Di Stefania Pieroni
Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha inviato ad inizio agosto, all’Ufficio legislativo del Ministero di Giustizia, una proposta di modifica da apportare al Decreto legislativo 28/2010, in gran parte novellato dalla c.d. riforma Cartabia D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 e come integrato e corretto dal D.Lgs. 216/2024, corredata da una relazione illustrativa, basata sulla evidenza dell’uso della mediazione civile e commerciale nelle materie originarie e nelle materie previste dalla riforma Cartabia.
La proposta è stata elaborata anche al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi del PNRR in tema di giustizia, che prevedono una riduzione del 40% del tempo medio di durata dei processi entro giugno 2026 e una diminuzione del 90% dei processi civili pendenti entro la stessa data, che probabilmente subirà uno slittamento.
Le nuove materie di cui si è suggerita l’introduzione a condizione di procedibilità (i.e. materie obbligatorie e demandate dal giudice) riguardano: la responsabilità extracontrattuale ed in materia di contratti e obbligazioni (su diritti disponibili) la loro esecuzione, risoluzione, invalidità ed inadempimento, compresi i contratti di appalti pubblici; in alternatività, questi ultimi, con le leggi speciali che prevedono già l’utilizzo di strumenti di risoluzione alternativi alla giustizia.
Ulteriori traguardi in crescita, in termini di deposito delle domande di mediazione, potranno quindi essere raggiunti in tempi rapidi, vista la celerità delle ADR in generale e della mediazione civile e commerciale in particolare, promuovendo i sempre più efficienti ed efficaci metodi alternativi di risoluzione delle controversie, nelle materie individuate dalla suddetta proposta. Si stima infatti, che l’emendamento proposto possa incrementare le procedure di mediazione di circa 50.000 unità all’anno, portandole dalle attuali 170.000 a circa 220.000, con un aumento di circa il 30%.
La proposta emendativa è stata presentata anche in considerazione di quanto previsto dalla sentenza n. 05489/2025, pubblicata il 17 marzo 2025, riferita al ricorso numero di registro generale 00364/2024 REG.RIC., proposto da Codacons-Associazione Utenti della Giustizia, avverso il DM 150/23 (Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco degli enti di formazione, nonché’ l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi) , con cui il Tar per il Lazio ha respinto il suddetto ricorso, perché infondato, prevedendo il Tar stesso, in un passaggio della medesima sentenza, “come le previsioni normative contestate siano coerenti con lo spirito della riforma della mediazione” e che “vanno annoverati la ribadita obbligatorietà della mediazione quale condizione per l’esperimento della domanda giudiziale e, contestualmente, il sensibile ampliamento dei casi obbligatori“.


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