Nelle sezioni specializzate per le imprese degli Albi dei consulenti tecnici si verificano alcune criticità che causano la nomina dei soli professionisti iscritti negli Albi dei Tribunali del capoluoghi di Regione, con l’esclusione degli iscritti agli Albi degli altri Tribunali. Una situazione denunciata dal Consiglio nazionale dei commercialisti in una lettera indirizzata dal presidente nazionale della categoria, Gerardo Longobardi, ai presidenti delle Corti d’appello e a quelli dei Tribunali.

“L’art. 22 delle Disposizioni di attuazione del Codice di procedure civile”, scrive Longobardi, “prevede che ciascun Giudice debba affidare “normalmente” le funzioni di consulente tecnico d’ufficio agli iscritti nell’Albo istituito presso il Tribunale in cui i medesimi hanno la propria sede e che il Giudice che voglia conferire l’incarico a un consulente iscritto in un altro Albo o a persone non iscritte in alcun Albo, debba sentire il Presidente e indicare nel provvedimento i motivi di tale scelta. Nell’Albo dei consulenti tecnici, tenuto presso il Tribunale, possono essere iscritte le sole persone fisiche che, ai sensi dell’art. 15 disp. att. c.p.c., risultino iscritte in un Albo professionale, possiedano una speciale competenza tecnica in una determinata materia, possiedano una specchiata condotta morale e risiedano nella circoscrizione del Tribunale stesso”.

Longobardi ricorda come “le Sezioni specializzate per le imprese, ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. n. 168 del 2003, hanno, per le materie indicate dal medesimo provvedimento e in deroga ai normali criteri di attribuzione, competenza territoriale estesa all’intera Regione”.

Proprio in forza di tali previsioni, pertanto, considerando la competenza territoriale delle Sezioni specializzate, “sono sorte”, è la denuncia del presidente dei commercialisti, “alcune criticità in relazione alla nomina dei CTU. L’applicazione del summenzionato art. 22, condurrebbe alla nomina dei soli professionisti iscritti nell’Albo del Tribunale del capoluogo di Regione, con l’esclusione degli iscritti agli Albi degli altri Tribunali, ancorché compresi nel territorio su cui insiste la competenza del Tribunale delle imprese”.

Una prassi diffusasi, secondo Longobardi “in maniera preoccupante e che avvilisce l’intera categoria professionale, operando un’ingiustificata distinzione tra professionisti aventi tutti pari dignità, a prescindere dal Tribunale di riferimento”. “Un’anomalia”, alla quale Longobardi propone di porre rimedio “costituendo Albi (o elenchi) regionali dedicati, ai quali i Giudici delle Sezioni specializzate possano attingere per l’individuazione dei professionisti cui affidare l’incarico, consentendone l’iscrizione a tutti i professionisti già iscritti negli Albi tenuti presso i singoli Tribunali”.

Tale accorgimento consentirebbe di rendere possibile, secondo i commercialisti, “un coordinamento tra le previsioni del codice di rito e le nuove disposizioni relative alla competenza delle Sezioni specializzate, rendendo possibile una nomina di consulenti tecnici svincolata da criteri interpretativi non più adeguati”.

Quest’ultima soluzione, inoltre, sarebbe del tutto compatibile – è il convincimento di Longobardi – “con quella giurisprudenza della Corte di Cassazione che attribuisce alla normativa contenuta negli artt. 61 c.p.c., 13 disp. att. c.p.c. e 22 disp. att. c.p.c., natura e finalità meramente dispositiva e niente affatto inderogabile. La scelta dell’ausiliario, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, è riservata al discrezionale apprezzamento del Giudice che ben può derogare ai criteri di cui sopra”.

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