Ricondurre ogni attività lavorativa nell’alveo della subordinazione. Questa è la linea tracciata dal Governo italiano che, con l’emanazione dei decreti attuativi sul Jobs act, espunge dal nostro ordinamento giuridico alcuni contratti da alcuni ritenuti borderline, tra cui l’associazione in partecipazione con apporto di lavoro da parte di persona fisica. Se è innegabile il fatto che diversi contratti siano stati utilizzati, negli anni, in maniera difforme al dettato normativo ed alla reale natura giuridica del rapporto, è anche vero che la loro soppressione – da una parte – non risolve assolutamente il problema del precariato; – dall’altra – rischia di penalizzare le migliaia di persone che svolgono la propria prestazione in assoluta aderenza a quanto previsto dalla legge. Ai sensi dell’art. 2549 del codice civile, l’associazione in partecipazione è un contratto in base al quale l’associante (imprenditore) attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari, verso il corrispettivo di un determinato apporto.
Una forma di collaborazione che ha, dunque, come elementi principali: l’apporto dell’associato, che può essere di qualsiasi natura purché avente carattere strumentale per l’esercizio dell’impresa o dell’affare (somma di denaro o qualsiasi altro bene suscettibile di valutazione economica; godimento di un bene; svolgimento di prestazione di lavoro); e la sua partecipazione agli utili (e salvo patto contrario, alle perdite) dell’impresa. In ogni caso, l’associato ha diritto al rendiconto dell’affare compiuto o a quello annuale della gestione se questa si protrae a lungo, rendiconto che deve essere presentato dall’associante. A tale riguardo, l’art. 1, comma 30, della L. n. 92/2012 (c.d. Riforma del mercato del lavoro) ha previsto che i rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, instaurati o attuati senza consegna del rendiconto contemplato dall’art. 2552 cod. civ., si presumono, salva prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Inoltre il ministero del Lavoro, con lettera circolare n. 7258/2013, aveva chiarito che si ha trasformazione del rapporto di associazione in partecipazione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato anche quando il numero degli associati impegnati in una medesima attività sia superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, salvo l’eccezione dei legami familiari.
Un quadro normativo, dunque, già sufficientemente presidiato da un sistema sanzionatorio finalizzato ad evitare distorsioni nell’utilizzo dello strumento. Tuttavia, l’art. 53 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (impropriamente denominato codice dei contratti), attuativo della L. n. 183/2014 (Jobs act), ha previsto l’eliminazione dei contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, a far data dal 25 giugno 2015. In pratica, la prestazione lavorativa potrà essere oggetto del contratto quando l’associato non sia una persona fisica bensì giuridica. Lo stesso Decreto stabilisce, inoltre, che i contratti di associazione in partecipazione in atto alla data di entrata in vigore del decreto, nei quali l’apporto dell’associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione. Si sopprime, pertanto, una forma contrattuale per evitare di “indurre in tentazione” qualche furfante che, se davvero tale, troverà altri mille modi per eludere la normativa previdenziale e fiscale a detrimento di molte migliaia di associati ed associanti che, negli anni, hanno adottato un legittimo strumento attraverso il quale realizzare la propria collaborazione.
Due i problemi immediati che si pongono all’attenzione degli addetti ai lavori: la cancellazione delle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro da parte delle sole persone fisiche, che porterà alla proliferazione di società di comodo (ad esempio S.R.L. unipersonali); e la sopravvivenza dei contratti di associazione in partecipazione in essere alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 81/2015 secondo il principio del tempus regit actum, che porrà problemi di valutazione circa l’effettiva sostenibilità dei rapporti stessi. E’ appena il caso di ricordare che il rapporto di lavoro subordinato implica un effettivo vincolo di subordinazione più ampio del generico potere dell’associante di impartire direttive e istruzioni al cointeressato, con assoggettamento al potere gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, per cui non si comprende la ratio sottostante al provvedimento di abrogazione.
Si segnala, inoltre, che anche per i contratti di associazione in partecipazione è stata prevista la possibilità per le parti di ottenere la certificazione del contratto secondo la procedura volontaria stabilita dagli articoli 75 e seguenti del D.lgs. n. 276/2003, al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro. Per di più, dal 1° gennaio 2004, gli associati in partecipazione che conferiscono prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53, c. 2, lett. c), TUIR, sono tenuti ad iscriversi alla Gestione separata di cui all’art. 2, c. 26, L. n. 335/1995, per cui anche l’eventuale vulnus previdenziale appare ampiamente superato. In conclusione, il contratto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro da parte di persona fisica appare come l’ennesima vittima sacrificale sull’altare ideologico della lotta alla precarietà, dove il rimedio, inseguito ad ogni costo, sembra essere peggiore del male stesso.
Lavoro
Avvocati e Commercialisti: “Avviato confronto costruttivo con Ministro Calderone”Masi e de Nuccio: "Affrontati temi cruciali per il futuro delle due professioni. Presto nostre proposte concrete"
fisco
Commercialisti al Governo: “Estendere ai professionisti il credito d’imposta”Lettera del presidente della categoria de Nuccio a Draghi, Franco e Giorgetti: “Limitarlo alle sole imprese introduce una rilevante disparità di trattamento”
Lavoro
Lavoro, per il Consiglio nazionale il decreto trasparenza va semplificatoLettera al Ministro Orlando. De Nuccio: “Considerevole appesantimento burocratico, serve un periodo transitorio”