Il convegno tenutosi a Roma lo scorso 18 settembre, presso la sede del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, alla presenza, tra gli altri, del Presidente dei Commercialisti, Massimo Miani e del vicedirettore dell’Agenzia delle Entrate Paolo Savini, è stato un momento formativo molto importante, nonché di confronto tra istituzioni, in vista del debutto dell’obbligo della fattura elettronica tra privati dal 1° gennaio 2019.
Oltre all’illustrazione dettagliata delle funzionalità del sito “Fatture e Corrispettivi” che permette la fruizione di numerosi servizi gratuiti a disposizione dei cittadini, delle imprese e dei professioni per far fronte all’imminente obbligo, l’Agenzia ha colto l’occasione per rispondere ai quesiti pervenuti dai diversi Ordini territoriali, collegati in streaming per seguire l’evento in diretta, nonché fornire dei preziosi chiarimenti che si aggiungono a quelli ufficializzati nei documenti di prassi già emanati, da ultimo con la Circolare 13/E del 2 luglio 2018.
A tal proposito, è stato annunciata la pubblicazione, a stretto giro, di una circolare che raccoglierà i principali quesiti sul tema, nonché il rilascio di un’area dedicata all’interno del sito dell’Agenzia che conterrà una guida operativa, fruibile per tutti.
Il cantiere dell’Agenzia è aperto anche per rendere più snello e informatizzato il sistema di deleghe gli intermediari, che permetterà l’invio massivo in via telematica, con la richiesta di attivazione delle deleghe razionalizzata in un unico modello per tutti i tipi di delega attualmente esistenti.
Sul fronte chiarimenti, grande spazio è stato dato all’illustrazione della nuova utility per recepire i dati del cliente attraverso il QR-Code, generabile tramite il portale “Fatture e corrispettivi”: il codice contiene i dati del codice fiscale, partita IVA, denominazione e codice destinatario, o PEC, dei soggetti passivi (quest’ultimo dato è presente solo nel caso in cui si sia effettuata la registrazione dell’indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche, aderendo all’apposito servizio dell’Agenzia).
A proposito dell’indicazione della partita IVA o del codice fiscale del cessionario o committente, l’Agenzia richiama all’attenzione poiché se il Sistema riscontra l’inesistenza dell’identificativo in Anagrafe tributaria, procede allo scarto del documento; altrimenti se il numero di partita IVA si riferisce a un soggetto passivo che ha cessato la propria attività o quello in cui il codice fiscale appartenga a un consumatore finale deceduto, il Sistema non scarterà la fattura. Ciò in quanto potrebbe essere corretto documentare una cessione di beni effettuata nei confronti di un soggetto in attività al momento di effettuazione dell’operazione, come ad esempio in caso di soggetto incorporato a seguito di fusione.
Un tema sollecitato a più riprese è stato quello dell’indirizzamento e della gestione dei canali di comunicazione. I tecnici hanno spiegato meglio che l’ottenimento del codice destinatario è rivolto prevalentemente a quei soggetti che gestiscono un numero rilevante di fatture ovvero agli intermediari e necessita dell’accreditamento presso lo Sdi. Per le piccole e medie imprese o professionisti che vogliono gestire le fatture direttamente è preferibile utilizzare la pec per trasmettere e ricevere.
Non è, inoltre, necessario essere dotati di delega espressa dell’agenzia delle Entrate per la trasmissione e la ricezione della fattura da parta di un soggetto terzo che agisce per conto del diretto interessato: rimane all’accordo tra privati l’utilizzo di indirizzi telematici altrui per i motivi più svariati come ad esempio in caso casella pec piena.
È stato anche ribadito più volte che è la data di ricezione della fattura elettronica a rilevare ai fini della detrazione IVA, confermando che la notifica di ricezione della fattura elettronica rappresenta a tutti gli effetti la data di ricezione del documento da parte del cessionario o committente, (e non la data inserita nella fattura), e vale solamente ai fini fiscali (ossia ai fini della detrazione), non anche o necessariamente agli effetti delle transazioni commerciali tra gli operatori.
In caso di scarto, l’accento è stato posto sulla possibilità di correzione della fattura da parte dell’emittente con contestuale rinvio della stessa allo Sdi, entro 5 giorni che, l’Agenzia ha chiarito, devono considerarsi effettivi, non lavorativi.
Sulle fatture proforma, molto utilizzate dai professionisti in ipotesi di emissione di avvisi di parcella, i tecnici delle Entrate chiariscono che essendo obbligatoria solo la fattura disciplinata dall’articolo 21 del Dpr 633/1972, queste non devono transitare dallo Sdi.
Più delicato invece il caso delle autofatture con reverse charge, per cui è stato spiegato che non va trasmesso al sistema d’interscambio il documento d’integrazione di una fattura ricevuta in regime di reverse charge, al contrario, i vanno inviate allo Sdi le autofatture per consumi interni, autoconsumo e omaggi.
Ampio spazio alla trattazione della tematica “conservazione”: il servizio gratuito di conservazione messo a disposizione dall’agenzia delle Entrate viene attivato entro 24 ore dalla sottoscrizione della convenzione e dà la certezza che tutti i documenti originali possono essere recuperati in qualsiasi momento e utilizzati come prova legale in una causa civile, amministrativa o penale, vista la sua conformità alle regole di cui al DPCM 3.12.2013. Tuttavia i tecnici consigliano, per la gestione quotidiana, l’utilizzo della funzionalità di consultazione; ciò in quanto il sistema, nel caso in cui il documento sarà prelevato dalla gestione “conservazione”, risponderà in maniera non immediata ma entro 48 ore dovendo mettere a disposizione del soggetto non solo la fattura ma anche il pacchetto di distribuzione.
È stato, infine, chiarito che il servizio può essere utilizzato anche per l’upload delle fatture Xml, conformi alle specifiche tecniche trasmesse precedentemente alla sottoscrizione dell’accordo di adesione al servizio.
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