“Linee guida in materia di interferenze tra procedure reali (penali e di prevenzione) e procedure concorsuali” è il titolo del documento di ricerca pubblicato oggi dal Consiglio e dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti – Ricerca. La pubblicazione, curata dalla commissione di studio “Interferenze tra misure ablative e procedure concorsuali” nell’ambito dell’area di delega “Funzioni giudiziarie e ADR”, ha il fine di supportare, dal punto di vista scientifico e operativo, gli iscritti all’Albo che svolgono i delicati incarichi di amministratori giudiziari e di liquidatori giudiziali.
Il contributo fornisce un indirizzo univoco in materia di interferenze tra procedure reali (penali e di prevenzione) e procedure concorsuali, tenendo presente il quadro dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale sul rapporto tra misure ablatorie penali e di prevenzione e procedure concorsuali, sviluppando alcune riflessioni anche in considerazione dei recenti approdi della Corte Suprema di Cassazione e riferendo delle opzioni praticate dal Codice della Crisi per disciplinare tale rapporto con il conseguente rimando alle norme del Codice Antimafia.
Da tempo, a causa del mutamento del contesto economico e sociale, si assiste all’emersione di una nuova categoria di crisi di impresa, che è la crisi di legalità. Si è infatti verificato, nel corso degli anni, un aumento esponenziale del ricorso a strumenti di tutela dell’impresa in ambito penale. Vi è un sempre maggiore ricorso alla giustizia patrimoniale, in quanto il legislatore ha preso coscienza della maggiore incisività di tali forme di prevenzione, rispetto alle pene limitative della libertà personale. Infatti, molto spesso, le finalità del delinquere sono legate a fattori economici, quindi la circostanza che l’accertamento della responsabilità, oltre a sanzioni personali, comporti anche sanzioni economiche, rappresenta un forte deterrente.
In maniera analitica, è stata esaminata la scelta di codificare la prevalenza delle misure penali sulla liquidazione giudiziale, oggetto di espressa previsione dell’art. 317 CCII e, comunque, risulta evidenziato l’apparente carattere totalizzante che appare ascriversi a tale disciplina rispetto alle varie misure cautelari reali previste dall’ordinamento.
Il lavoro si preoccupa anche di rilevare che il sequestro preventivo totalizzante del patrimonio del soggetto attinto potrebbe lasciare comunque intonsi i rimedi risarcitori riconosciuti ai creditori della massa civilistica, con i conseguenti dubbi circa la necessità della chiusura della procedura concorsuale che segua alla misura penale.
Gli artt. 63, 64 e 65 del d.lgs. n. 159/2011, in attuazione della legge delega n. 136/2010, disciplinano i delicati rapporti tra il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione e le procedure concorsuali per garantire i creditori dalle possibili interferenze nel procedimento di liquidazione dell’attivo del CCII, all’uopo prevedendo la prevalenza del sequestro sulla liquidazione giudiziale ed introducendo la possibilità dei creditori di rivalersi sul valore dei beni confiscati (salvo i casi di misure non ablative, ove viene fissato il principio opposto).
Nel codice antimafia, pertanto, si conferma il principio elaborato dalla giurisprudenza, della priorità dell’interesse pubblico perseguito dalla normativa antimafia, affermandosi la prevalenza del procedimento di prevenzione (e penale) sulla liquidazione giudiziale e tutelando i creditori in buona fede mediante un procedimento di accertamento del passivo – simile a quello contemplato dal CCII – all’interno del giudizio di prevenzione.
La disciplina in esame trova applicazione in relazione al sequestro e alla confisca disposti nell’ambito del procedimento di prevenzione di cui al d.lgs. n. 159/2011 (c.d. primo binario), nei sequestri penali finalizzati alle confische ex art. 240-bis c.p., ex art. 51, comma 3-bis c.p.p. (c.d. secondo binario) e, attese le modifiche apportate dall’art. 373 CCII (in vigore dal 15/07/2022), all’art. 104-bis disp. att. c.p.p., anche ai sequestri preventivi penali ex art. 321, comma 2 c.p.p. parimenti finalizzati alla confisca (c.d. terzo binario).
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