di sede all’estero. Si prevede che la sospensione dell’exit tax si applichi anche ai trasferimenti che conseguono indirettamente ad operazioni straordinarie, quali ad esempio fusioni, scissioni e conferimenti, ovvero relativi ad aziende di s.o. in Italia di imprese non residenti.
Razionalizzazione delle norme rivolte alle imprese che operano sui mercati internazionali
Con riferimento a quest’ultima linea di intervento, si segnalano le modifiche alla disciplina degli interessi passivi per i soggetti IRES. Si prevede l’inclusione nel calcolo del ROL anche dei dividendi provenienti dalle società controllate estere, al fine di riconoscere la deduzione degli interessi in funzione dei flussi finanziari effettivamente rinvenienti dall’investimento partecipativo estero. Per contro, viene abrogata la disposizione che consente di includere “virtual- mente” nel consolidato nazionale, ai fini in oggetto, anche le società controllate estere.
Abrogati inoltre i limiti alla deducibilità degli interessi passivi su obbligazioni con rendimenti che eccedono soglie predeterminate, per effetto dell’incremento al 26% della ritenuta d’imposta su tali rendimenti percepiti al di fuori dell’attività d’impresa.
Al fine di eliminare i margini di incertezza relativi all’ambito soggettivo di applicazione del regime di deducibilità integrale degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione, si propone di destinare quest’ultimo alle “società il cui valore dell’attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione”,.
In materia di perdite su crediti, si estende la deducibilità “in ogni caso” delle stesse a quelle risultanti da un piano attestato da un professionista e iscritto nel registro delle imprese ovvero da procedure estere equivalenti a quelle italiane previste in Stati “collaborativi”.
Viene inoltre stabilito che il periodo di competenza di deducibilita? della perdita corrisponde a quello in cui la stessa e? imputata in bilancio, anche se tale imputazione e? effettuata in un esercizio successivo a quello in cui sussistono gli “elementi certi e precisi” oppure il debito rientra nella procedura concorsuale.
In materia di sopravvenienze attive relative a riduzioni di debito, si propone di distinguere tra procedure di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio e procedure di concordato di risanamento. Per le prime, viene mantenuta la totale detassazione della sopravvenienza attiva, mentre per le seconde l’irrilevanza della sopravvenienza è limitata alla parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, e gli interessi passivi.
Viene altresì riformato il regime fiscale lRES delle rinunce a crediti da parte dei soci, prevedendo che soltanto nei limiti del valore fiscale del credito l’operazione non abbia riflessi in sede di determinazione del reddito (la partecipata rileva fiscalmente un apporto non tassabile e il socio incrementa il costo della partecipazione). L’eventuale eccedenza costituisce invece per la partecipata una sopravvenienza attiva imponibile, a prescindere dal relativo trattamento contabile. Trattandosi di disciplina peggiorativa, desta perplessità la prevista applicazione della stessa sin dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo. Previsti inoltre più favorevoli limiti di congruità (id est, deducibilità) delle spese di rappresentanza, con facoltà di loro modifica con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che potrà anche elevare il valore dei beni distribuiti gratuitamente deducibili integralmente.
Si interviene altresì sull’istituto del credito per le imposte pagate all’estero, estendendo a tutti i contribuenti il regime di detraibilità per “competenza” e di riporto avanti e indietro delle eccedenze di tali crediti, attualmente previsto per le imprese.
Di assoluto rilievo infine la norma di interpretazione autentica (avente, dunque, efficacia retroattiva) in cui si chiarisce che per le cessioni di immobili e aziende l’esistenza di un maggior corrispettivo ai fini di imposte dirette e IRAP non è presumibile soltanto sulla base del valore dichiarato o accertato ai fini delle imposte di registro o ipo-catastali.
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