Il ritorno dalle ferie è (forse) uno dei momenti migliori per pensare a cosa ci attende per il futuro. Se facciamo mente locale alle novità in termini di redazione del bilancio, proiettandoci nel futuro prossimo, siamo di fatto obbligati a spendere qualche parola sulla revisione del codice civile. La pubblicazione in data 4 settembre del presente anno del D.L. 139/2015 sancisce il recepimento della direttiva 2013/34/2013. Le norme contenute nel Decreto entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2016. Per molte società, quindi, il primo banco di prova per l’implementazione delle norme di cui sopra sarà la preparazione del bilancio dell’esercizio 2016. Questo, tuttavia, non ci deve esentare da una adeguata tempestiva comprensione delle novità, peraltro in parte delineate anche nel precedente numero della Rivista e di cui ci occuperemo sicuramente più nel dettaglio in futuro.

La predisposizione del bilancio 2016 richiede infatti una preventiva analisi della situazione già nella redazione dei bilanci 2015, per capire l’impatto che il recepimento delle nuove norme può avere sui conti societari. La presenza di spese di ricerca e di pubblicità nell’attivo patrimoniale del bilancio 2015, per esempio, è sinonimo di imputazione di costi nel bilancio 2016, poiché la nuova versione del codice civile – seguendo l’impostazione dell’Unione Europea – non prevede la capitalizzazione di tali costi. Anche per i derivati (adesso iscritti indipendentemente dalla loro probabilità di accadimento nei prospetti quantitativi di bilancio) occorrerà esaminare l’effetto di operazioni poste in essere nel passato: i derivati speculativi saranno iscritti al fair value e la loro variazione di valore sarà imputata in conto economico; per i derivati di copertura – qualora questa sia verificata – il discorso diviene più complesso, in quanto la contabilizzazione segue la classificazione della copertura stessa: la copertura sul rischio di variazione dei flussi di cassa richiede che le variazioni di fair value siano imputate a patrimonio netto.

Ci sono, poi, anche differenze di carattere più generale che interessano la redazione del nuovo bilancio, come la “compiuta” implementazione del principio della “prevalenza della sostanza sulla forma” e l’introduzione del principio della “rilevanza”, postulati già contenuti nei principi contabili nazionali ma non nella normativa.
Ancora: i bilanci delle società di piccole dimensioni saranno ridotti nella loro “voluminosità”, considerato che il codice civile (art.2435-bis) – in linea con l’intendimento del simplification project dell’Unione Europea – non può richiedere più di quanto previsto dalla nuova direttiva contabile (direttiva 2013/34/EU, art.16). Ciò detto, la richiesta di indicare i “criteri di valutazione” in nota integrativa potrebbe recuperare alcune informazioni “perdute”; contestualmente le società possono fornire informazioni aggiuntive per migliorare la propria informativa, visto, peraltro, che è sempre vigente la clausola generale della “rappresentazione veritiera e corretta”. Premesso quanto adesso detto, le micro-imprese – così come definite dal nuovo 2435-ter – saranno, quindi, esentate in toto dalla redazione della nota integrativa.

Proprio in questa prospettiva, i dubbi interpretativi inerenti l’adozione delle nuove significative disposizioni dovranno essere risolti dai principi contabili nazionali, i quali – già soggetti a un processo di revisione nel corso del 2014/2015 – saranno adesso nuovamente ri-considerati. Il ruolo “istituzionale” dei principi contabili nazionali (e dell’OIC) è stato inoltre ulteriormente rafforzato, a livello legislativo, dal dl 90/2014 (art.9-bis) nel quale si legge – tra le altre disposizioni – che “L’Organismo Italiano di Contabilità, istituto nazionale per i principi contabili: a) emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile…”.
Dove impatterà l’effetto economico derivante dalla prima adozione delle nuove norme? L’attuale OIC 29 prevede che l’effetto dei cambiamenti di principi contabili sia determinato ed imputato alla data di apertura del conto economico dell’esercizio in cui il cambiamento è avvenuto. Certo il conto economico – a seconda dell’effetto derivante dal cambiamento – accoglierà tale provento o costo nell’area operativa e non più nell’area straordinaria, considerato che i componenti straordinari di reddito non esisteranno più.

Altre novità sono previste in ambiti di rilievo per il bilancio, come, per esempio, la valutazione dei titoli di credito e di debito di medio-lungo periodo (adesso iscritti al costo ammortizzato), l’avviamento e i conti d’ordine (eliminati dal bilancio).
Anche i principi contabili internazionali – dopo un periodo di “studio”- sono prossimi all’implementazione di nuove norme tecniche, cruciali per il futuro del sistema contabile dello IASB.
Nel mentre, infatti, l’Unione Europea procede a omologare l’IFRS 9, Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione (progetto che è frutto di un lavoro pluriannuale di rivisitazione dell’attuale IAS 39) il Board ha emanato una Bozza del Conceptual Framework, in cui sono presenti elementi di novità tecnica di significativa importanza, come le nuove definizione degli elementi di bilancio e la riconsiderazione dei postulati di bilancio. Poiché il Framework è la pietra miliare del sistema contabile, è possibile che taluni IFRS debbano essere rivisitati per essere in linea con le nuove previsioni “concettuali”. La stesura definitiva del quadro sistematico dello IASB è prevista per il prossimo anno.
Contestualmente lo IASB sta portando avanti altri documenti che hanno originato ampi dibattiti a livello internazionale, come il nuovo principio sulle operazioni di leasing e il progetto sulla standardizzazione di alcuni elementi di informativa.
Tutte queste indicazioni devono, poi, essere contestualizzate in un periodo in cui la cosiddetta corporate reporting punta sempre più sull’abbinamento tra informazioni finanziarie e non-finanziarie. L’integrated reporting è il progetto di questa natura che ha assunto connotati più interessanti e su cui molti sono pronti a scommettere per il futuro della reportistica finanziaria.

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