“Sul decreto attuativo della quarta direttiva antiriciclaggio, approvato lo scorso mercoledì in via definitiva dal Consiglio dei Ministri, esprimiamo il nostro forte disappunto per le sanzioni previste anche per violazioni meramente formali degli obblighi di adeguata verifica e di conservazione nonché per l’introduzione degli obblighi anche per le attività degli organi di controllo non incaricati della revisione legale”. E’ quanto afferma il presidente dei commercialisti, Massimo Miani, commentando anticipazioni di stampa di questi giorni.
“E’ sicuramente vero – continua Miani – che diverse richieste dei commercialisti dovrebbero essere state accolte. Si va dall’esonero dalla adeguata verifica per gli adempimenti dichiarativi e per quelli in materia di amministrazione del personale alla soppressione della disposizione che, a sorpresa, aveva inserito tra i soggetti obbligati anche i curatori fallimentari e i commissari giudiziali sino all’abolizione del registro antiriciclaggio e la riformulazione delle norme sulla conservazione, con possibilità di adempiere correttamente anche mediante la tenuta di un fascicolo cartaceo”.
“Tuttavia – afferma ancora Miani -, laddove dovessero risultare confermate le indiscrezioni circolate in questi giorni, i Commercialisti esprimono il loro grande disappunto in merito al** mancato recepimento delle condizioni alle quali le commissioni parlamentari**, all’esito dell’esame del testo, avevano subordinato il loro parere favorevole, con particolare riferimento all’impianto sanzionatorio. Il Governo, infatti, non avrebbe reputato di dover limitare le sanzioni antiriciclaggio alle sole violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, ripristinandone l’applicabilità (seppure con un importo ridotto) anche in relazione a violazioni meramente formali degli obblighi di adeguata verifica e di conservazione. Genera più di una perplessità anche la logica sottesa alla determinazione degli importi minimi delle sanzionipreviste per le violazioni non gravi: 2.000 euro per inadempimenti connessi ad obblighi formali quali l’adeguata verifica e la conservazione, 3.000 euro per l’omissione della segnalazione di operazioni sospette. Ancora una volta l’operato del legislatore ci fa pensare che questa normativa non serva per prevenire e contrastare fenomeni illeciti, ma per imporci onerosi adempimenti e sanzionarne l’inosservanza”.
Altrettanto deludente, per Miani, è la mancata riproposizione dell’esonero dagli obblighi antiriciclaggio attualmente previsto a favore degli organi di controllo non incaricati della revisione legale. “Anche in questo caso – commenta Miani – le legittime istanze dei professionisti risultano disattese. L’esonero ottenuto nel 2009 riguardava tutti gli organi di controllo e non solo quelli delle società obbligate, come oggi si vuol sostenere. Ne è prova evidente la Relazione illustrativa che accompagnava la modifica del d.lgs. 231/2001. Anche su tale versante si è persa, dunque l’**ennesima occasione **per rendere il sistema di prevenzione realmente equilibrato e coerente al contesto professionale cui si deve applicarsi”.


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