“Gli obiettivi di coordinamento normativo e di semplificazione che il legislatore si era posto con la legge delega 86/19, la cosiddetta Riforma dello Sport, da una attenta lettura dei decreti attuativi, non sembra siano stati raggiunti”. È la posizione espressa dal Consiglio nazionale dei commercialisti.
In particolare, secondo il vicepresidente nazionale della categoria, Michele de Tavonatti, le “disposizioni in materia di lavoro sportivo previste dagli artt. 25 e ss. del D.Lgs. 36/21 richiedono una attenta revisione per renderle coerenti con il settore sportivo dilettantistico cui sono destinate e consentire, inoltre, un passaggio alle nuove norme che non crei problematiche impattanti sui contratti in essere”.
“La previsione di una pluralità di rapporti applicabili ai lavoratori sportivi (Subordinato, autonomo e autonomo nella forma prevista dall’art. 409 cpc) unitamente a parametri difficilmente dimostrabili da parte delle Associazioni e delle società sportive dilettantistiche per l’applicazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa – spiega de Tavonatti – non contribuisce ad una reale semplificazione, mantenendo un clima di incertezza che lascerebbe esposti gli enti sportivi in casi di contestazioni relative alla natura del rapporto di lavoro. Accanto a queste difficoltà applicative, si evidenzia il richiamo a decreti ministeriali non ancora emanati che renderebbe di fatto inapplicabile la norma”.
Sulla base di tali considerazioni, l’auspicio dei commercialisti è che ci sia “un rinvio dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo al fine di fornire una norma chiara e applicabile ad ogni settore del movimento sportivo dilettantistico”. L’occasione di un rinvio, secondo David Moro, consigliere nazionale delegato con de Tavonatti al Terzo settore, “dovrà essere colta anche per giungere ad una revisione dei cinque decreti attuativi al fine di elaborare un Testo Unico dello Sport che abbia come fine quello di unificare le diverse norme dello sport dilettantistico (civilistiche, fiscali e previdenziali) coordinandole anche, laddove appropriato, con quelle previste dal Codice del Terzo Settore. Lo sforzo finora compiuto non può essere considerato sufficiente considerata la duplicazione di norme che creano difficoltà a quegli enti sportivi che vogliano acquisire anche la qualifica di Enti del Terzo settore (si pensi ad esempio al riconoscimento della personalità giuridica)”.
“In questa prospettiva – conclude de Tavonatti – il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, visto l’interesse e il coinvolgimento assai diffusi dei propri iscritti nella gestione delle Associazioni sportive dilettantistiche, si mette a disposizione per poter esaminare le problematiche rilevate a livello operativo e trovare soluzioni che possano contribuire a rendere quanto più agevole possibile l’applicazione delle nuove disposizioni”.
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