In Italia, come in molte società dell’Europa orientale, numerosi decisori sono transitati in una sola notte “from Marx to Market”. Ed hanno immediatamente abbracciato il mercato come un ulteriore strumento rivolto allo scopo di sempre, quello di imbrigliare e punire la libera iniziativa privata in quanto potenzialmente pericolosa per il bene comune. In questo contesto maturano le cosidette “lenzuolate”, primo atto di un percorso di deregolazione tariffaria, complice il pensiero “unico” europeo.
Non sono minimamente messi in discussione odiosi e inefficienti monopoli come il trasporto pubblico locale e molte utilities rinvenienti dalle vecchie società municipalizzate, ma si identifica nelle professioni ordinistiche l’area dell’economia che deve urgentemente essere condotta alle virtù di una concorrenza senza regole. Si accettano, al più e successivamente, complessi parametri relativi ai costi essenziali delle prestazioni quali strumenti utili al magistrato per dirimere il contenzioso insorto tra professionisti e committenti.
Mentre molte tra le professioni ordinistiche sono alimentate dalla seconda scelta di un esercito di laureati, si scatena una sfrenata competizione, cui concorrono anche le gare al ribasso delle Amministrazioni Pubbliche, che conduce i soggetti più deboli come i newcomers ad accettare remunerazioni sottocosto con l’inevitabile dequalificazione delle prestazioni.
L’equo compenso non è solo un principio costituzionale applicabile a tutti i lavori ma una oggettiva esigenza per tutti i consumatori perché li mette al riparo da servizi professionali di bassa qualità. La stessa capacità della domanda di autorganizzarsi in forme collettive deve infatti condurre non tanto a prezzi stracciati quanto ad un ottimale rapporto tra il costo e la qualità delle prestazioni. Il diritto alla difesa, la sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro, le cure odontoiatriche ad ogni età, l’assistenza infermieristica alla non autosufficienza, l’educazione alimentare, la vigile presenza nei collegi sindacali, la consulenza aziendale e del lavoro, l’assorbimento attuariale dei fattori di rischio, la prevenzione del dissesto idrogeologico, l’efficienza energetica delle abitazioni, la economicità delle opere pubbliche corrispondono a servizi professionali resi sempre più qualificati dall’oneroso impiego di tecnologie e dal continuo investimento nell’aggiornamento delle competenze. La terziarizzazione della nostra economia e la legittima pretesa di una vita migliore impongono standard più elevati. Ne discende la necessità di una adeguata informazione al mercato circa i costi corrispondenti alle buone prestazioni.
Il compenso diventa quindi equo quando è proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione professionale. Un criterio ragionevole per stabilire la misura del compenso equo potrebbe essere, ferma restando la discrezionalità del giudice nel valutare caso per caso le patologie del rapporto, il riferimento ai parametri vigenti ma ora limitati nell’impiego al contenzioso. Si tratta di norme definite dal Ministro vigilante che non possono essere qualificate come intese restrittive della concorrenza secondo il consolidato insegnamento della Corte di giustizia ribadito anche di recente (Corte di giustizia, 8 dicembre 2016, cause riunite C-532/15 e C-538/15). La legge potrebbe dunque stabilire una presunzione in base alla quale, salva prova contraria, il compenso inferiore ai minimi stabiliti dai parametri vigenti si presume iniquo. Ne dovrebbe derivare la nullità delle clausole contrattuali difformi, relativa e parziale. Nullità relativa perché dovrebbe essere fatta valere solo dal professionista, considerato quale parte debole del contratto; parziale, perché sarebbe ragionevole non travolgere per intero il contratto d’opera professionale, bensì caducare solo le previsioni contrarie all’equo compenso.


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