Premessa
Con Comunicato diffuso lo scorso 7 dicembre, preso atto del protrarsi dello stato di emergenza sanitaria, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha differito al 31 marzo 2021 sia il termine per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale 2020 da parte dei Responsabili per la Prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT), sia quello per la predisposizione e la pubblicazione dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (PTPC) 2021-2023.
Con riferimento specifico agli ordini professionali, peraltro, lo scorso 3 novembre l’ANAC era nuovamente intervenuta sul tema dell’individuazione del RPCT, confermando le indicazioni contenute in un Comunicato diffuso esattamente un anno prima e fornendo qualche ulteriore precisazione.
Entrambi i Comunicati sono motivati dall’avvenuta constatazione, in sede di svolgimento dell’attività di vigilanza, di “criticità” nella corretta individuazione del RPCT da parte degli ordini e dei collegi professionali.
Il PNA 2016
Sul punto occorre innanzi tutto ricordare che, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della Legge anticorruzione (L. 190/2012), il RPCT deve essere individuato di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio. Ulteriori e più specifiche indicazioni sono contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) del 2016, recante un focus specifico sugli ordini professionali, con riferimento sia al risk assessment finalizzato alla redazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione, sia ai criteri per l’individuazione del RPCT. In particolare, preso atto delle peculiarità degli ordini e dei collegi professionali, il PNA 2016 stabilisce che in assenza di un dirigente amministrativo, ovvero nel caso in cui lo stesso sia asegnato allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, il RPCT può essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze; in via residuale e con atto motivato, il RPCT può coincidere con un consigliere eletto dell’ente, purché privo di deleghe gestionali (per tale motivo devono essere escluse le figure del presidente, del segretario e del tesoriere). Nell’impossibilità di applicare la L. 190/2012, per disciplinare la responsabilità del RPCT, il PNA 2016 suggerisce infine la definizione di forme di responsabilità almeno disciplinari mediante integrazione dei codici deontologici vigenti.
Il Comunicato del Presidente ANAC del 28 novembre 2019
Successivamente, avendo constatato nell’ambito dell’attività di vigilanza una non corretta individuazione del soggetto a cui sono affidati i compiti di RPCT all’interno degli ordini professionali, con il Comunicato del 28 novembre 2019 il Presidente dell’ANAC ha fornito le seguenti precisazioni:
- il RPCT deve essere individuato da ciascun consiglio nazionale, ordine e collegio professionale (sia a livello centrale sia a livello locale) in un dirigente interno, a conoscenza delle dinamiche e dell’organizzazione dell’Ente di cui fa parte e che pertanto può svolgere al meglio le funzioni e i compiti previsti dalla normativa vigente;
- qualora l’ordine, a causa del numero limitato, assegni a propri dirigenti compiti gestionali, sarà possibile individuare quale RPCT uno di tali dirigenti dando la preferenza a quelli cui sono assegnati i compiti gestionali più compatibili con il ruolo di RPCT;
- In caso di assenza di personale dirigenziale, sarà possibile individuare quale RPCT un profilo non dirigenziale, ferma restando la scelta di personale interno all’Ente.
Nel Comunicato si legge altresì che deve consierarsi come una assoluta eccezione la nomina di un dirigente esterno, nel qual caso sussiste in capo all’ordine professionale l’onere di motivare in modo congruo e analitico tale nomina, anche in relazione all’assenza di soggetti aveti i requisiti di legge.
In via residuale e con atto motivato, il RPCT può coincidere con un consigliere dell’Ente, purché privo di deleghe gestionali. In tal senso, devono essere escluse le figure di Presidente, Consigliere segretario o Consigliere tesoriere.
Il Comunicato del 2019 si chiude con il divieto di individuare quale RPCT un consigliere eletto presso altra circoscrizione territoriale del medesimo consiglio/ordine o un consulente esterno.
Il Comunicato del Presidente ANAC del 3 novembre 2020
Il recente Comunicato del 3 novembre 2020 costituisce di fatto una mera riproposizione di quello precedente: l’unica differenza sostanziale riguarda l’espressa esclusione, ai fini dell’assegnazione del ruolo di RPCT, del Vicepresidente dell’Ordine, non contemplata nel precedente Comunicato. L’ANAC ritiene infatti che, in ragione delle funzioni vicarie proprie del Vicepresidente, in caso di impedimento o assenza del Presidente, “ben potrebbe in futuro e all’occorenza, assumere, ove necessario, funzioni gestionali a lui delegate dal Presidente stesso”.
In ogni caso, la scelta del RPCT deve essere opportunamente motivata, specie laddove si discosti dalle indicazioni fornite dall’Autorità.
Alcune considerazioni
L’impianto di prevenzione disegnato dalla L. 190/2012 e dai suoi decreti attuativi – il d.lgs. 33/2013 per la disciplina della trasparenza e il d.lgs. 39/2013 per l’individuazione delle cause di inconferibilità e incompatibilità nell’assunzione di incarichi pubblici – è nel suo complesso molto oneroso, soprattutto per gli enti di minori dimensioni che ne sono destinatari. Tra questi figura anche il comparto degli ordini professionali territoriali, composto da migliaia di enti pubblici non economici che, con riferimento alla struttura organizzativa e alla dimensione economica, presentano alcuni elementi comuni: i) dimensioni molto ridotte (la maggior parte degli ordini ha pochi dipendenti); ii) assenza, nella maggior parte dei casi, di figure dirigenziali, quanto meno nell’accezione intesa dall’art. 1, comma 7, L. 190/2012; iii) determinazione delle risorse finanziarie e di personale nei termini strettamente necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali e, conseguentemente, bilanci di modesta entità; iv) numero non elevato di procedimenti che necessitano di un monitoraggio ai fini della normativa anticorruzione e sulla trasparenza; v) partecipazione a titolo gratuito agli organi di indirizzo politico.
Tanto opportunamente premesso, la corretta attuazione delle prescrizioni in commento trova il suo maggiore ostacolo proprio nella difficoltà di individuare all’interno dell’ente soggetti con le caratteristiche (e le competenze) richieste per l’espletamento dei compiti affidati. In tal senso, un passo importante è stato fatto nel PNA 2016 ove, ai fini della predisposizione del PTPC, l’ANAC ha previsto per gli ordini di minori dimensioni appartenenti ad aree limitrofe – e alla stessa (o ad omogenea) categoria professionale – la possibilità di stipulare accordi ex art. 15 della l. 241/90. In base a tale norma, infatti, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. L’intento di semplificazione, tuttavia, nella pratica è seriamente compromesso dalla precisazione che anche in tal caso ciascun ordine deve nominare il proprio RPCT: tale circostanza, infatti, non sempre consente di risolvere il problema dell’individuazione di una figura in possesso dei requisiti richiesti.
Dottore commercialista e revisore legale dei conti, con specializzazione universitaria in diritto commerciale. Già ricercatrice nell’area giuridica della Fondazione Nazionale Commercialisti e poi nel Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dove attualmente svolge la propria attività nelle aree dell’ordinamento professionale e del diritto penale dell’economia (responsabilità amministrativa degli enti, normativa antiriciclaggio e normativa anticorruzione). Su tali materie svolge attività formativa e ha pubblicato negli anni numerosi contributi, sia in opere monografiche, sia in riviste specializzate
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