“L’estensione a tutto il territorio nazionale sia delle pesanti limitazioni agli spostamenti e delle prescrizioni per limitare l’emergenza sanitaria, sia dei provvedimenti di chiusura di molteplici attività produttive sta comportando gravi ricadute economiche in tutto il Paese. Ricadute che impongono l’adozione di interventi coraggiosi a sostegno di famiglie, imprese e, in modo particolare, dei professionistiordinistici”, che oggi si trovano pesantemente discriminati rispetto ai lavoratori autonomi iscritti all’AGO presso l’INPS a causa delle misure adottate dal Decreto Rilancio”.

Lo ha affermato oggi Massimo Miani, presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in audizione presso la commissione Bilancio della Camera sul decreto Rilancio, presentando un documento di osservazioni e proposte interamente dedicato alle misure che interessano i professionisti iscritti agli Ordini professionali.

Contributo a fondo perduto. Per i Commercialisti occorre rimediare immediatamente al trattamento discriminatorio che l’articolo 25 del decreto Rilancio applica nei confronti di tutti i professionisti “ordinistici”, rimuovendo la loro esclusione dal contributo a fondo perduto. Per i lavoratori autonomi iscritti all’AGO (artigiani e commercianti), invece, il decreto non solo conferma anche per aprile l’indennità di 600 euro riconosciuta a marzo, ma sostituisce anche tale indennità con il contributo a fondo perduto che, in presenza di un calo del fatturato di oltre 1/3 ad aprile 2020 rispetto ad aprile 2019, consente di beneficiare di un contributo minimo di 1.000 euro, che può salire fino a svariate migliaia di euro in presenza di cali di fatturato particolarmente rovinosi.

Per i liberi professionisti iscritti alle casse di previdenza autonome di categoria, il meccanismo del contributo a fondo perduto resta invece precluso e per essi, anche in presenza di cali altrettanto significativi del fatturato, l’importo di 1.000 euro che il decreto Rilancio riconosce per il mese di maggio costituisce non già la soglia minima (come per i lavoratori autonomi iscritti all’AGO), bensì la soglia massima di aiuto cui possono aspirare.

Senza dimenticare che probabilmente a molti professionisti “ordinistici” neppure verrà riconosciuta l’indennità massima di 1.000 euro – in presenza dei relativi cali di fatturato – se verrà confermato quanto previsto per l’indennità relativa al mese di marzo dal decreto interministeriale del 28 marzo 2020, che ha escluso tutti i professionisti con reddito complessivo 2018 superiore a 50mila euro.

Proroga dei termini di versamento relativi alle dichiarazioni fiscali e della prima rata di acconto IMU. Durante l’audizione, il Consiglio nazionale dei commercialisti ha ribadito anche la necessità di disporre, con il dovuto anticipo, la proroga dei termini di versamento relativi alle dichiarazioni fiscali e della prima rata di acconto dell’IMU almeno fino al 30 settembre 2020. La necessità dell’intervento deriva anche dalla oggettiva impossibilità per gli studi di professionali di provvedere all’elaborazione delle dichiarazioni nei termini ordinari, essendosi in questi ultimi due mesi dovuti dedicare all’espletamento dell’innumerevole mole di attività di assistenza nei confronti di famiglie, lavoratori e imprese per consentire loro l’accesso alle misure emergenziali di sostegno al reddito e alla liquidità implementate dal Governo con i vari decreti emanati.

I commercialisti hanno evidenziato che analoga proroga fu disposta lo scorso anno, pur in assenza di uno stato di emergenza, per il ritardo che l’amministrazione finanziaria aveva accumulato nel rilascio dei nuovi ISA, introdotti in sostituzione dei precedenti studi di settore.

Ripristino compensazione crediti IRPEF, IRES E IRAP, anche prima della presentazione della relativa dichiarazione. Un’altra misura ritenuta prioritaria dai Commercialisti è rappresentata dallo sblocco delle compensazioni dei crediti relativi alle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive, quanto meno per quelli maturati nel 2019, eliminando il vincolo, introdotto da quest’anno, della preliminare presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge.

Per la maggior parte dei casi, infatti, la richiesta si riferisce a crediti IRPEF derivanti dalle ritenute d’acconto già subite dai contribuenti nel 2019 e che, risultando eccedenti rispetto all’imposta dovuta per tale annualità, sarebbe giusto consentire al contribuente di compensare con eventuali suoi debiti d’imposta, a prescindere dalla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2019, in analogia a quanto previsto fino all’anno scorso.

L’intervento, oltre a favorire la liquidità dei contribuenti nell’attuale periodo emergenziale permettendo l’utilizzo di crediti già maturati nei confronti dell’erario, trova ulteriore giustificazione nella circostanza che i titolari di partita IVA sono oggi impossibilitati a presentare la dichiarazione relativa al 2019, non essendo ancora disponibili non solo gli applicativi necessari per la sua compilazione e di quella del modello allegato relativo agli ISA, ma anche i dati precalcolati che ciascun contribuente è tenuto a scaricare preventivamente dal sito dell’Agenzia delle entrate per  determinare il proprio punteggio di affidabilità fiscale.

Riduzione della misura della ritenuta a titolo di acconto dell’IRPEF. La grave crisi economica e di liquidità dovrebbe, secondo il Consiglio nazionale dei commercialisti, imporre un ripensamento in merito alla congruità dell’attuale misura pari al 20% della ritenuta a titolo di acconto che i lavoratori autonomi subiscono all’atto della percezione dei compensi corrisposti da un sostituto d’imposta, riducendola al 10%. Si tratta di una misura che penalizza fortemente tale categoria di lavoratori se paragonato a quanto previsto per i titolari di reddito d’impresa, che di regola non subiscono alcuna ritenuta di acconto in sede di incasso dei propri componenti positivi di reddito.

Le originarie finalità di contrasto all’evasione, che ispiravano l’esigenza di effettuare le ritenute d’acconto nei confronti dei lavoratori autonomi consentendo di intercettare tramite la dichiarazione annuale del sostituto d’imposta i compensi incassati da tali soggetti, potrebbero essere più efficacemente realizzate attraverso opportuni adeguamenti nelle modalità di utilizzo dei dati che confluiscono nell’Anagrafe tributaria per effetto dell’obbligo di emissione della fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio messo a disposizione dell’Agenzia delle entrate.

Infine, per tener conto dei maggiori costi sostenuti dai lavoratori autonomi che si avvalgono di dipendenti nello svolgimento della loro attività, i commercialisti hanno proposto, in analogia a quanto già previsto per le ritenute sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, che la misura della ritenuta d’acconto sia ridotta ulteriormente al 5% se i percipienti dichiarano ai loro committenti che nell’esercizio dell’attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi.

Neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo. Nella prospettiva del rilancio delle attività professionali, infine, i Commercialisti hanno sottolineato la necessità di garantire in via normativa alle operazioni straordinarie che interessano i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo lo stesso principio di neutralità fiscale previsto dal TUIR per le attività commerciali con il fine di evitare che operazioni di apporto o conferimento di studi individuali o associati in STP ovvero di trasformazione, fusione o scissione eterogenea di società semplici svolgenti attività professionale in STP sia considerato, sotto il profilo fiscale, di natura realizzativa, con conseguente emersione di materia imponibile in relazione ai beni, ai crediti, al valore della clientela o agli elementi immateriali riferibili all’attività professionale.

L’applicazione delle disposizioni del TUIR anche a tali operazioni si giustifica alla luce della circostanza che esse si risolvono, in ultima istanza, nella sola variazione della veste giuridica con cui viene svolta, senza soluzione di continuità, la medesima attività professionale già esercitata prima dell’operazione stessa.

L’approvazione di tale norma garantirebbe la necessaria parità di trattamento fiscale delle operazioni straordinarie di coloro che svolgono attività di lavoro autonomo rispetto alle analoghe operazioni realizzate nell’ambito delle attività commerciali, favorendo lo sviluppo della forma societaria STP, ancora poco utilizzata proprio per le incertezze sulla normativa fiscale applicabile in tali occasioni. Lo stesso principio di neutralità dovrebbe essere riconosciuto anche per le operazioni straordinarie tra soggetti che, anche dopo l’operazione straordinaria, mantengano le caratteristiche di forma riconducibili alla categoria dei redditi di lavoro autonomo.

La norma, infine, potrebbe anche prevedere la facoltà per la STP o l’associazione professionale avente causa dell’operazione straordinaria di affrancare fiscalmente i maggiori valori iscritti degli asset conferiti, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota ridotta rispetto alla misura di quella ordinaria, in analogia a quanto previsto dal TUIR sui redditi per conferimenti di azienda, fusioni e scissioni.

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