La breve esistenza della Certificazione Unica è stata costellata da una serie interminabile di problematiche per i sostituti d’imposta chiamati ad adeguarsi in tempi ridottissimi alle nuove procedure, finalizzate – sulla carta – a semplificare il nostro sistema fiscale riducendone le inefficienze.
Nel giro di un biennio è stato richiesto ai sostituti di arricchire le certificazioni relative ai lavoratori dipendenti, autonomi, pensionati ed ai percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente con un numero sempre maggiore di dati, taluni dei quali non strettamente attinenti al rapporto di sostituzione. Del resto è noto l’intento del legislatore nel riconoscere alla Certificazione Unica – che riporta i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi – un ruolo chiave nella definizione del sistema dei dichiarativi, perno indispensabile per la predisposizione della dichiarazione precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate e del modello 770, dal momento che sempre più ne integra le disposizioni.

Non stupisce dunque come all’inizio del 2016 il legislatore abbia inteso valutare una migliore ridefinizione del programma delle scadenze. Per gli operatori era essenziale riuscire a posticipare il termine per la trasmissione telematica all’Amministrazione finanziaria, fissando una data che potesse garantire l’attenzione necessaria alla sua predisposizione – alla luce del valore di dichiarativo riconosciuto alle CU e non più di semplice flusso di informazioni – e una migliore conciliabilità con le altre scadenze che impegnano continuamente l’attività.

Lo scorso anno era stata prevista la data del 28 febbraio per la consegna della Certificazione Unica ai sostituiti in formato cartaceo od elettronico in funzione delle specifiche richieste, e la data del 7 marzo quale temine ultimo per l’invio telematico della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate. Fermo restando le difficoltà degli operatori ad adeguarsi ad un sistema in continua evoluzione al secondo anno di implementazione, una tale costruzione consentiva comunque al sostituto di poter ovviare per tempo ad eventuali problemi segnalati dal sostituito: ciò permetteva di evitare di incorrere nel pesante sistema sanzionatorio pari a 100 euro per ogni CU errata e con un tetto massimo di punibilità, pari a 50.000 euro per anno e sostituto. In ogni caso veniva accordata la riduzione della sanzione di un terzo (33,33 euro), con un massimo di 20.000 euro, qualora si fosse proceduto alla corretta trasmissione della Certificazione entro i 60 giorni dal termine di invio. La consegna al 28 febbraio consentiva poi ai CAF ed ai professionisti abilitati di poter procedere ad effettuare i propri controlli e compilare la dichiarazione dei redditi con ampio anticipo. Riguardo alle Certificazioni che includessero esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il Modello 730, l’Agenzia delle Entrate consentiva comunque l’invio telematico entro il 31 luglio senza applicazione di sanzioni, evitando così di appesantire l’attività degli operatori costringendoli ad inoltrare con ampio anticipo informazioni non utili all’Amministrazione finanziaria.

In un tale contesto ed al fine di procedere nella semplificazione del sistema tributario avviata con la Legge 11 marzo 2014, n. 23, con il Decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2017, il decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono state modificate le tempistiche collegate alla Certificazione unica, posticipando al 31 marzo il termine di consegna della Certificazione ai sostituiti, ma mantenendo la scadenza del 7 marzo per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate.

La soluzione individuata non può non destare perplessità, dal momento che il posticipo di ben un mese della data di consegna della Certificazione Unica ai sostituiti non sembra risolvere le problematiche evidenziate nel corso delle riunioni del tavolo tecnico di inizio 2016. Non aver agito sulla modifica del termine per l’invio telematico bensì esclusivamente sulla mera consegna di una dichiarazione comunque già inviata all’Agenzia delle Entrate poco aggiunge rispetto alla situazione dello scorso anno, anzi sembra complicarla. Certamente si è consapevoli che la definizione di un sistema di scadenze coerente ed efficiente sia impresa ardua e che comunque trattasi di una “coperta corta”; ma non può non osservarsi come l’ampio margine concesso per la consegna in formato cartaceo od elettronico delle Certificazioni non sembra aggiungere elementi di maggior efficienza del sistema.

L’Amministrazione finanziaria continua, infatti, a ricevere i flussi di dati nei tempi già previsti lo scorso anno, confermando le procedure già in essere funzionali alla predisposizione della dichiarazione precompilata entro il 15 aprile, mentre i sostituti, i professionisti ed i CAF non beneficiano di evidenti utilità. Difatti, il nuovo termine priva i sostituti dell’importante attività di controllo da parte del sostituito, mentre i professionisti e i CAF vedono posticipato il momento dell’ottenimento di una certificazione fondamentale per la predisposizione della dichiarazione dei redditi. Si attende almeno la conferma da parte dell’Agenzia delle Entrate che, anche per quest’anno, il termine di invio delle Certificazioni Uniche che contengono redditi non dichiarabili mediante il Mod. 730 vengano rinviate al 31 luglio, alleggerendo così l’attività degli operatori, trasmettendo all’Amministrazione finanziaria entro il 7 marzo esclusivamente le informazioni necessarie per la predisposizione della dichiarazione precompilata.

Le nuove disposizioni non incidono in maniera rilevante né sul sistema sanzionatorio, né sulle scadenze per l’invio telematico del 770 da parte dei sostituti d’imposta, restando confermato il termine del 31 luglio per un adempimento il cui ruolo è sempre più ridimensionato e, nel tempo, destinato a venire meno.

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