Al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili l’art. 13. Co. 2 del codice della crisi e dell’insolvenza d’impresa ha assegnato il compito di elaborare gli indici necessari al completamento del sistema dell’allerta, introdotto nell’ordinamento con la legge delega n. 155/2017.
Il Consiglio Nazionale ha quindi istituito, tramite la propria area di delega, un gruppo di lavoro ristretto che fin da subito si è reso conto della responsabilità a valle del proprio operato, e del rischio di pressioni e tentativi di influenzare un progetto che ha come primi interlocutori coloro i quali sarebbero stati giudicati in base ai risultati di quel progetto.
L’urgenza di assicurare la massima rapidità e trasparenza – a tutela degli stakeholders coinvolti – ad un risultato utile e visibile ha indotto il CNDCEC all’adozione di un approccio improntato al rigore scientifico e tecnico, senza ricorrere a tecniche di mediazione che avrebbero sacrificato la qualità del risultato.
Il numero e l’importanza degli stakeholders con cui si è condiviso il progetto è comunque arrivato ad una soglia ritenuta sufficiente per poterlo rendere pubblico (nella versione attuale) senza che questo crei “disturbo” al processo legislativo estremamente delicato.
Il CNDCEC, prima di rendere pubblico “ufficialmente” con questo documento lo stato dell’arte dei lavori, ha coinvolto i principali stakeholders, avendo comunque presente l’esigenza di assicurare il rispetto dei tempi stringenti di adozione degli indici da parte del Mise, anche per l’esigenza di consentirne alle imprese l’adozione di indici diversi, ai sensi del terzo comma dell’art. 13, laddove ritenuti più significativi (adozione che dovrà intervenire con il progetto di bilancio 2019). Allo stato vi è comunque l’intento di cogliere le specificità “merceologiche” ulteriori che – documentatamente – si rendessero necessarie, in quanto rappresentabili a livello statistico, oltre a quelle già qui riportate all’interno della Relazione.
In particolare, la norma prescrive:
- Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed (ancora da correggere con “e degli”) Esperti Contabili, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, elabora con cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., gli indici di cui al comma 1 che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa. […omissis…]. Gli indici elaborati sono approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico.
Il CNDCEC, pur eseguendo integralmente il mandato legislativo di elaborazione degli indici di cui al secondo comma dell’art. 14 ha anche definito, un argomentato iter logico che, dall’esame dell’andamento aziendale, conduce alla rilevazione dei fondati indizi di crisi. Questi, come da espressa previsione dell’art. 2 lett. a), attengono alla manifestazione dell’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate, indizi dai quali scaturiscono gli obblighi segnaletici di cui all’art. 14.
A tal fine è stata adottata una struttura, ad un tempo, “ad albero” e combinata.
La presenza di uno stato rilevante di crisi, nei termini di cui all’art. 13 co. 1, è diagnosticata attraverso la preliminare rilevazione della presenza di ritardi reiterati e significativi nei pagamenti (per la quale il documento fornisce puntuali indicazioni) nonché attraverso la verifica della presenza di un patrimonio netto negativo o inferiore al minimo di legge, infine mediante l’evidenza della non (sempre che venga confermata la nostra reiterata richiesta di modifica in tal senso dell’art.13) sostenibilità del debito nei sei mesi successivi attraverso i flussi finanziari liberi al servizio dello stesso.
Ed è per questo che il documento prevede l’impiego del DSCR (Debt Service Coverage Ratio), individuando i relativi approcci di misurazione. Si tratta di un indice che interiorizza l’ottica forward looking che impone l’art. 14 quando richiede la valutazione del prevedibile andamento aziendale.
Solo qualora il DSCR non sia disponibile, o i dati prognostici occorrenti per la sua determinazione siano ritenuti non sufficientemente affidabili (anche dagli organi di controllo), si ricorre, sempreché la situazione di crisi non sia già stata intercettata dal patrimonio netto negativo o dalla presenza di reiterati e significativi ritardi, all’impiego combinato di una serie di cinque indici, con soglie diverse a seconda del settore di attività, che debbono allertarsi tutti congiuntamente.
Si tratta dell’ultimo nodo dell’albero di rilevazione, costituito dai seguenti indici:
- a) indice di sostenibilità degli oneri finanziari in termini di rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato;
- b) indice di adeguatezza patrimoniale in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;
- c) indice di ritorno liquido dell’attivo in termini di rapporto da cash flow e attivo;
- d) indice di liquidità in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;
- e) indice di indebitamento previdenziale e tributario in termini di rapporto tra l’indebitamento previdenziale e tributario e l’attivo.
La massimizzazione della capacità predittiva degli indici è stata ottenuta tramite un processo di selezione tra decine di migliaia di combinazione di indici, mediante test che hanno interessato tutte le società con bilancio ordinario pubblicato, avendo riguardo ad eventi di default nei tre anni successivi.
Con l’aiuto fondamentale dei partner tecnici Cerved e Innolva, che hanno messo a disposizione personale e dati al fine di elaborarli in tempo reale, abbiamo potuto spaziare nella analisi di molti indici e di altrettante informazioni sul passato. In questo modo si è costruito un vero e proprio iter diagnostico dello stato di salute finanziaria dell’impresa, argomentato e controllabile, ed “eventualmente sindacabile” solo nel momento in cui un soggetto avesse ancora più dati e informazioni di quelle da noi utilizzate.
Questo, nel complesso, l’approccio adottato che permette di intercettare progredendo attraverso fasi successive di diagnosi tutte le situazioni ritenute rilevanti dal co. 1 dell’art. 13. Esso nondimeno tiene conto dei due indici significativi individuati dalla stessa norma.
I falsi positivi (e cioè il rischio di segnalare realtà che non presentano il rischio di default nei tre anni successivi) sono limitati a un livello di segnalazioni ragionevoli e comunque sono circoscritti ai soli cinque indici ad impiego congiunto, che peraltro assumono un ruolo subordinato rispetto agli altri indicatori (reiterati e significativi ritardi nei pagamenti, patrimonio netto negativo, DSCR inferiore ad 1) necessitando di essere corroborati da ulteriori elementi per assumere comunque la natura di ‘fondati indizi’.
Il documento, infine, prevede specifici indici per le start-up innovative, le imprese in liquidazione e le imprese neocostituite ma soprattutto tiene conto di alcune specificità già oggi considerate nel documento come il mondo delle cooperative e dei consorzi, quello della edilizia con considerazioni anche per le situazioni in cui via siano crediti nei confronti della P.A.
Area Procedure Concorsuali e risanamento di impresa
Consiglieri Nazionali Delegati per area
Andrea Foschi – componente commissione Rordorf2 – commercialista, ordine di Parma
Sandro Santi – commercialista, ordine di Firenze
a cura del
Gruppo di Lavoro “Indici” del nuovo Codice della Crisi
Andrea Foschi – commercialista, ordine di Parma quale responsabile per area di delega
Alessandro Danovi – commercialista, ordine di Milano – professore associato di Economia e Gestione delle imprese presso Università di Bergamo
Riccardo Ranalli – commercialista, ordine di Torino – coordinatore gruppo di lavoro riforma
Paolo Rinaldi – commercialista, ordine di Modena – gruppo di lavoro riforma
esperti area economia aziendale
Alberto Quagli – professore ordinario presso il Dipartimento di Economia della Università di Genova
Allegati
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