La riforma della legge fallimentare assegna alla funzione di controllo societario un ruolo determinante nella prevenzione della crisi d’impresa, favorendo una tempestiva emersione degli indizi di crisi.
È questa la ratio e la finalità delle modifiche introdotte dal legislatore della riforma all’articolo 2477 del Codice civile che disciplina l’obbligo di nomina del sindaco e del revisore nelle Srl. L’intento è, evidentemente, quello di ampliare la platea di società nelle quali l’organo di controllo o il revisore possono attivare le procedure di allerta ex articolo 14 del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Risulta, al tempo stesso, notevolmente ampliata la platea di Srl soggette all’obbligo di revisione del bilancio.
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha accolto con favore la soluzione, alla quale si è giunti con successivi interventi normativi, che fissa le soglie per l’introduzione del sindaco o del revisore a 4 milioni di euro di totale dell’attivo di stato patrimoniale, 4 milioni di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni e 20 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.
L’abbassamento delle soglie di esenzione, ampliando la platea di società soggette all’obbligo di controllo, ivi compresa la revisione dei bilanci, persegue un duplice obiettivo. Da un lato contribuisce, come già detto, al raggiungimento delle finalità di una riforma storica, quale è la riforma della legge fallimentare, in termini di prevenzione della crisi d’impresa. Dall’altro consente al sistema in generale di fruire dei tanti benefici derivanti dalla revisione dei bilanci in quanto presidio di garanzia per l’attendibilità, la chiarezza e trasparenza dell’informativa finanziaria.
Con riferimento al primo aspetto (le procedure d’allerta) si dovrà discutere nei prossimi mesi se quanto il legislatore della riforma fallimentare chiede ora agli organi di controllo e al revisore, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni, sia in parte compatibile con quanto sindaci e revisori già svolgono nell’ambito delle tradizionali funzioni o, al contrario, quanto la pratica professionale dovrà subire adattamenti o integrazioni.
Non vi è però dubbio che la continuità aziendale è da sempre attenzionata sia dai sindaci, nell’ambito delle proprie funzioni di vigilanza, sia dal revisore, nell’ambito del proprio giudizio sul bilancio. Parimenti la valutazione del sistema di controllo interno rientra a pieno titolo nelle prerogative sia del sindaco, sia del revisore.
Con riferimento al secondo aspetto (la revisione dei bilanci) il notevole ampliamento della platea di Srl soggette all’obbligo di revisione ci impone di fare delle riflessioni in considerazione della complessità e della difficoltà di svolgere gli incarichi di revisione legale in contesti aziendali di dimensioni minori o nelle “nano-imprese” seguendo gli stessi standard professionali di riferimento (i principi di revisione internazionali Isa Italia in vigore dal 1° gennaio 2015) elaborati per essere applicati anche nella revisione delle società quotate e negli altri enti di interesse pubblico.
È, in particolare, per cercare di dare soluzione a questa problematica che il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili è voluto intervenire con un proprio documento con l’intento di fornire riflessioni e strumenti operativi in merito alle procedure di revisione da adottare nello svolgimento di incarichi presso la nuova fascia di imprese ormai convenzionalmente etichettate sotto la denominazione di “nano-imprese”.
Il documento «La revisione legale nelle nano-imprese» è stato ufficialmente presentato in occasione del convegno nazionale organizzato dal Cndcec a Firenze il 25 e 26 ottobre, nell’ambito della tavola rotonda dedicata alla revisione. La fascia dimensionale delle imprese di minori dimensioni aveva già coinvolto nel corso del 2018 il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili in un processo di riflessione e di produzione di strumenti al servizio di una revisione “scalata”, contenuti nel volume «Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni».
Oggi il documento sulla revisione delle nano-imprese rappresenta la risposta all’ennesima sfida che la revisione legale pone al mondo della professione. In esso vengono approfonditi temi quali la fase di pianificazione dell’incarico, la determinazione della significatività generale e operativa, le procedure di risposta al rischio. Un particolare focus è, poi, dedicato alle procedure di revisione previste nella circostanza, spesso ricorrente nelle nano-imprese, in cui vengono esternalizzati i servizi di tenuta della contabilità e i connessi adempimenti anche di natura fiscale, nonché fasi rilevanti del processo di predisposizione dell’informativa finanziaria presso un fornitore di servizi. Di qui la necessità di procedure differenti che coinvolgono due “famiglie” di professionisti (i revisori e il professionista contabile).
Articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore del 23 ottobre 2019
Consigliere del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delegato alla Revisione Legale
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