Alcune semplificazioni in materia di anticorruzione e trasparenza per gli Ordini e i Collegi professionali sono al centro della delibera dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) n. 777 del 24 novembre 2021, pubblicata lo scorso 14 dicembre. Nello specifico, le nuove misure riguardano gli adempimenti connessi agli obblighi di pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” nonché di predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT).

La delibera è al centro dell’informativa n. 120/2021 firmata dai tre commissari straordinari del Consiglio nazionale dei commercialisti Rosario Giorgio CostaPaolo Giugliano e Maria Rachele Vigani.

Le misure per le semplificazioni in materia di trasparenza (d.lgs. n. 33/2013) sono immediatamente operative, mentre quelle per la predisposizione dei Piani Triennali saranno applicabili ai fini della predisposizione del PTPC 2022-2024.

 

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA

La delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione prevede l’esclusione dall’obbligo di pubblicazione, per non compatibilità con la disciplina propria degli ordini professionali, dei seguenti dati e informazioni: disposizioni che riguardano la trasparenza del ciclo di gestione della performance (art. 10 co. 4); predisposizione e pubblicazione del piano e della relazione sulla performance (art. 10 co. 6 e 8); dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale (art. 20); piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (art. 29, co. 2); dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione, limitatamente agli atti degli Organismi indipendenti di valutazione-OIV (art. 31, co. 1); atti di programmazione delle opere pubbliche e le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari, e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche, (art. 38, co. 2); pianificazione e governo del territorio (art. 39); informazioni ambientali (art. 40).

È previsto, inoltre, l’ampliamento dei termini di aggiornamento dei seguenti dati: tassi di assenza del personale, distinti per uffici di livello dirigenziale (art. 16, co. 3); costo del personale non a tempo indeterminato (art. 17, co. 2); incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (art. 18); bilancio preventivo e consuntivo (art. 29, co. 1, 1-bis); carta dei servizi (art. 32, co 1); pubblicazione relativa ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e all’acquisizione d’ufficio dei dati (art. 35). I nuovi termini sono indicati negli allegati 1 e 2 disponibili a questo link.

Inoltre, rispetto all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla dotazione organica e costi del personale (art. 16) e al personale non a tempo indeterminato (art. 17) è consentito rinviare, con apposito link, alla specifica sezione del conto annuale da inviare al Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), di cui all’art. 60, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001, in cui i dati sono pubblicati.

Le nuove norme consentono poi di riformulare i contenuti dei seguenti dati da pubblicare:

  • atti di carattere normativo e amministrativo generale (art. 12): gli ordini territoriali pubblicano lo Statuto, ove presente, o altro atto organizzativo, anche di natura regolamentare, che disciplina l’attività e l’organizzazione della categoria professionale di riferimento; le leggi regionali; il codice di condotta e codice disciplinare e il codice deontologico della categoria professionale di riferimento;
  • dati sull’organizzazione dell’amministrazione (art. 13, lett. a) e b)): gli ordini non sono tenuti a pubblicare i dati relativi agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l’indicazione delle rispettive competenze e dell’indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale. Si conferma, invece, l’obbligo di pubblicazione dei dati dell’organizzazione dell’ordine professionale mediante l’organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche da cui risultino anche i nomi dei dirigenti o dei “responsabili degli uffici”, ove non vi siano dirigenti (lett. c); nonché dell’elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali (lett. d);
  • dati concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 16, co. 3); gli ordini professionali pubblicano in tabella i tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale o altre articolazioni interne, ove non vi siano uffici di livello dirigenziale;
  • dati sulla contrattazione integrativa, (art. 21, co. 2,): gli ordini professionali pubblicano i dati sulla contrattazione integrativa, ove stipulata;
  • dati relativi al bilancio, preventivo e consuntivo (art. 29, co. 1 e 1-bis): gli ordini professionali pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo con una spiegazione semplificata in forma sintetica dei dati sulle entrate e sulle spese. Per la spiegazione semplificata si può pubblicare, in alternativa, la relazione del Tesoriere, ove redatta;
  • dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione (art. 31): gli ordini professionali pubblicano i dati relativi agli atti degli organismi di controllo, o altri con funzioni analoghe, comunque denominati, sull’attività e l’organizzazione;
  • dati sui servizi erogati (art. 32): gli ordini professionali pubblicano tali dati con riferimento ai soli servizi resi ad utenti esterni, ove ve ne siano, e non quelli resi agli associati;
  • dati relativi ai procedimenti amministrativi, ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e all’acquisizione d’ufficio dei dati (art. 35, co. 1): negli Allegati alla delibera, cui si rinvia, sono inserite mere precisazioni sui contenuti dei soli obblighi di pubblicazione previsti alle lett. a), b) e c), riguardanti il procedimento, l’unità organizzativa responsabile dello stesso e i recapiti utili dell’unità organizzativa competente all’adozione del provvedimento finale;
  • informazioni necessarie per i pagamenti informatici (art. 36): gli ordini professionali pubblicano i dati sui pagamenti facendo riferimento al sistema di pagamenti informatici PagoPa. Nelle sole more dell’adeguamento a quest’ultimo, continua ad essere pubblicato l’IBAN;
  • dati su interventi straordinari e di emergenza (art. 42): gli ordini professionali pubblicano tali dati solo ove siano stati effettuati tali interventi.

Per quanto riguarda, infine, l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione degli ordini territoriali da parte del Consiglio Nazionale, per i dati relativi alla contrattazione collettiva nazionale (art. 21, co. 1) l’obbligo è assolto solo dal Consiglio Nazionale (operativamente, gli ordini territoriali inseriscono solo un link che rinvia al dato pubblicato sul sito del Consiglio Nazionale).

 

SEMPLIFICAZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PTPCT 2022-2024

Per gli Ordini ed i Collegi professionali con meno di 50 dipendenti è consentito adottare il PTPCT e, nell’arco del triennio, confermare annualmente, con apposito atto, il Piano in vigore (ciò sarà possibile, tuttavia, solo in assenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti, ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse nel corso dell’ultimo anno, ovvero modifica degli obiettivi strategici in un’ottica di incremento e protezione del valore pubblico). Nell’identificare le aree a rischio corruttivo, è necessario limitarsi a considerare quelle espressamente previste dal legislatore vale a dire autorizzazione/concessione; contratti pubblici; concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi; concorsi e prove selettive. Oltre ad un numero ridotto di altre aree ritenute di maggiore significatività ai fini della prevenzione della corruzione già individuate dalla normativa di riferimento, come, ad esempio, le tre aree specifiche individuate nel PNA 2016 (delibera ANAC n. 831/2016), relative alla formazione professionale continua, al rilascio di pareri di congruità delle parcelle (solo per gli ordini territoriali), all’indicazione di professionisti per l’affidamento di incarichi specifici. Deve in ogni caso tenersi sempre conto delle aree a rischio specifico afferenti alle funzioni di propria competenza.

Nella programmazione delle misure di prevenzione della corruzione, infine, bisogna specificare chiaramente, per ogni misura, solo i seguenti elementi: il soggetto responsabile dell’attuazione; i termini entro cui attuare la misura; la previsione e i tempi del monitoraggio sull’attuazione della stessa.

L’INFORMATIVA DEL CONSIGLIO NAZIONALE

 

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