Con il numero di giugno dell’Informativa periodica dedicata al Diritto societario, pubblicata da CNDCEC e FNC, si è inteso dare rilevanza ad una serie di recenti pronunce della giurisprudenza di merito e di legittimità, riservando specifica attenzione, questa volta, quanto alle società di persone, alle vicende relative alle società in accomandita semplice.
È il caso della massima relativa all’ordinanza del Tribunale di Torino, del 16 gennaio 2017, la quale chiarisce la possibilità di richiedere attraverso la misura cautelare atipica, ex art. 700 c.p.c., la revoca giudiziale dell’amministratore, unico socio accomandatario, evitando al contempo lo scioglimento della società attraverso la richiesta di nomina di un amministratore provvisorio, in applicazione analogica della norma prevista dall’art. 2323 c.c., nell’ipotesi in cui si verifichi una causa di scioglimento della società.

Sempre riferita alla società in accomandita semplice, seppur in ambito penale, la massima relativa alla sentenza della Cassazione n. 15786 del 9 aprile 2018 chiarisce che è in capo al socio accomandatario al quale è stata conferita l’amministrazione della società e, quindi, la rappresentanza nei rapporti con i terzi, che va appuntata la responsabilità penale discendente dall’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, concentrandosi inoltre sui requisiti del dolo richiesto per la configurazione del reato. Il dolo deve infatti sussistere al momento della omissione rilevante mentre non rileva nel momento successivo in cui l’amministratore venga a conoscenza delle violazioni grazie alla notifica dell’accertamento INPS.

Per quanto attiene alla sezione dedicata alle operazioni straordinarie vengono segnalati alcuni interessanti arresti giurisprudenziali: il provvedimento del giudice del registro di Roma del 20 luglio 2017, sull’inammissibilità, in quanto non riconoscibile dall’ordinamento, dell’operazione di trasformazione di una s.r.l in liquidazione in un Trust liquidatorio. In punto, il giudice, dopo aver proceduto ad una disamina delle ragioni poste a fondamento della tesi favorevole all’ammissibilità di ipotesi di trasformazione eterogenea non previste dalla legge e di quella opposta, aderisce a quest’ultima, negando l’ammissibilità di operazioni di trasformazione eterogenea innominate. Lo stesso provvedimento stabilisce, inoltre, che data la radicale non riconoscibilità di una siffatta operazione, da parte dell’ordinamento giuridico, neppure il cd. effetto di pubblicità sanante, derivante dall’intervenuta iscrizione dell’atto di trasformazione nel Registro delle imprese, impedisce che si provveda alla cancellazione della medesima iscrizione.

Passando alla sezione dedicata alle operazioni straordinarie, e più specificatamente alla scissione, i giudici di legittimità tornano a ribadire, con la sentenza n. 17163 del 17 aprile 2018, la rilevanza penale, ai fini della configurazione del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, dell’operazione che sia volta in concreto a produrre effetti immediatamente e volutamente depauperativi del patrimonio della società scissa e, in prospettiva, pregiudizievoli per i creditori, laddove si addivenga ad una procedura concorsuale. Una tale conseguenza in definitiva discende dall’applicazione del principio per cui, ai fini penalistici, anche uno schema civilisticamente lecito (come la scissione) può essere utilizzato per realizzare uno scopo penalmente illecito.

Con riguardo alla materia delle procedure concorsuali e a quella fallimentare, si segnala, da un lato, la sentenza della Suprema Corte del 18 gennaio 2018 n. 1181 che affronta la tematica della fusione in funzione del concordato preventivo, evidenziando l’incidenza del rimedio dell’opposizione dei creditori ex art. 2503 c.c. nella procedura e, dall’altro lato, si commenta il provvedimento del Tribunale di Vicenza del 15 gennaio 2018, il quale ha disposto, attraverso l’adozione di una misura cautelare ex art. art. 15, comma ottavo, l.f., la rimozione dell’organo di amministrazione di una società calcistica e la sua sostituzione con un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata della amministrazione, a tutela del patrimonio della società e dell’esercizio dell’impresa, in attesa dello svolgimento dell’udienza in sede prefallimentare.

Infine, come di consueto, l’informativa prevede la sezione Novità. In essa si dà notizia dell’avvento della piena applicazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 679/2016. È indubbio, infatti, che l’efficacia delle norme ivi contenute importi l’adozione di idonee misure organizzative e tecniche per le imprese che trattano dati personali (ad es. anche dei loro dipendenti) in forza dell’ormai noto principio di accountability, introdotto dal medesimo Regolamento. È peraltro ancora in attesa di essere emanato il decreto legislativo delegato dall’art. 13 della Legge 25 ottobre 2017, n. 163 (cd. “Legge di delegazione europea 2016-2017”) e volto al coordinamento della disciplina interna con il Regolamento, in considerazione del ritardo delle Camere nel rendere il necessario parere sullo schema di provvedimento a sua volta causato dal ritardo nella presentazione dello stesso da parte del Consiglio dei Ministri. Tale circostanza importa la necessaria valutazione da parte delle imprese della compatibilità delle norme interne ancora vigenti con il Regolamento, pienamente efficace, data la nota prevalenza del diritto comunitario.
Tra le novità si segnalano, infine, gli obblighi derivanti dall’attuazione della normativa relativa al c.d. whistleblowing e il recente schema di decreto legislativo recante l’attuazione della Direttiva (UE) 2016/943 sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate.

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