Lo scorso 28 luglio l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato uno schema di delibera, pubblicato il 2 agosto 2021 e attualmente in pubblica consultazione, finalizzato all’individuazione di misure semplificate di attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte degli ordini e dei collegi professionali.
A tal fine l’ANAC ha istituito un apposito gruppo di lavoro, al quale ha demandato il compito di individuare i possibili interventi di semplificazione in materia di anticorruzione e trasparenza, nonché di chiarire l’ambito di applicazione della normativa con riferimento agli ordini e ai collegi professionali avendo riguardo alla natura, alla dimensione organizzativa e alle attività svolte da tali enti, nel rispetto delle finalità individuate dalla normativa.
Sulla scorta delle valutazioni di tale gruppo di lavoro, l’Autorità ha ritenuto di poter ridefinire, in una logica di semplificazione, gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione ex art. 3, co. 1-ter, d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei principi di compatibilità, riduzione degli oneri connessi ai tempi di aggiornamento, snellimento degli oneri relativi agli ordini e ai collegi territoriali rispetto a quelli nazionali, in base a un criterio di proporzionalità e di riformulazione dei contenuti di alcuni dati da pubblicare.
Nell’alveo delle semplificazioni – specifica l’Authority – non rientrano gli obblighi di pubblicazione assistiti da sanzioni o vincoli di efficacia specificamente individuati dal legislatore: precisamente i casi assistiti da sanzioni per violazioni degli obblighi ex art. 47 d.lgs. 33/2013 e quelli in cui la pubblicazione dei dati sia considerata condizione legale di efficacia dei provvedimenti.
L’ANAC ha ritenuto altresì di fornire alcune indicazioni per agevolare la predisposizione del Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) da parte degli ordini e dei collegi professionali.
In dettaglio, le indicazioni fornite dallo schema di delibera sono distinte avendo riguardo alle semplificazioni in materia di trasparenza e a quelle relative ai PTPCT.
Obblighi di pubblicazione
Lo schema di delibera stabilisce che gli ordini e i collegi professionali non sono tenuti a pubblicare i dati relativi: al “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”; agli “Atti di programmazione delle opere pubbliche e le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari, e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche”; alla “Pianificazione e governo del territorio”; alle “Informazioni ambientali”.
L’ANAC precisa, inoltre, che permane l’inapplicabilità agli ordini professionali di alcuni obblighi di pubblicazione indicati nell’allegato 1) della delibera ANAC n. 1310/2016, quali, ad esempio, quelli relativi alle liste di attesa e ai rendiconti dei gruppi consigliari regionali e provinciali.
Sono stati rivisti e ampliati i termini per l’aggiornamento di alcuni contenuti: tassi di assenza del personale; costo del personale non a tempo indeterminato; incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti; bilancio preventivo e consuntivo; atti degli organismi indipendenti di valutazione o degli organismi con funzione analoga; procedimenti amministrativi e controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l’acquisizione d’ufficio dei dati.
Esclusivamente a carico degli ordini e dei collegi di livello nazionale sono posti gli oneri di pubblicazione relativi alla contrattazione collettiva nazionale e all’elenco dei provvedimenti relativi alla scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi e agli accordi stipulati con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche: tali oneri non graveranno sugli ordini e collegi territoriali, che conseguentemente beneficeranno di modalità di pubblicazione semplificate.
Nel perimetro della semplificazione, ancorché esclusivamente con riferimento alle modalità attuative, rientrano anche i contenuti di alcuni dati da pubblicare. Così, in merito alla pubblicazione degli atti di carattere normativo e amministrativo generale, è previsto che gli ordini pubblichino solo lo statuto e il regolamento di organizzazione e funzionamento, ove presente (per ulteriori dettagli si vedano gli allegati 1) “Elenco degli obblighi di pubblicazione per gli ordini e i collegi nazionali” e 2) “Elenco degli obblighi di pubblicazione per gli ordini e i collegi territoriali”).
Le proposte di semplificazione degli oneri di pubblicazione analizzate sono immediatamente applicabili dalla pubblicazione della delibera sul sito istituzionale dell’Autorità.
Di contro, l’individuazione di ulteriori semplificazioni degli oneri di pubblicazione, con particolare riguardo a quelli relativi alle performance, ai costi della contrattazione integrativa, ai servizi erogati (carta dei servizi e costi contabilizzati) e agli interventi straordinari e di emergenza, sono subordinati al confronto con gli ordini e i collegi sia a livello nazionale che territoriale, in attesa del quale la pubblicazione di tali dati, in presenza dei presupposti, resta obbligatoria.
Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC)
Con riferimento alla predisposizione dei piani triennali, l’ANAC ha individuato una soglia dimensionale tale da semplificare l’adempimento per gli ordini e i collegi professionali che abbiano fino a 15 dipendenti. Questi ultimi potranno identificare il rischio corruttivo limitandosi a considerare:
- le aree espressamente previste dal legislatore all’art. 1, co. 16, L. 190/2012 e, quindi, quelle relative ad autorizzazioni/concessioni, contratti pubblici, concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi, concorsi e prove selettive;
- le tre aree specifiche individuate nell’approfondimento contenuto nella Parte speciale III del PNA 2016, di cui alla delibera ANAC n. 831/2016 (formazione professionale continua, rilascio di pareri di congruità, indicazione di professionisti per l’affidamento di incarichi specifici).
Nella programmazione delle misure di prevenzione della corruzione, gli ordini e i collegi potranno specificare per ogni misura esclusivamente: il soggetto responsabile dell’attuazione, i termini entro cui attuare la misura, la previsione del monitoraggio sull’attuazione della stessa.
Quanto alla fase di gestione del rischio relativa all’analisi del contesto esterno, che è parte essenziale del PTPC, gli ordini territoriali potranno avvalersi del contributo dei Consigli nazionali, previa valutazione congiunta di tale proposta con i rappresentanti degli ordini e dei collegi nazionali.
Le semplificazioni relative ai PTPC saranno operative a partire dalla pubblicazione della delibera sul sito istituzionale dell’Autorità per la predisposizione del PTPCT 2022-2025.
Da ultimo, varrà evidenziare che l’ANAC ha espressamente subordinato l’individuazione di ulteriori semplificazioni ad un successivo confronto con rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali, nonché agli esiti della consultazione pubblica sullo schema di delibera la cui data conclusiva è prevista per il 13 settembre 2021.
Dottore commercialista e revisore legale dei conti, con specializzazione universitaria in diritto commerciale. Già ricercatrice nell’area giuridica della Fondazione Nazionale Commercialisti e poi nel Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dove attualmente svolge la propria attività nelle aree dell’ordinamento professionale e del diritto penale dell’economia (responsabilità amministrativa degli enti, normativa antiriciclaggio e normativa anticorruzione). Su tali materie svolge attività formativa e ha pubblicato negli anni numerosi contributi, sia in opere monografiche, sia in riviste specializzate
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