La sperimentazione sul campo del progetto SAF, approvato dal CNDCEC nel 2015, unitamente alla mancata approvazione, nell’ambito della passata legislatura, dell’emendamento finalizzato al riconoscimento delle specializzazioni professionali dei Commercialisti, hanno indotto il Consiglio Nazionale a riconsiderare alcuni elementi posti a fondamento dell’organizzazione delle Scuole di Alta Formazione.
È questa, in breve, la ratio ispiratrice del documento “Sviluppo e organizzazione delle Scuole di Alta Formazione”, recentemente approvato dal Consiglio Nazionale con il dichiarato fine di rilanciare il progetto SAF. Come si legge in premessa, Il progetto del CNDCEC finalizzato alla creazione delle SAF si è posto l’ambizioso obiettivo di rispondere alle istanze sempre più frequenti del mercato del lavoro, consentendo al contempo al professionista di approfondire e perfezionare le proprie conoscenze nell’ambito delle attività professionali svolte più frequentemente.
Tanto è apparso necessario in ragione della sempre crescente richiesta, da parte del mercato del lavoro, di figure dotate di competenze specialistiche in grado di garantire una migliore qualità della prestazione. Al netto del riconoscimento legislativo, che in ogni caso resta un obiettivo del CNDCEC, il principale scopo delle Scuole di Alta Formazione è dunque l’organizzazione di corsi di formazione specialistica che forniscano ai Commercialisti conoscenze “approfondite e attestate”.
Sotto l’aspetto operativo, la riorganizzazione a livello centrale passa attraverso la costituzione, nell’ambito della Fondazione Nazionale Commercialisti, di un Dipartimento SAF, al quale è attribuito il compito di guidare, coordinare e fornire linee generali di indirizzo alle SAF, anche attraverso il “Comitato Ristretto SAF” e il “Coordinamento Permanente SAF”. Al primo è attribuito il compito di armonizzare a livello nazionale il funzionamento delle Scuole di Alta Formazione: dalla elaborazione e approvazione dei programmi formativi dei corsi SAF (con l’ausilio dei dipartimenti di ricerca della FNC) alla definizione dei parametri generali di costo e delle modalità attuative dei medesimi; dalla elaborazione dei testi delle convenzioni con le singole SAF e/o altri enti alla predisposizione/aggiornamento di un elenco nazionale dei docenti, fino all’analisi dei bilanci delle SAF. Più consultivo il ruolo del Coordinamento Permanente SAF, al quale partecipa un rappresentante per ciascuna macro-area/SAF nella persona del direttore della singola SAF, che dovrà riunirsi due volte all’anno al fine di consentire un confronto sulle attività svolte dalle singole SAF, sugli aspetti organizzativi e sugli eventuali profili di criticità emersi.
Il nuovo documento introduce, inoltre, l’obbligo per ciascuna SAF di nominare un direttore, individuato dal Comitato Esecutivo tra soggetti con comprovata esperienza nell’organizzazione e gestione di eventi formativi. Il direttore collabora alla attuazione delle deliberazioni del Comitato Esecutivo, predisponendo i programmi di attività della SAF e curandone la gestione; partecipa altresì alla predisposizione degli schemi di bilancio preventivo e consuntivo.
Anche l’individuazione dei docenti SAF è oggetto di attenzione: essi possono essere selezionati tra gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, altri professionisti, docenti universitari, magistrati e altri esperti nelle materie oggetto delle attività formative. Nella selezione del corpo docente mantiene un ruolo centrale il curriculum professionale dei soggetti proposti, dal quale dovrà risultare una comprovata e specifica esperienza professionale e/o didattica. La qualità del corpo docente sarà oggetto di valutazione costante attraverso l’erogazione di questionari di gradimento compilati dai partecipanti ai corsi.
Quanto alla durata dei corsi, quest’ultima resta invariata (200 ore in un arco temporale di 24 mesi), mentre il numero massimo di iscritti ad ogni singolo corso è elevato a 60. La fruizione dei corsi dovrà avvenire “preferibilmente e prevalentemente” in modalità front office e l’eventuale formazione a distanza, se prevista, non potrà superare il 20% delle ore complessive. Ai fini della valutazione delle competenze acquisite dai discenti è prevista la somministrazione, a fine corso o in itinere, di un questionario a risposta multipla.
Infine, l’accreditamento dei percorsi formativi attuati dalle SAF continuerà a seguire le modalità già previste nel regolamento del CNDCEC sulla formazione professionale continua. Gli attestati di partecipazione saranno rilasciati dal Consiglio Nazionale su richiesta di ciascuna SAF, che a tal fine dovrà fornire tutti i dati necessari; gli elenchi contenenti i nominativi dei colleghi che hanno ottenuto l’attestato da parte del CNDCEC saranno pubblicati nei siti web istituzionali delle singole SAF in una apposita sezione, organizzata per materie e per ordine territoriale di provenienza.
Dottore commercialista e revisore legale dei conti, con specializzazione universitaria in diritto commerciale. Già ricercatrice nell’area giuridica della Fondazione Nazionale Commercialisti e poi nel Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dove attualmente svolge la propria attività nelle aree dell’ordinamento professionale e del diritto penale dell’economia (responsabilità amministrativa degli enti, normativa antiriciclaggio e normativa anticorruzione). Su tali materie svolge attività formativa e ha pubblicato negli anni numerosi contributi, sia in opere monografiche, sia in riviste specializzate
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