La riapertura attesa (o quasi) è alla fine arrivata. Inizialmente, secondo i desiderata registrati in ambienti governativi al momento del “varo” della prima versione, la voluntary disclosure avrebbe dovuto andare a “regime”, essendo la norma (di natura straordinaria) “incardinata” nel corpo del DL 167 in materia di monitoraggio fiscale valutario. Poi, sulla scia del suo buon esito (in termini di adesioni), avrebbe dovuto essere riaperta “temporaneamente” fin dal luglio scorso. Da ultimo, la riapertura è stata inserita nel decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2017, recentemente approvato.
Di fatto, sinteticamente, come la VD originaria, è una sorta di ravvedimento operoso “straordinario”, applicabile anche a casistiche “interne”, in ordine al pagamento, “ora per allora”, per i periodi per i quali non sia scaduto il termine di accertamento, (i) delle imposte (sui redditi e IVA ove applicabile) eventualmente evase che hanno dato genesi ai capitali investiti all’estero, (ii) delle imposte evase sul reinvestimento (finanziario e non) realizzato nel periodo e delle sanzioni (iii) per la mancata predisposizione dell’RW in dichiarazione dei redditi. La norma consente una riduzione (rimodulata rispetto alla versione originaria) delle sanzioni tributarie e la disapplicazione (principio di “non punibilità”) di alcune ipotesi di reato di natura tributaria in sede penale (in sintesi quasi tutte, escluse essenzialmente la falsa fatturazione e la distruzione/occultamento di scritture contabili).

Mantenendo fermo il principio della “unicità” (cd. principio di completezza, o “all in”) come condizione per la sua validità, viene sancito che chi ha già aderito alla precedente versione (cd. VD 1) non può aderire a questa riapertura (cd. VD 2), eccezion fatta per chi avesse fatto solo l’adesione “internazionale” (per le attività estere) che potrà ora aderire solo a quella domestica (redditi “interni”) e viceversa.

Le principali differenze tra le due versioni, al di là di talune questioni interpretative nel frattempo risoltesi nella prassi (ormai) consolidatasi, sono così sintetizzabili:

  • autoliquidazione e sanzioni; viene prevista la possibilità di procedere ad una autoliquidazione delle imposte scaturenti dalla VD 2, conseguentemente modificando la graduazione delle riduzioni delle sanzioni applicabili (per cercare di favorire tale opzione) e prevedendo al contempo una sanzione aggiuntiva, del 3 e del 10%, qualora il dovuto si scostasse, rispettivamente, di un importo minore od uguale al 10% di differenza ovvero di un importo superiore;
  • perimetro dei Paesi collaborativi che fruiscono delle riduzioni delle sanzioni; allargamentoto quindi ai Paesi che abbiano già aderito, nelle modalità tecniche ivi previste, ai CRS (common reporting standard dell’OCSE) od a specifici TIEA (tax information exchange agreement bilaterali);
  • finestra periodi “sanabili” e tempistiche dei controlli; stabilendo la prima per tutti i periodi ancora accertabili e sino al 30 settembre 2016 e dando tempo all’Agenzia fino a tutto il 31.12.2018 per i secondi;
  • contanti; introducendo specifiche previsioni per l’emersione di contanti (pur con aspetti operativi ancora da chiarire in dettaglio), riassumibili in (i) inventario notarile (o simile), (ii) obbligo di versamento in apposito conto vincolato sino alla conclusione della procedura (al fine di non precludere ipotesi di sequestro e/o confisca qualora vi sia origine illecita diversa da quelle sanabili), (iii) obbligo di attestazione della non illiceità della provenienza (fatte salve le fattispecie previste dalla norma in esame), (iv) presunzione di imponibilità (salvo prova contraria, più difficile da esperire rispetto a prima, ndr) in cinque quote costanti a ritroso, partendo dal 2015.
    Da accogliere favorevolmente, ad una prima lettura, vi sono, senza dubbio alcuno, i seguenti punti:
  • la previsione di una consultazione pubblica sul nuovo modello (e, in parte, sulla procedura stessa), che verrà emanato in via definitiva il 2 gennaio 2017;
  • la previsione di esenzione dalla compilazione di RW e quadri dei redditi finanziari per l’anno immediatamente antecedente e per l’eventuale frazione d’anno antecedente alla presentazione dell’istanza di VD 2, a condizione che i dettagli siano inseriti nella relazione di accompagnamento ed i relativi pagamenti siano effettuati entro la medesima scadenza dell’autoliquidazione di imposte e sanzioni dell’istanza principale;
  • la previsione (per par condicio, non essendo stata all’inizio normata siffatta ipotesi) di disapplicazione delle sanzioni per i modelli RW relativi agli anni 2014/2015 (anni non coperti dalla procedura originaria, ma antecedenti alla definizione dell’istanza) per i soggetti che abbiano aderito alla VD 1, a condizione che vengano presentati entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
    Non mancano però, a dire il vero, talune “ombre” che, ad un lettore attento e consapevole di questioni procedurali tributarie, difficilmente sfuggiranno. Preliminarmente, la considerazione che (i) l nuovo impianto, che porta all’autoliquidazione della procedura, rischia di far venir meno il (già non sempre applicato) momento di “contraddittorio preventivo” con l’Agenzia; ed anche (ii) la (affatto celata) previsione di disapplicazione del principio di favor rei nel calcolo delle sanzioni (come recentemente modificato ai fini del “nuovo” ravvedimento). Ma, anche, (iii) l’irrisolta questione della (davvero eccessiva) complessità dei criteri di calcolo del capital gain dichiarativo (e, a dirla tutta, dell’Ivafe); ancora, (iv) talune irrisolte questioni interpretative già sollevate con la VD 1 (qui per ragioni di spazio espositivo non dettagliabili, ma illustrate in precedente articolo degli scriventi su questa rivista); infine, (v) l’annosa questione della qualificazione (giuridica e) fiscale delle polizze assicurative “mantello”, celanti vere e proprie attività di gestione (diretta, a volte; indiretta, altre) finanziaria speculativa.
    Come andrà a finire, in termini di risultati, questa seconda versione? Le previsioni governative parlano di circa 1,6 miliardi di euro di entrate (per circa 27mila soggetti potenziali), contro i circa 3,8 miliardi di euro (per circa 129mila adesioni) della precedente VD 1. Sicuramente, sotto il profilo delle responsabilità del professionista, si tratta di una (ennesima) norma “difficile” (per “lettura” e per i margini “interpretativi” contenuti, forieri di possibile contenzioso futuro), che alza le soglie di “responsabilità” (per i calcoli nella fase di autoliquidazione, in assenza di un software unico condiviso dall’Agenzia, ma anche per i mantenuti adempimenti antiriciclaggio che, in siffatte tipologie di prestazioni e visto che il recente passato non ha portato ad univoche interpretazioni, necessiterebbero di esenzioni almeno per le fattispecie penali coperte dall’adesione del cliente alla procedura di collaborazione volontaria stessa).

di Francesco Renne e Pasquale Saggese

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