Gli esoneri dallo svolgimento della formazione professionale continua previsti dal Regolamento FCP del Consiglio nazionale dei commercialisti, in vigore dal 1° gennaio 2016, potranno essere riconosciuti ai propri iscritti dagli Ordini territoriali di categoria anche per gli anni 2014 e 2015, se più favorevoli all’iscritto.
Lo scrive nell’informativa n. 48/2017 il Consiglio nazionale dei commercialisti in merito alle modalità di verifica da parte dell’Ordine dell’adempimento dell’obbligo formativo per il triennio 2014-2016 con il fine di uniformare sul territorio nazionale la valutazione delle inadempienzein materia di formazione professionale continua.
In merito all’adempimento dell’obbligo formativo previsto per il triennio 2014-2016, gli Ordini possono applicare anche agli anni 2014 e 2015 non solo le disposizioni previste dall’art. 6, in materia di esenzioni, ma anche quelle dell’art. 15, in ordine al riconoscimento delle attività formative particolari, se più favorevoli all’iscritto.
Esenzioni – Potrà essere riconosciuto l’esonero per: maternità/paternità e nei casi di adozione e affidamento, nel periodo compreso tra i mesi di gravidanza e fino al compimento del primo anno del bambino, nel numero massimo di 45 crediti formativi; malattia grave, debitamente documentata, del coniuge, dei parenti e degli affini entro il 1° grado e dei componenti del nucleo familiare che comporti l’interruzione dell’attività professionale dell’iscritto per almeno 6 mesi.
Attività particolari – Qualora la tabella dell’art. 15 del Regolamento in vigore includa attività non previste nel previgente Regolamento adottato dall’Ordine – ovvero preveda dei limiti massimi di crediti acquisibili nell’anno aumentati rispetto al Regolamento abrogato – tale disposizione si può applicare anche con riferimento agli anni 2014 e 2015.
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