L’art. 6 del D.L. 22.10.2016 n. 193, convertito, con modificazioni, nella legge 1 dicembre 2016, n. 225, ha introdotto una sanatoria, comunemente denominata “rottamazione dei ruoli” (o, erroneamente, “delle cartelle”) riguardante i carichi affidati all’Agente della riscossione dall’anno 2000 a tutto il 2016. A tal fine, non si deve considerare la data di notifica della cartella di pagamento, ma la diversa data in cui il debito è stato affidato all’Agente della riscossione da parte dell’ente creditore, ossia da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’Inps, dei Comuni, ecc.

L’agevolazione consiste nella possibilità di estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni rientranti in tali carichi, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del DPR 29 settembre 1973, n. 602 ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
Il debitore, pertanto, dovrà comunque provvedere al pagamento integrale delle somme affidate all’Agente a titolo di capitale ed interessi, di quelle maturate in suo favore – ai sensi dell’articolo 17 del D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 – a titolo di “aggio” di riscossione e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

È bene, in proposito, riflettere sul fatto che la “rottamazione”, a differenza dei piani di rateazione concessi ordinariamente dall’Agente della riscossione, non deve per forza riguardare il debito per intero. Peraltro, come subito si dirà, i piani ordinari di rateazione appaiono maggiormente sostenibili per il contribuente, in quanto possono prevedere fino a centoventi rate mensili.
Possono formare oggetto della definizione agevolata tutti i carichi iscritti a ruolo, ad eccezione delle cd. “risorse proprie tradizionali” (previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014), dell’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione, delle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato (ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015); dei crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, delle multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Ai fini della definizione in argomento, il debitore dovrà rendere apposita dichiarazione all’Agente della riscossione entro il 31 marzo 2017, utilizzando il modello reso disponibile dallo stesso Agente sul proprio sito internet. La dichiarazione sospende i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che ne sono oggetto.
L’agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente articolo, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi ed ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

In tale dichiarazione il debitore indicherà il numero di rate in cui intende suddividere il pagamento, fermo restando che il 70 per cento delle somme complessivamente dovute dovrà essere versato nell’anno 2017 ed il restante 30 per cento nell’anno 2018. Le rate, di pari ammontare, sono previste nel numero massimo di tre rate nel 2017 (luglio, settembre e novembre) e due nel 2018 (aprile e settembre), e sulle stesse sono dovuti, a decorrere dal 1º agosto 2017, gli interessi nella misura di cui all’articolo 21, primo comma, del DPR n. 602 del 1973.
Ancora, per poter richiedere la definizione agevolata, il debitore dovrà continuare a pagare fino al 31 dicembre 2016 le eventuali rateazioni in corso con Equitalia. In caso di mancato pagamento, non si potrà presentare domanda di “rottamazione”, ma il debitore potrà ovviamente continuare ad onorare la rateazione già ottenuta.

Si deve, dunque, trattare di rateazioni concesse dagli Agenti della riscossione, per cui non rientrano nella definizione agevolata tutte quelle rateazioni che sono state concesse dall’Agenzia delle Entrate, per esempio in caso di ricezione di avvisi bonari, accertamenti con adesione, conciliazione giudiziale, ecc.
Occorre, inoltre, precisare che la “rottamazione” può essere richiesta anche in caso di rateazioni già decadute. A tal fine, occorre verificare se alla data del 24 ottobre 2016 (giorno di entrata in vigore della legge) la rateazione era ancora in corso o era già decaduta. Paradossalmente è avvantaggiato chi era già decaduto dalla rateazione, in quanto non dovrà pagare alcuna rata per usufruire della definizione agevolata.

Nel caso in cui si faccia domanda di “rottamazione” in pendenza di una rateazione, le rate già pagate non verranno rimborsate, neanche per la parte corrispondente alle sanzioni ed agli interessi di mora (che con la definizione agevolata non si pagano).
Sarà l’Agente della riscossione a comunicare ai contribuenti, che hanno presentato domanda di definizione agevolata, l’importo complessivo da versare per la “rottamazione” e quello delle singole rate.
Ricevuta la comunicazione da parte di Equitalia, contenente l’importo della rate, il contribuente potrà confermare la sua domanda di “rottamazione”, cui seguirà il pagamento entro le scadenze. Il pagamento della prima rata farà decadere la sua precedente rateazione, ovviamente in relazione ai ruoli per i quali è stata chiesta la definizione agevolata.
Al contrario, la mancata conferma dell’adesione da parte del contribuente lascerà in vita il precedente piano di rateazione, sempre ove nel frattempo non sia decaduto.

In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui alla domanda di adesione, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della suddetta adesione. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero ed il cui pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell’articolo 19 del DPR 29 settembre 1973, n. 602.

Please follow and like us:
Pin Share
Leggi anche

STAI CERCANDO

Send this to a friend