In occasione della precedente consultazione, nella quale venne presentata la versione rivista nell’autunno 2012 del documento OIC 13 sulle rimanenze di magazzino, l’OIC aveva rivisto in modo molto apprezzabile il testo allora vigente, rendendolo più semplice di lettura e correggendo talune parti che risultavano poco comprensibili e, talora, anche contraddittorie. Soprattutto si apprezzava il nuovo trattamento degli oneri finanziari come componenti del costo di prodotto, in precedenza decisamente esclusi dalla possibilità di capitalizzazione, salvo i casi nei quali era riscontrabile il c. d. “finanziamento di scopo”, cosa fortemente criticata dalla dottrina prevalente. Restava però un punto di difficile interpretazione, riguardante il concetto di “valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato” con riguardo alle materie prime.
Quest’ultima versione ha ulteriormente semplificato ed aggiornato il testo del documento, migliorandolo in più parti, ed ha finalmente eliminato ogni difficoltà interpretativa in precedenza lamentata.

In particolare, il paragrafo 13 così recita: «Le svalutazioni dei beni inclusi nelle rimanenze di magazzino sono rilevate a rettifica diretta dei relativi valori iscritti all’attivo.
I ripristini di valore determinano un incremento delle rimanenze finali di magazzino, nei limiti del costo originariamente sostenuto.
Le relative componenti negative o positive di conto economico si riflettono, a seconda della natura della rimanenza cui si riferiscono, nelle voci A2 “variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti” e B11 “variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci”».
Da ciò si evince chiaramente che il termine “svalutazioni” non ha il significato proprio di componente negativo di reddito, in quanto è specificato che gli unici componenti di reddito negativi o positivi legati al fenomeno delle rimanenze sono le voci A2 e B11 del conto economico, che non accoglie, in via ordinaria, alcuna “svalutazione di rimanenze”. Esso va inteso “in gergo” nel senso che, in sede di inventario di fine esercizio, nel valutare le rimanenze al minore fra il valore di carico e quello di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, occorre tener presente quanto indicato nei successivi paragrafi 51, 52 e 53, che così prevedono:

«51. Le rimanenze sono oggetto di svalutazione in bilancio quando il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato è minore del relativo valore contabile.
52. Nel caso in cui il costo di una voce di magazzino sia ridotto al valore di realizzazione desumibile dal mercato, tale valore diventa il nuovo costo per quella voce ai fini delle successive operazioni contabili (valutazioni successive ecc.). Ciò comporta la perdita dei precedenti strati per le rimanenze valutate con i metodi LIFO o FIFO.
53. Se vengono meno, in tutto o in parte, i presupposti della svalutazione per effetto dell’aumento del valore di realizzazione desumibile dal mercato, la rettifica di valore effettuata è annullata nei limiti del costo originariamente sostenuto».

La spiegazione di come si possano imputare gli oneri finanziari ai prodotti è stata ulteriormente semplificata e chiarita:
«39. Gli oneri finanziari sono generalmente esclusi dalla determinazione del costo delle rimanenze. La capitalizzazione degli oneri finanziari è ammessa solo con riferimento a beni che richiedono un periodo di produzione (ad esempio, per la maturazione o l’invecchiamento) significativo. Il limite della capitalizzazione degli oneri finanziari è rappresentato dal valore realizzabile del bene desumibile dall’andamento del mercato (sulla misura e sui requisiti per la capitalizzazione degli oneri finanziari si veda l’OIC 16 “Immobilizzazioni materiali”). Il passaggio dal criterio contabile della capitalizzazione degli oneri finanziari al criterio contabile dell’imputazione direttamente a conto economico di tali oneri (o viceversa) costituisce un cambiamento di principio contabile (cfr. OIC 29 “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”).»
L’esplicito rinvio al contenuto del documento OIC 16 chiarisce che le modalità d’imputazione degli oneri finanziari ai prodotti non mutano affatto a seconda della loro destinazione (vendita o utilizzo interno come beni strumentali), ma dipendono dalla durata dell’effettivo utilizzo dei fondi per il ciclo di produzione, come è logico, trattandosi di oneri finanziari strettamente legati all’entità del capitale utilizzato ed al numero di giorni di utilizzo.

Come anticipato in premessa, in ultimo, l’attuale versione del documento ha chiarito un aspetto importante, che in precedenza poteva dar luogo a difficoltà interpretative. Il nuovo testo ora così prevede in modo sobrio ed estremamente efficace ai paragrafi 48 e 50:
«48. Il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato delle materie prime e sussidiarie, delle merci, dei prodotti finiti, semilavorati e prodotti in corso di lavorazione è pari alla stima del prezzo di vendita delle merci e dei prodotti finiti nel corso della normale gestione, avuto riguardo alle informazioni desumibili dal mercato, al netto dei presunti costi di completamento e dei costi diretti di vendita».

«50. Le materie prime e sussidiarie che partecipano alla fabbricazione di prodotti finiti non sono oggetto di svalutazione se ci si attende che i prodotti finiti nei quali saranno incorporate possono essere oggetto di realizzazione per un valore pari o superiori al loro costo. Tuttavia, quando una diminuzione nel prezzo delle materie prime e sussidiarie indica che il costo dei prodotti finiti eccede il valore netto di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato dei prodotti finiti, le materie prime e sussidiarie sono svalutate fino al valore netto di realizzazione. In tali circostanze, il prezzo di mercato delle materie prime e sussidiarie può rappresentare la migliore stima disponibile del loro valore netto di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato».
Si ritiene che le disposizioni non necessitino di alcuna ulteriore precisazione: è chiaramente indicato il calcolo che bisogna eseguire per verificare se ed in che misura il valore di realizzazione sia inferiore a quello di carico. Si deve partire dal presumibile prezzo di vendita del prodotto finito e togliere tutti i costi comunque ancora da sostenere, rispetto allo stadio di lavorazione dell’oggetto da valutare: per le materie prime, si tratta di tutti i costi relativi alla loro trasformazione in prodotti finiti. Soltanto se l’eventuale diminuzione dei prezzi di mercato delle materie è considerato sintomo del fatto che il presumibile prezzo di vendita dei prodotti possa essere inferiore al loro costo di produzione, è possibile ritenere il nuovo prezzo di mercato delle materie come loro presumibile valore di realizzazione.

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