La revisione degli statuti costituisce per molte organizzazioni non lucrative che ambiscono a iscriversi al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) il primo vero impatto “strutturale” derivante dalla Riforma del Terzo Settore.
Gli “aspiranti” enti del Terzo settore (Ets) che si apprestano ad adeguare i propri statuti alle previsioni del dlgs 117/2017 (entrato in vigore il 3 agosto), meglio noto come “Codice del Terzo settore” (“Cts”), dovranno esaminare con attenzione quanto ad oggi esistente negli statuti (e, forzatamente, anche nei regolamenti) per verificare la compatibilità delle norme con il nuovo disposto di legge. Si può già affermare che nella totalità dei casi dovranno essere fatte delle modifiche. Non è, tuttavia, possibile esprimere a priori un giudizio sull’impatto di tali modifiche, poiché la situazione è diversa da caso a caso.
La gran parte degli enti si preoccuperà di fare le correzioni strettamente necessarie alla transizione al Cts. A tale proposito, è bene ricordare che il decreto correttivo 105 del 3 agosto 2018 ha ampliato il termine temporale entro cui gli Ets “temporanei” (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e Onlus) possono apportare le modifiche di adeguamento, portando la data ultima al 3 agosto 2019. Le correzioni potranno quindi essere effettuate “con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria”.
Il citato decreto correttivo ha, peraltro, precisato, in linea con quanto previsto dal decreto legislativo correttivo 95/2018 per le imprese sociali, che le modifiche agli statuti sono effettuate “al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria”. Il dettato normativo limita in sostanza gli interventi correttivi a quelli necessari per l’introduzione della nuova disciplina. Si vuole, in sintesi, evitare che ci sia un “abuso” delle modalità semplificatorie, agli enti di approvare tramite queste modifiche che, altrimenti, con i quorum (costituitivi e deliberativi) vigenti per le assemblee straordinarie (talvolta rafforzati per le modifiche statutarie), non sarebbero approvate.
Ciò detto, è anche vero che il disposto è piuttosto ampio e fa rientrare (giustamente) nell’ambito dell’intervento transitorio anche il recepimento (o il non recepimento) di previsioni che recepiscono o escludono opzioni offerte dalla norma.
Sicuramente le nuove disposizioni sulla governance costituiscono uno degli aspetti di maggiore interesse nell’implementazione della Riforma del Terzo settore, stante anche che l’introduzione delle norme sull’imposizione diretta partirà dall’esercizio successivo a quello in cui l’Unione Europea darà la propria autorizzazione (quindi, probabilmente dal 2020).
Riferendo quanto segue agli enti associativi, il Cts disciplina:
- assemblea (artt.23-25, Cts);
- organo di amministrazione (artt.26-27, Cts);
- organo di controllo e revisione (artt.30-31);
Gli organi sociali interni dovranno avere apposito libro delle deliberazioni.
Per quanto concerne l’assemblea, è previsto che l’ammissione dei soci sia deliberata dall’organo amministrativo, il quale – se non previsto diversamente – motiva entro 60 giorni l’eventuale rigetto d’ammissione. Votano – anche in questo caso, se non disposto diversamente – coloro che sono soci da almeno 3 mesi. È importante osservare che il Cts riporta apposite indicazioni per il funzionamento dell’assemblea negli enti associativi con almeno cinquecento associati, finalizzate a consentire il funzionamento nel rispetto della rappresentatività e (pur sempre) della democraticità.
La figura degli amministratori viene “codificata” e responsabilizzata. Le competenze sono standardizzate (anche se, si suppone, che non si registreranno grandi cambiamenti rispetto al passato). Peraltro, il Codice rinvia all’applicazione delle norme societarie in materia di conflitti di interesse. Gli amministratori saranno, quindi, iscritti nel Runts e risponderanno delle proprie operazioni “nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi”.
Non c’è dubbio che la parte relativa all’organo di controllo sarà una delle aree più “interessate” dall’implementazione della riforma. Ad oggi, sono spesso previsti organi di controllo con le più variegate denominazioni (collegio dei sindaci, collegio dei revisori, etc…) e con funzioni spesso difformi. Il Cts introduce l’obbligatorietà dell’organo di controllo (al superamento di specifici parametri, per le fondazioni, per gli Ets dotati di patrimonio destinato) e dell’organo di revisione (al superamento di limiti ampiamente superiori a quelli previsti per l’organo di controllo). L’attività è, poi, standardizzata sia per l’attività di vigilanza (organo di controllo) sia per la revisione; motivo per cui, la stragrande maggioranza degli organi si troverà a modificare la sezione dedicata al controllo.
In conclusione, la rilettura degli statuti deve essere fatta con visione attenta e prospettica, poiché la riforma in atto appare epocale e l’ossatura della riforma è pensata per durare molti anni; anche perché gli statuti e il funzionamento degli Ets saranno soggetti (in ragione ovviamente anche degli elementi dimensionali) a controlli interni, esterni e pubblicistici piuttosto articolato. Ai controlli “professionali” (notaio, organo di controllo, revisore legale) si vengono ad aggiungere i controlli dell’Ufficio del registro e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. I controlli di quest’ultimo potranno essere in parte sostituiti dall’”autocontrollo” delle reti associative, altra grande novità della Riforma. Le reti diventeranno, infatti, un punto di riferimento importante del Terzo settore, per quanto rileva -tra gli altri aspetti- la rappresentanza degli enti aderenti, la possibilità per le organizzazioni di volontariato aderenti a reti associative nazionali di vedersi affidati “in via prioritaria” per convenzione servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza e, appunto, l’autocontrollo.
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