Se la “pace fiscale” si applicasse solo a favore di chi non ha pagato, ma ha dichiarato fedelmente il proprio debito di imposta all’Erario, gli importi iscritti a ruolo nelle cartelle esattoriali interessate non supererebbero il 15% del totale. E’ quanto afferma in una nota il Consiglio nazionale dei commercialisti.

La Relazione sull’evasione fiscale e contributiva allegata alla Nota di Aggiornamento al DEF 2018 evidenzia chiaramente che “nella media del periodo 2011-2016 il gap complessivo relativo all’IRPEF da lavoro autonomo, IRES, IVA, IRAP, locazioni e canone RAI ammonta a circa 86,4 miliardi di euro: di questi, 13,2 miliardi sono ascrivibili alla componente dovuta ad omessi versamenti ed errori nel compilare le dichiarazioni, mentre il gap derivante da omessa dichiarazione ammonta a circa 73,2 miliardi di euro”.

In altre parole, sottolineano i commercialisti, solo il 15,3% dell’evasione è di chi “dichiara e poi non paga”, il restante 84,7% deriva da dichiarazione infedele o omessa.

I commercialisti fanno notare come la traduzione pratica della linea politica “pace fiscale solo per chi non ha pagato, ma ha dichiarato” comporterebbe l’esclusione dalla pace fiscale di tutte le cartelle esattoriali che sono state emesse dall’Amministrazione finanziaria non già sulla base della mera liquidazione della dichiarazione presentata dal contribuente e dal riscontro della mancata effettuazione dei versamenti dovuti in forza degli importi a debito ivi evidenziati dal contribuente medesimo (che, appunto, dichiara e poi non paga), bensì sulla base di un’attività di accertamento dell’Amministrazione finanziaria che, mediante verifiche, ispezioni, accessi o incroci di dati, ha fatto emergere un debito o un maggior debito di imposta che il contribuente non aveva evidenziato, in tutto o in parte, nella propria dichiarazione.

“Non vi è dubbio – è il commento del presidente nazionale dei commercialisti, Massimo Miani –  che una ipotesi di saldo e stralcio che riguardasse anche gli importi dovuti a titolo di imposta e che si applicasse indistintamente su tutte le cartelle sarebbe un classico condono, ma è d’altro canto evidente che un provvedimento limitato alle sole cartelle emesse sulla base della liquidazione della dichiarazione presentata dal contribuente, con esclusione di quelle emesse a seguito di accertamento di una maggiore imposta da parte dell’Amministrazione finanziaria, avrebbe una portata estremamente limitata”.

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