L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) nasce nel 2001 con il compito statutario non solo di rappresentare la posizione italiana nei consessi internazionali ma anche di emanare i principi contabili nazionali (PCN), ereditando così la funzione precedentemente svolta, tra gli anni 80 e 90, dalla Commissione Congiunta dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.
L’OIC ha dato seguito a tale compito provvedendo negli anni ad aggiornare i PCN ed emanare nuovi documenti per tenere conto delle novità legislative in materia di bilancio nel frattempo introdotte. In tale contesto l’OIC ha, ad esempio, provveduto ad emanare l’OIC 3 in tema di informativa sui derivati e l’OIC 4 in materia di fusioni e scissioni.
Nel frattempo si è modificato il quadro normativo di riferimento per l’OIC. La legge finanziaria 2008 ha previsto infatti che al finanziamento dell’OIC concorrono le imprese attraverso contributi derivanti dall’applicazione di una maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle CCIAA per il deposito del bilancio, riconoscendo così la rilevanza pubblica delle funzioni assolte dall’OIC.
Sotto il profilo dell’architettura complessiva delle regole del bilancio, si deve segnalare la rilevanza della legge 116/2014. Essa ha riconosciuto all’OIC il ruolo di national standard setter (“istituto nazionale per i principi contabili”), indicando le funzioni tecniche ad esso attribuite in ambito nazionale e internazionale. Non è superfluo sottolineare che la legge è intervenuta in un momento in cui l’OIC ha visto crescere il suo ruolo sul piano internazionale, tanto da vedersi riconoscere – in sede di riforma dell’EFRAG – un posto stabile sia nel Board che nel TEG.
La legge 116/2014 prevede che l’OIC, al pari dei principali standard setters europei, assolva ad una doppia funzione:
emanare i PCN;
partecipare al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali ed alle decisioni europee finalizzate all’endorsement dei principi contabili internazionali.
In ambito nazionale, le modifiche apportate al quadro normativo stanno trovando la loro massima efficacia con il d.lgs. 139/2015 che, all’atto di modificare la disciplina di bilancio codicistica, ha introdotto nuovi istituti contabili quali la valutazione al fair value dei derivati, il costo ammortizzato per i crediti, i debiti ed i titoli, ecc. La stessa legge all’art. 12 prevede che l’OIC aggiorni “i principi contabili nazionali … sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto”.
L’analisi del quadro normativo appena delineato pone il tema di quale sia il ruolo dei PCN nella gerarchia delle fonti normative. Infatti la legge riconosce all’OIC il potere di emanare i PCN senza chiarire il nesso relazionale tra norma di legge e PCN.
Nel silenzio della norma sembra doversi continuare a ritenere quello che già all’epoca della Commissione congiunta era la visione prevalente: ossia che i PCN siano norme tecniche che dettagliano i profili applicativi di regole contabili contenute nella legge, che per loro natura devono essere generali ed astratte. Sotto questo profilo, ad esempio, già i PCN in precedenza emanati esplicitavano le modalità tecniche con cui dare applicazione al metodo della percentuale di completamento previsto per le commesse dall’art.2426, n.11 c.c. o determinare la “perdita durevole di valore” delle immobilizzazioni secondo quanto stabilito dall’art.2426 n. 3 c.c.
L’opinione prevalente è che su questa linea continueranno ad operare i PCN, ma con la differenza che oggi tale ruolo è espressamente riconosciuto dalla legge, con conseguente sua legittimazione nell’ambito del sistema delle fonti normative. Resta aperto il problema di quali possano essere le conseguenze che si possono produrre nel campo del diritto civile e penale in caso di mancata applicazione dei PCN nella redazione del bilancio.
La legge 116/2014 non ha tuttavia innovato la natura giuridica dell’OIC, che resta una fondazione di diritto privato. In sostanza un regolatore alla cui governance partecipano tutte le parti interessate (imprese, professione contabile e le autorità come osservatori) e che pertanto, forse meglio di altre istituzioni, è in grado di valorizzare il coinvolgimento di tutti gli stakeholder minimizzando il rischio di elaborare regole che non tengano conto delle reali e concrete esigenze degli operatori.
L’OIC, pertanto, pur nella consapevolezza del suo nuovo ruolo istituzionale, continua a lavorare secondo una metodologia ormai consolidata, ed in questa prospettiva sta procedendo all’aggiornamento dei PCN a supporto delle novità introdotte con il d.lgs. 139/2015 (costo ammortizzato, derivati, ecc.).
Considerato che siamo già nel 2016 ed i principi contabili “entrano in vigore dal 1 gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data” (art. 12, comma 1, d.lgs. 139/2015), l’OIC conta di mettere in consultazione il prima possibile almeno i principi contabili nazionali con maggiore tasso di novità (OIC 15 Crediti, OIC 19 Debiti, OIC 3 Strumenti finanziari derivati).
Su tali bozze ci si auspica la massima collaborazione in fase di consultazione e l’obiettivo è quello di poter arrivare, entro l’estate, all’emanazione definitiva delle nuove regole in un clima di consenso e consapevolezza delle novità che il codice civile ha previsto in materia di redazione del bilancio d’esercizio.
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