“Non è opportuno, in sede di primo popolamento, circoscrivere, attraverso il richiamo esclusivo agli incarichi ricevuti, l’ambito dei professionisti che possono essere iscritti nell’albo dei soggetti incaricati delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure disciplinate nel codice della crisi, e non consentire invece un allargamento a professionisti dotati delle competenze aziendalistiche necessarie in situazioni di continuità aziendale”. E’ la posizione espressa dal presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, in una lettera inviata alla Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, al Sottosegretario della Giustizia, Francesco Paolo Sisto e alla Presidente Commissione per la revisione del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, Ilaria Pagni.
“Questo è il momento – prosegue – in cui le competenze aziendalistiche maggiormente occorrerebbero per affrontare il rischio di un numero rilevante di crisi aziendali a causa del combinato effetto delle conseguenze della pandemia, per il cambiamento della domanda e dei modelli di business che ne deriva, e del conflitto Ucraino, per l’effetto sul ciclo degli approvvigionamenti, sul costo delle materie prime e dell’energia. E proprio nel momento in cui le novità apportate dalla Direttiva Insolvency al ruolo di Commissario giudiziale nel Codice richiedono una prospettiva diversa da quella con cui finora la legge fallimentare ha guardato ai soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria”.
“Il riferimento esclusivo, ai fini del primo popolamento dell’albo, agli incarichi già ricevuti – scrive de Nuccio – rischia di creare un cortocircuito, perché i soggetti che verrebbero incaricati sarebbero solo quelli che già hanno ricevuto incarichi solo negli ultimi anni, e ciò penalizzerebbe chi ha esperienze in corso, il cui incarico risale a qualche anno prima, ma soprattutto i più giovani e tutti coloro che, nell’attesa dell’attuazione del percorso formativo ministeriale, hanno comunque assolto ad obblighi formativi nella materia della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa. Pare dunque indispensabile che il primo popolamento dell’Albo valorizzi, per chi non può contare sul numero degli incarichi, la specifica competenza risultante da evidenze oggettive, quali pubblicazioni su riviste scientifiche, relazioni a convegni di riconosciuto livello, docenza a corsi di formazione sul Codice della Crisi di Impresa e della Insolvenza tenuti dagli Ordini o dalle Università, oppure la già avvenuta frequenza dei medesimi corsi di formazione”.
“Un’apertura a questa nostra richiesta – conclude de Nuccio – sarebbe opportuna, peraltro, anche per i requisiti richiesti, a regime, per l’iscrizione all’Albo dei gestori della crisi, al di là della forma che lo stesso assumerà, e ciò per la necessità di tener conto del nuovo ruolo del Commissario giudiziale nel concordato in continuità e ampliare così le competenze necessarie a svolgere quel compito”.
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