Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha pubblicato il documento “L’(in)falcidiabilità del credito IVA”. Si tratta di un commento alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 7 aprile 2016 (causa C- 546/14) che ha affermato l’ammissione di un pagamento parziale di un credito IVA, da parte dell’imprenditore che ha presentato domanda di ammissione a concordato preventivo, che non costituisca una rinuncia generale e indiscriminata alla riscossione del tributo e che non sia contraria all’obbligo gravante sugli stati dell’Unione di assicurare il prelievo generale dell’Iva nel territorio su cui insiste la propria sovranità, nonché la riscossione effettiva delle risorse proprie dell’Unione.
Già all’indomani della sentenza, il Consiglio nazionale era intervenuto sul tema affermando che la Corte UE aveva confermato definitivamente la posizione dei commercialisti in materia di transazione fiscale.
La Corte UE ha riconosciuto che i principi comunitari non precludono ad uno Stato membro di accettare un pagamento parziale del debito IVA da parte di un imprenditore in difficoltà finanziaria, nel corso di un concordato preventivo basato sulla liquidazione del suo patrimonio, a condizione che un professionista indipendente abbia attestato che il credito non riceverebbe trattamento migliore in sede fallimentare. La questione è comunque di vertice dal momento che restano ancora aperte problematiche relative all’ambito applicativo dell’indirizzo giurisprudenziale espresso dalla Corte di Giustizia nel quale non sembrerebbero ricadere, per esempio, le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.
In attesa di ulteriori chiarimenti, da esprimersi auspicabilmente anche in sede legislativa, i commercialisti pubblicano questo documento che racchiude anche le proposte in materia fiscale già presentate in occasione del contributo fornito in questi mesi allo studio e alla rielaborazione della legge fallimentare, nell’ottica di una riforma organica della disciplina dell’insolvenza e della crisi di impresa, nonché un saggio di Michele Monteleone, presidente della II Sezione civile, Ufficio Fallimenti, del Tribunale di Benevento e componente della Commissione sulla riforma della legge fallimentare del CNDCEC.

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