Preservare il “prezioso meccanismo normativo delle cessioni plurime dei bonus edilizi” rafforzando al contempo “le misure di contrasto all’indebito utilizzo di un istituto che merita di essere protetto. I numeri dimostrano in maniera incontrovertibile che quando lo Stato si affida ai controlli preventivi dei professionisti abilitati al rilascio di visto di conformità e asseverazioni tecniche le frodi diminuiscono sensibilmente. Bisogna seguire questa strada per evitare che si blocchi un meccanismo importante per la ripresa economica in atto”. E’ la posizione espressa oggi dal Consiglio nazionale dei commercialisti, audito dalla Commissione Bilancio del Senato sul decreto Sostegni-Ter. Secondo la categoria, rappresentata in audizione da Paolo Giugliano, uno dei tre  Commissari straordinari del Consiglio nazionale, e da Pasquale Saggese, coordinatore dell’area fiscalità della Fondazione nazionale dei commercialisti, “il divieto delle cessioni successive alla prima dei crediti di imposta – introdotto con l’articolo 28 del Sostegni- ter con l’intento di limitare le frodi –  non solo ha innescato un effetto domino che dalle banche – costrette a bloccare l’acquisto dei crediti o a ridurlo fortemente – si è riversato su imprese e contribuenti che hanno fatto legittimamente uso delle opzioni previste dalla legge, relative allo sconto e alla cessione dei crediti, ma non è neppure idoneo a scoraggiare le frodi. È necessario modificare queste misure con la massima urgenza, attraverso il primo veicolo legislativo utile, in quanto i tempi per l’approvazione delle modifiche in sede di conversione in legge del decreto in esame sono incompatibili rispetto all’esigenza di superare, al più presto, la grave crisi di liquidità che il divieto di cessioni successive alla prima ha innescato nel settore e che mette a rischio cantieri già aperti e interventi pianificati da tempo”.

I NUMERI DELLE FRODI. CON I CONTROLLI PREVENTIVI CROLLANO

I commercialisti hanno sottolineato come “dalle tabelle allegate al testo dell’audizione del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 febbraio scorso, si evince che dei 4,4 miliardi di euro di frodi sinora intercettate, quasi la metà riguardano il bonus facciate (46%), seguito da eco-bonus (34%), bonus locazioni (9%) e sisma-bonus (8%), per un totale relativo ai bonus “ordinari” del 97%, mentre hanno riguardato il superbonus per il solo restante 3% del totale. “Le frodi si sono concentrate sul bonus facciate e in generale sui bonus “ordinari”, anziché sul più “generoso” superbonus”, hanno fatto notare i commercialisti, “perché per i primi, a differenza del secondo, lo sconto e la cessione non erano subordinati – prima dell’entrata in vigore del «decreto anti-frodi» avvenuta il 12 novembre 2021 – ai controlli di tipo preventivo, costituiti dal visto di conformità e dalle asseverazioni e attestazioni tecniche, da parte dei professionisti abilitati, a differenza di quanto previsto invece, sin dall’origine, per la cessione e lo sconto del superbonus”. Non è dunque la pluralità di cessioni successive alla prima che “ha facilitato le numerose e ingenti frodi che l’articolo 28 ora intende contrastare, bensì la totale mancanza di norme che imponessero quei controlli preventivi sui crediti d’imposta” relativi ai bonus “ordinari”.

IMPLEMENTARE I PRESIDI PREVENTIVI

I commercialisti hanno quindi proposto di “implementare, se necessario, ulteriori presidi preventivi per il contrasto dei comportamenti illeciti”. Per la categoria “occorre innanzitutto garantire una maggiore interoperabilità delle banche dati pubbliche, in particolare tra quelle dell’Agenzia delle entrate e quelle che gestiscono le notifiche preliminari nei cantieri, semmai estendendone l’obbligatorietà anche alle fattispecie oggi esonerate che superino predeterminate soglie di rilevanza”. Per agevolare una più immediata e puntuale tracciabilità degli interventi correlati ai crediti d’imposta oggetto di cessioni multiple o «a catena», Giugliano e Saggese hanno proposto di “introdurre per ogni cessione successiva alla prima l’obbligo di indicare il protocollo telematico rilasciato dall’Agenzia delle entrate all’atto della corretta ricezione della comunicazione relativa alla prima cessione del credito d’imposta, in cui il beneficiario della detrazione ha optato per lo sconto o la cessione del credito e ha indicato gli interventi edilizi realizzati e gli immobili oggetto di tali interventi”. Al fine di evitare che interventi di importo rilevante possano essere realizzati in totale assenza di controlli preventivi “è necessario inoltre prevedere l’obbligo del visto di conformità e delle asseverazioni e attestazioni tecniche anche per le opere classificate come attività di edilizia libera di importo complessivo superiore a diecimila euro, attualmente ancora esonerate”. Se proprio si ritenesse di dover limitare le cessioni successive alla prima, “occorre quanto meno prevedere che tale divieto non scatti per le cessioni effettuate nei confronti di istituti bancari e altri intermediari finanziari e imprese di assicurazione ovvero di soggetti sottoposti alla vigilanza dalla Banca d’Italia, nonché di società appartenenti ai gruppi bancari e assicurativi e di soggetti comunque sottoposti agli obblighi di segnalazione in materia di antiriciclaggio”. Soltanto se le predette misure non fossero ritenute ancora sufficienti, al fine di impedire la circolazione di crediti d’imposta riferiti ad opere non ancora realizzate, “si potrebbe inoltre valutare l’opportunità di estendere ai bonus edilizi ordinari la regola, già prevista per il superbonus, secondo cui le opzioni per la cessione del credito o lo sconto in fattura sono subordinate al rilascio di stati di avanzamento dei lavori che non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo, con ciascuno stato di avanzamento che deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento”.

“In ogni caso”, hanno concluso i commercialisti, “se dovessero essere confermate norme che limitino le cessioni successive alla prima, sarebbe opportuno prevedere anche il prolungamento oltre l’anno del periodo in cui il cessionario può utilizzare in compensazione il credito d’imposta acquisito, al fine di consentirgli il recupero del credito in un arco temporale più ampio, laddove le imposte dovute nel periodo d’imposta di acquisizione non fossero sufficienti per compensare la totalità dei crediti acquisiti”.

 

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