La scorsa settimana il CNDCEC ha approvato le Linee Guida per l’attuazione, da parte dei Commercialisti, degli obblighi antiriciclaggio previsti dal d.lgs. 231/2007 (come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90) e già disciplinati attraverso le Regole Tecniche, anch’esse emanate dal CNDCEC e operative a partire dal prossimo 23 luglio. Si è completata, in tal modo, l’attività di diffusione delle Regole Tecniche, attuata anche mediante la predisposizione di un corso di formazione a distanza già disponibile sul sito istituzionale e gratuitamente fruibile dagli iscritti.

Le Linee Guida, redatte dai gruppi di lavoro “valutazione del rischio”, “adeguata verifica” e “conservazione”, contengono numerose indicazioni ed esemplificazioni per la corretta attuazione della normativa antiriciclaggio negli studi professionali. Sul punto è importante precisare che il documento, a differenza delle Regole Tecniche, ha una valenza meramente esemplificativa e che le soluzioni operative in esso individuate scaturiscono da orientamenti interpretativi maturati in assenza di specifiche indicazioni da parte delle Autorità competenti. Non a caso nel documento si precisa che, nel caso in cui tali Autorità diffondano interpretazioni ufficiali su specifici aspetti, le Linee Guida verranno aggiornate in tal senso.

La mole del documento trova giustificazione, da un lato, nell’esigenza di rappresentare le diverse casistiche nel modo più esaustivo possibile, come accade per l’individuazione del titolare effettivo e, dall’altro, nel fornire agli iscritti la modulistica aggiornata per il corretto assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela; alla modulistica faranno seguito le schede per agevolare l’operatività degli adempimenti inerenti alla autovalutazione e valutazione del rischio.

Nel merito, la prima parte delle Linee Guida è dedicata alla autovalutazione del rischio dello studio professionale. Il tema, oggetto della Regola Tecnica n. 1, è ulteriormente declinato nello sforzo di rendere più agevole l’adempimento ai soggetti obbligati, tenuti a determinare il rischio cui sono esposti nello svolgimento dell’attività professionale. Tale rischio, riguardante la possibilità che l’inesistenza o l’inadeguatezza dei presidi antiriciclaggio nello studio professionale consenta o quanto meno agevoli il compimento di reati di riciclaggio/finanziamento del terrorismo da parte del cliente, deve essere individuato quale risultante tra “rischio inerente” e “vulnerabilità” (Regola Tecnica n. 1). Con riferimento al rischio inerente, posto che l’art. 15 del d.lgs. 231/2007 impone di parametrare il rischio a fattori quali la tipologia di clientela, l’area geografica, i canali distributivi e i servizi offerti, le Linee Guida muovono dalla Regola Tecnica e la riempiono di contenuti, evidenziando per ciascuno dei suddetti fattori i possibili criteri di valutazione e individuando intervalli percentuali ai fini della determinazione di un rischio inerente non significativo, poco significativo, abbastanza significativo e molto significativo. In tal modo si consente al Commercialista di ricollegare l’autovalutazione del rischio alla valutazione del rischio dei propri clienti eseguita in sede di adeguata verifica e, dunque, alla propria specifica realtà professionale.

Analogamente, in relazione alla vulnerabilità, intesa quale carenza connessa alla inadeguatezza dei presidi antiriciclaggio adottati, le Linee Guida prendono in considerazione i parametri individuati dalla regola Tecnica – formazione, organizzazione degli adempimenti della adeguata veridica, conservazione, segnalazione di operazioni sospette e comunicazione delle violazioni all’uso del contante – e individuano operativamente alcuni possibili criteri di valutazione al fine di pervenire alla determinazione del livello di vulnerabilità nel caso specifico. Determinato il rischio residuo, le Linee Guida si soffermano sui presidi di mitigazione previsti dall’art. 16 del Decreto e dalla Regola Tecnica, dettagliando le mansioni della funzione antiriciclaggio, del responsabile antiriciclaggio e del revisore indipendente.

Con riferimento all’obbligo di adeguata verifica della clientela, in coerenza con il taglio operativo del documento, le Linee Guida forniscono, innanzitutto, un modello per “calcolare” il rischio effettivo di riciclaggio/finanziamento del terrorismo connesso al singolo cliente in occasione del conferimento dell’incarico; anche in questo caso il livello del suddetto rischio (individuato come non significativo, poco significativo, abbastanza significativo e molto significativo) è la risultante della valutazione del livello del rischio inerente (connesso all’attività professionale astrattamente richiesta e rappresentato nella Regola Tecnica n. 2.1 con le Tabelle nn. 1 e 2) e del livello di rischio specifico (connesso al cliente e alla prestazione concretamente resa e al quale, peraltro, viene attribuita, nel modello di calcolo proposto, una rilevanza maggiore di quella attribuita al rischio inerente). La determinazione del livello di rischio effettivo consente di determinare anche la tipologia di adeguata verifica (ordinaria, semplificata ovvero rafforzata) da applicare nel caso concreto. In particolare, in coerenza con quanto previsto dalle Regole Tecniche, la determinazione di un livello di rischio effettivo non significativo o poco significativo determina l’applicazione di misure di adeguata verifica semplificata, mentre laddove il livello di tale rischio sia individuato come abbastanza significativo ovvero molto significativo, le misure di adeguata verifica dovranno essere applicate con modalità, rispettivamente, ordinaria e rafforzata. A seconda della tipologia di adeguata verifica determinata (semplificata, ordinaria o rafforzata) il documento fornisce, inoltre, indicazioni sulle specifiche informazioni da acquisire e le verifiche da effettuare, fornendo anche una tempistica dettagliata con cui effettuare il controllo costante. In particolare, in presenza di un obbligo di adeguata verifica semplificata è stato confermato che il monitoraggio periodico deve essere effettuato almeno ogni 36 mesi; mentre in presenza di misure di adeguata verifica ordinaria il controllo costante avrà cadenza biennale. Infine, in caso di applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica, il monitoraggio costante dovrà effettuarsi almeno fra i 6 e i 12 mesi.

Le Linee Guida offrono, inoltre, un’ampia casistica relativa all’individuazione del titolare effettivo al fine di agevolare i professionisti nella corretta individuazione del soggetto nell’interesse del quale viene loro richiesta la prestazione professionale, nonché indicazioni operative nella corretta individuazione delle persone politicamente esposte (PPE)

La terza parte delle Linee Guida illustra, anche in questo caso con taglio operativo, contenuto e modalità di adempimento degli obblighi di conservazione, fornendo indicazioni specifiche relativamente ai documenti, dati e informazioni che devono essere conservati in corrispondenza, innanzitutto, delle prestazioni professionali ritenute a rischio inerente non significativo; mentre per quelle individuate come prestazioni a rischio inerente poco, abbastanza o molto significativo viene individuata la documentazione che deve essere conservata in corrispondenza dei vari adempimenti connessi all’adeguata verifica (diversificati a seconda che questa sia effettuata con modalità semplificata, ordinaria ovvero rafforzata). In riferimento alle modalità di conservazione vengono fornite indicazioni operative sul contenuto del fascicolo cliente nonché sulla conservazione con modalità cartacea ovvero informatica, anche in riferimento alle aggregazioni professionali (studi associati e società tra professionisti).

Come già evidenziato, la diffusione delle Linee Guida costituisce l’ultima di una serie di misure approntate dal Consiglio Nazionale per supportare gli iscritti nel corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa di prevenzione e contrasto del riciclaggio/finanziamento del terrorismo; tali iniziative, peraltro, sono state realizzate nel presupposto imprescindibile che gli adempimenti richiesti dalla normativa debbano sempre declinarsi nel rispetto del principio di proporzionalità indicato dall’art. 2 del D.Lgs. n. 231/2007 e, dunque, avendo sempre riguardo alla natura del soggetto obbligato e al grado di complessità della sua realtà organizzativa.

 

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