Le recenti notizie provenienti dalla Suprema Corte in tema di responsabilità professionale hanno richiamato l’attenzione dei commercialisti colleghi sulla necessità di individuare la vera natura delle obbligazioni che un commercialista assume nei confronti dei propri clienti, ovvero se si tratti sempre e comunque di un’obbligazione di mezzi oppure se il complesso coacervo di adempimenti che si abbatte quotidianamente sugli studi professionali stia facendo scivolare sempre di più le attività svolte dal commercialista nel variegato mondo delle obbligazioni di risultato.
Con la sentenza 15017 del 22.07.2016 la Suprema Corte ha affermato che il professionista risponde del mancato raggiungimento dell’obiettivo che si era prefissato il cliente con il conferimento dell’incarico. Scendendo nello specifico, la vicenda riguarda l’incarico conferito ad un collega per una ristrutturazione societaria da operarsi in regime di neutralità fiscale. Alla prova dei fatti, poi, la società, a seguito di accertamento, è stata chiamata a versare 1.000.000 di euro a titolo di imposte sull’operazione societaria intrapresa. La Corte ha ritenuto che la causa concreta del contratto d’opera professionale fosse costituita dallo scopo di evitare la tassazione delle operazioni di ristrutturazione e, quindi, che l’obbligazione assunta dal professionista non consistesse in una “ristrutturazione aziendale quale che fosse” ma in una specifica ristrutturazione aziendale da portare a compimento nell’ambito della neutralità fiscale.
Quindi l’elemento che può far sì che la prestazione d’opera intellettuale da obbligazione di mezzi divenga obbligazione di risultato è proprio lo specifico oggetto della prestazione dedotto in contratto tra le parti.
Occorre allora richiamare l’attenzione su una corretta formulazione del mandato professionale, il quale è opportuno che contenga tutte le clausole necessarie a regolare i rapporti. Su questo aspetto, l’invito rivolto ai colleghi è quello di prendere spunto dal mandato-tipo elaborato dalla Commissione Tariffa del CNDCEC, che tiene conto dei principali aspetti che devono essere disciplinati, quali, ad esempio, le modalità di determinazione del compenso; gli obblighi posti a carico del cliente, atti a consentire al professionista l’espletamento corretto del mandato ricevuto; le modalità di conservazione e restituzione della documentazione appositamente consegnata; le eventuali clausole penali per il recesso anticipato del cliente; la regolamentazione del recesso del professionista; la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta; l’eventuale clausola di conciliazione ed arbitrato. È stata lasciata alla scelta dei singoli colleghi la descrizione dell’oggetto della prestazione, anche se è possibile prevedere descrizioni standard per le pratiche più ricorrenti (per esempio tenuta delle scritture contabili, bilanci e predisposizione delle dichiarazioni dei redditi ed altri adempimenti imposti dalla normativa tributaria). Il commercialista dovrà pensare bene a ciò che scrive nel mandato per le prestazioni di consulenza relative alla gestione delle operazioni straordinarie piuttosto che nell’ambito di procedure pre-concorsuali e delle altre consulenze specifiche in materia aziendale, tributaria e societaria.
Sempre la Suprema Corte, con la sentenza 13007 del 23.06.2016 – nella fattispecie il pronunciamento era relativo ad un commercialista – ha stabilito che il professionista deve valutare anche le questioni al di fuori della sua competenza per mettere il proprio cliente nelle migliori condizioni di operare scelte adeguate e rispondenti alla tutela dei propri interessi: “In virtù del dovere di diligenza richiamato dall’art. 1176 del c.c. il professionista ha l’obbligo di individuare le questioni che esulano dalla propria competenza professionale per consentire al proprio cliente di rivolgersi eventualmente ad un altro professionista che possa provvedere nel caso per la tutela del proprio interesse”.
Tale principio è stato reso a seguito dell’esame di una fattispecie nella quale un contribuente lamentava la mancata informazione da parte del proprio commercialista in merito alle modalità ed ai tempi necessari per proporre un ricorso in Cassazione avverso sentenza a lui sfavorevole da parte di una commissione tributaria regionale. Prosegue il disposto: “È obbligo di diligenza connesso all’incarico di consulenza così conferito quello di informare il cliente non solo delle ragioni di natura giuridica e tecnico contabile che stanno a fondamento della sentenza sfavorevole, ma anche dei rimedi astrattamente esperibili, pur se non praticabili dallo stesso professionista.” La Suprema Corte ha quindi rinviato alla Corte d’Appello competente perché, in diversa composizione, proceda ad un nuovo esame dei fatti “accertando l’effettivo contenuto dell’incarico conferito al professionista.”
Ancora una volta emerge come il primo passo per una corretta tutela del professionista consista nell’avere un incarico che sia formalizzato per iscritto (come è oggi richiesto dal codice deontologico) e, soprattutto, un oggetto della prestazione ben definito e declinato, in modo da stabilire chiaramente i confini della responsabilità del professionista in relazione alla natura dell’obbligazione, di mezzi oppure di risultato, cui segue appunto un diverso regime di responsabilità professionale. Infatti, se nell’ambito delle obbligazioni di mezzi al professionista sarà sufficiente provare di aver svolto con diligenza la propria attività professionale per andare esente da responsabilità, nell’obbligazione di risultato il mancato raggiungimento dello stesso sarà fonte comunque di responsabilità per il professionista, indipendentemente dal grado di diligenza dedicato all’adempimento dell’incarico.
CNDCEC
Commercialisti, arriva il corso di 40 ore sulla crisi da sovraindebitamentoOrganizzato dal Consiglio nazionale e dalla Fondazione Adr della categoria con la Libera Università degli Studi Niccolò Cusano, permette di accedere all’Elenco dei Gestori tenuto presso il Ministero della Giustizia
CNDCEC
Anticorruzione e appalti: nuovo corso e-learning gratuito per i commercialistiIl corso di 3 ore sarà disponibile sulla piattaforma Concerto fino al 31 dicembre 2024 e permetterà di acquisire 3 crediti formativi professionali non obbligatori
CNDCEC
Nuove professionalità nell’Osservatorio nazionale 231/2001De Nuccio: “La partecipazione al gruppo di lavoro dei nuovi componenti potrà arricchire la già autorevole struttura”