Via libera alla “scissione negativa” anche da un punto di vista fiscale, stando a quanto affermato tempo fa dall’Agenzia delle Entrate in una pronuncia, da ritenersi tutt’ora valida, relativa ad un interpello in cui ha esaminato il complesso caso di una scissione parziale non proporzionale con attribuzione di patrimonio netto contabile negativo.
Nel documento della Fondazione Nazionale dei Commercialisti “La scissione negativa: ammissibilità civilistica e profili contabili” del 19 luglio scorso, sono state ampiamente illustrate le ragioni in favore del riconoscimento della validità di un’operazione di scissione negativa a valore reale positivo, nonché dell’ammissibilità e della fattibilità della medesima anche sotto il profilo tecnico contabile, avanzando, tuttavia, qualche dubbio in ordine alla particolare e maggiormente complessa vicenda connessa all’operazione di scissione negativa a valore reale nullo o negativo, difficilmente giustificabile sia sotto il profilo giuridico che sotto quello contabile ed economico.
Dal lato fiscale, la Risoluzione n. 12/E del 16 gennaio 2009 ha esaminato il caso della società Alfa srl, proprietaria dell’area su cui far sorgere un centro direzionale-commerciale, che intendeva sviluppare e gestire in joint venture con un’altra società (Gamma, specializzata nel settore dei centri commerciali e ricreativi). A tale fine Alfa aveva intenzione di porre in essere una scissione parziale in favore di Beta Srl (sua controllata al 100%). Alla beneficiaria sarebbero andate l’area in questione (con valore contabile inferiore rispetto al valore corrente), progetti di realizzazione urbanistica del centro e debiti diversi. Il patrimonio netto contabile oggetto di scissione era negativo, considerato la prevalenza dei debiti rispetto agli elementi attivi. Dal punto di vista del loro valore economico, invece, attività e passività assegnate sarebbero state equivalenti. Successivamente, Beta Srl avrebbe proceduto a un aumento di capitale interamente sottoscritto da Gamma, realizzato in misura tale da consentire a quest’ultima di pareggiare la partecipazione di Alfa in Beta. A questo punto Gamma avrebbe erogato a Beta, di cui sarebbe diventata anch’essa socia, un finanziamento pari al 50% dei suoi debiti. In sostanza, l’operazione avrebbe consentito al gruppo Alfa di reperire, allo stesso tempo, nuove risorse e know-how adeguato al progetto.
A fronte di tale complessa operazione, l’agenzia delle Entrate ha ritenuto rilevante “la circostanza che la società beneficiaria BETA eserciti, successivamente al descritto progetto di riorganizzazione societaria, un’effettiva attività imprenditoriale volta alla realizzazione, allo sviluppo ed alla gestione del complesso direzionale – commerciale“.
L’Ufficio ha concluso per la non elusività dell’operazione, volta non ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento e tesi a ottenere un risparmio d’imposta indebito, ma figlia di concrete esigenze economico aziendali. Per inciso, nella Risoluzione è stato anche ricordato un principio espresso dall’oramai soppresso Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive con il parere 50/2005, vale a dire quello per cui un’operazione di scissione non è da ritenersi elusiva se, successivamente alla stessa, non si realizza il trasferimento della maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie della società scissa e della società beneficiaria, e, quindi, “un’operazione strumentale, volta a soddisfare finalità proprie di altri atti o negozi giuridici, il cui compimento si rivelerebbe fiscalmente più oneroso“.
La descritta scissione non avrebbe, infatti, permesso a Beta di ottenere, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva, il riconoscimento fiscale dei maggiori valori contabilmente iscritti. Difatti, le norme di riferimento (artt. 173, comma 15-bis, e 176, comma 2-ter, del Tuir) consentono di affrancare il maggior valore non di qualsiasi elemento dell’attivo costituente un’immobilizzazione materiale o immateriale, ma solamente di quelli relativi “all’azienda ricevuta”. Nel caso in questione, alla beneficiaria (Beta Srl) sarebbero stati trasferiti singoli beni e non un’azienda.
Quanto, invece, alle implicazioni tributarie dei passaggi operativi della scissione, la richiamata Risoluzione n. 12/2009, dopo aver ricordato il principio di neutralità fiscale che governa in generale l’operazione, ha precisato che – contrariamente alla posizione espressa dall’istante (la società in procinto di procedere alla scissione, vale a dire Alfa Srl) – la riserva iscritta nel patrimonio di Alfa, frutto della differenza fra attività e passività assegnate a Beta, pur non costituendo un componente positivo di reddito, sarebbe stata assoggettata a tassazione all’atto della distribuzione ai soci, alla stregua di una riserva di utili.
In conclusione, va ribadito quanto osservato dai ricercatori della FNC nel documento summenzionato: nelle ipotesi in cui non si perseguano una o più delle finalità ivi analizzate (riorganizzazione; ristrutturazione di assetti aziendali o di compagini sociali; separazione di rami aziendali non più operativi o non più coerenti con l’attività principale della società; riallocazione delle attività in più società con nuovi e diversi assetti sociali) e si realizzi, invece, un mero spostamento di elementi patrimoniali da una società all’altra, non potrebbe configurarsi un’operazione di scissione bensì un accollo in capo alla società beneficiaria dei debiti della scissa, per la quale non troverebbero applicazione le facilitazioni civilistiche e fiscali proprie della scissione.
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