Gli iscritti agli Albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili sono abilitati alla trasmissione all’INPS dei documenti relativi alla richiesta di assegni per il nucleo familiare (ANF) dei lavoratori amministrati. La ricezione e la successiva trasmissione all’istituto delle domande dei lavoratori dipendenti da parte dei datori di lavoro o dei propri intermediari abilitati si affiancherà alla trasmissione via web direttamente dal lavoratore o per il tramite dell’ente di patronato. E’ quanto confermato nella comunicazione del 24 maggio 2019 anticipata al CNDCEC dall’INPS nelle more della definizione delle modalità operativa sul portale telematico. La notizia giunge in seguito alle sollecitazioni formulate in tal senso dal consigliere nazionale dei commercialisti delegato alla materia, Roberto Cunsolo, in occasione del tavolo tecnico CNDCEC-INPS tenutosi a Roma il 16 aprile 2019.

A decorrere dal 1° aprile 2019 le domande di assegno per il nucleo familiare dei lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo devono essere presentate direttamente all’Istituto di previdenza, esclusivamente in modalità telematica. In proposito l’INPS tramite circolare n. 45 del 22 marzo 2019, nel diramare le istruzioni procedurali per la presentazione della domanda di ANF, aveva sostenuto che il loro inoltro potesse essere operato dal lavoratore all’INPS, esclusivamente in via telematica, mediante uno dei seguenti canali: WEB, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito www.inps.it, se in possesso di PIN dispositivo, di una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), o dai Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

Nel successivo messaggio n. 1430 del 5 aprile 2019, l’INPS ha poi ribadito che l’ente di patronato rappresentasse l’unico intermediario abilitato all’inoltro della domanda di ANF per conto dei lavoratori, precludendo ai commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro la possibilità di operare in tal senso.

Alla luce delle segnalazioni e richieste pervenute, dunque, l’INPS ha rivisto la propria posizione, in riferimento ai soggetti abilitati alla trasmissione delle domande di ANF, affermando che, seppure l’ordinamento attribuisce ai Patronati l’assistenza e la tutela dei lavoratori in materia assistenziale e previdenziale, nella specifica materia degli assegni familiari le prestazioni vengono corrisposte a cura del datore di lavoro e che  il decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 1955, n. 797, all’art. 38 ha inteso coinvolgere direttamente i datori di lavoro specie riguardo alla raccolta delle domande, anche in ottica di semplificazione degli adempimenti dei lavoratori.

Alla luce di tali considerazioni, l’INPS ritiene quindi possibile, in attesa di un’eventuale integrazione normativa, ipotizzare, oltre alla modalità di presentazione della domanda in questione, la ricezione e successiva trasmissione all’Istituto delle domande dei lavoratori dipendenti da parte dei datori di lavoro o dei propri intermediari abilitati, tra cui anche i commercialisti.

“Nei giorni scorsi – commenta Cunsolo – un sorprendente comunicato dei Consulenti del Lavoro lasciava intendere che solo quella fosse la categoria abilitata alla trasmissione dei documenti relativi all’ANF. E’ evidente, invece, che l’INPS si rivolge di norma a tutti gli intermediari abilitati, tra cui ci sono ovviamente sempre i commercialisti. L’accoglimento delle istanze della categoria in materia di ANF si muove del resto in sintonia con l’importanza del ruolo svolto dai commercialisti nelle attività di amministrazione e gestione del personale, evidenziate dal grande numero dei professionisti che presidiano l’area lavoro. Sul territorio nazionale, infatti, operano 22.264 commercialisti accreditati sul portale telematico INPS, che assistono in delega aziende per un numero di 981.412 posizioni contributive per le quali inviano le denunce telematiche mensili EMENS”.

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